§ 2.6.2 - Legge regionale 10 maggio 1952, n. 2.
Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali
Data:10/05/1952
Numero:2


Sommario
Art. 1.      (Omissis).
Art. 2.      E' istituito il "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca", con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta.


§ 2.6.2 - Legge regionale 10 maggio 1952, n. 2.

Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

(B.U. 30 giugno 1952).

 

(Abrogata, ad eccezione delle norme dell'articolo 2, dall'art. 26 della

L.R. 11 agosto 1976, n. 34).

 

Art. 1.

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     E' istituito il "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca", con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta.

     Il Consorzio provvede allo svolgimento dei compiti di cui al successivo articolo 3, dando, inoltre, parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di pesca e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli sia sottoposta per esame dall'Amministrazione regionale.

 

     Artt. 3. - 19.

     (Omissis).