§ 3.2.71 - L.R. 6 agosto 2007, n. 18.
Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:06/08/2007
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Rottamazione e acquisto di nuove autovetture)
Art. 4.  (Rottamazione ed acquisto di nuove autovetture bifuel, elettriche e ad idrogeno)
Art. 5.  (Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri)
Art. 6.  (Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri bifuel, elettrici e ad idrogeno)
Art. 7.  (Riconversione)
Art. 8.  (Rottamazione ed acquisto di nuovi motocarri o nuovi motoveicoli per trasporti specifici)
Art. 9.  (Rottamazione ed acquisto di nuovi ciclomotori o nuovi motocicli)
Art. 10.  (Attività di informazione e comunicazione)
Art. 11.  (Iniziative ammissibili a contributo)
Art. 12.  (Soggetti beneficiari)
Art. 13.  (Domanda per la rottamazione e acquisto di nuovo veicolo)
Art. 14.  (Rinvio)
Art. 15.  (Cumulabilità)
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.2.71 - L.R. 6 agosto 2007, n. 18.

Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.

(B.U. 21 agosto 2007, n. 34)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria, statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità alle previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015, approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l'anno 2007, il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta mediante la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

 

a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

 

b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

 

c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;

 

d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

 

e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche:

 

1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;

 

2) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

 

f) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente.

 

CAPO II

INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO

 

     Art. 3. (Rottamazione e acquisto di nuove autovetture)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autovetture nuove immatricolate come Euro 4 o Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2/km, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

 

2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.

 

     Art. 4. (Rottamazione ed acquisto di nuove autovetture bifuel, elettriche e ad idrogeno)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

 

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. (Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autocarri nuovi di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della sostituzione con altro autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

 

2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.

 

     Art. 6. (Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri bifuel, elettrici e ad idrogeno)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

 

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. (Riconversione)

1. La Regione concede un contributo di euro 500 per la riconversione dell'alimentazione di autovetture o autocarri immatricolati come Euro 0, Euro 1 o Euro 2 da benzina a gas metano o GPL.

 

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, la riconversione deve essere certificata da un'officina autorizzata e deve risultare dalla carta di circolazione.

 

3. La Regione può stipulare apposita convenzione con le officine autorizzate per l'installazione degli impianti a metano o GPL.

 

     Art. 8. (Rottamazione ed acquisto di nuovi motocarri o nuovi motoveicoli per trasporti specifici)

1. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motocarri nuovi immatricolati come Euro 2, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

 

2. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi immatricolati come Euro 2, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

 

     Art. 9. (Rottamazione ed acquisto di nuovi ciclomotori o nuovi motocicli)

1. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di ciclomotori nuovi immatricolati come Euro 2 o Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro ciclomotore immatricolato come Euro 0. Tale contributo è aumentato ad euro 500 nel caso di ciclomotori nuovi a propulsione elettrica [1].

 

2. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di motocicli nuovi immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0.

 

     Art. 10. (Attività di informazione e comunicazione)

1. La Giunta regionale promuove adeguate iniziative di informazione, comunicazione e divulgazione delle finalità e dei contenuti della presente legge, al fine di sensibilizzare la collettività alle tematiche della salvaguardia ambientale e di promuovere e incentivare una mobilità sostenibile, attraverso la sostituzione di veicoli altamente inquinanti con altri a basso impatto ambientale.

 

CAPO III

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 11. (Iniziative ammissibili a contributo)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi, nel rispetto della regola degli aiuti de minimis in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, per le iniziative di demolizione/acquisto o riconversione effettuate a far data dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.

 

     Art. 12. (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

 

a) i soggetti residenti in un Comune della regione;

 

b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;

 

c) le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'Azienda USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;

 

d) le imprese individuali o le società, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);

 

e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

 

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad una federazione sportiva nazionale;

 

h) le associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).

 

2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato dal coniuge o da un parente entro il secondo grado del proprietario del veicolo demolito, a condizione che anche questi sia residente in Valle d'Aosta.

 

3. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi a condizione che, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 13, i beneficiari ovvero, nel caso di cui al comma 2, i loro coniugi o parenti entro il secondo grado risultino proprietari da almeno un anno del veicolo da demolire; la proprietà del veicolo deve risultare dal certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

 

     Art. 13. (Domanda per la rottamazione e acquisto di nuovo veicolo)

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla struttura regionale competente in materia di contingentamento apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

 

a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo, copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione o copia del certificato di rottamazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico, relativi al veicolo demolito e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante le caratteristiche tecniche del veicolo acquistato;

 

b) nel caso di riconversione dell'alimentazione dei veicoli, copia della carta di circolazione attestante l'avvenuta riconversione e copia della certificazione rilasciata dall'officina autorizzata.

 

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), se non disponibile all'atto della presentazione della domanda, deve essere prodotta alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione della domanda, pena la mancata erogazione del contributo.

 

3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attività di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 14. (Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Cumulabilità)

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste per le medesime finalità dall'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.000.000 per l'anno 2007.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.