§ 2.18.139 - L.R. 20 dicembre 2010, n. 45.
Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/12/2010
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 11)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 12)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 13)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 20)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 21)
Art. 6.  (Modificazione all'articolo 22)
Art. 7.  (Modificazione all'articolo 26)
Art. 8.  (Modificazione all'articolo 45)
Art. 9.  (Modificazione all'articolo 66)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 70)
Art. 11.  (Modificazione all'articolo 71)
Art. 12.  (Disposizione transitoria)
Art. 13.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.18.139 - L.R. 20 dicembre 2010, n. 45.

Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(B.U. 4 gennaio 2011, n. 45)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "cui non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 22/2010, le parole: "di secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "di primo livello".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti delle risorse finanziarie disponibili".

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 20)

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

 

"5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'ente in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.".

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010, le parole: "del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5".

 

     Art. 6. (Modificazione all'articolo 22)

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "di cui all'articolo 18" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5".

 

     Art. 7. (Modificazione all'articolo 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Se l'incarico dirigenziale di supplenza è conferito a dipendenti dell'ente di categoria D, lo stesso non concorre alla determinazione del limite di cui all'articolo 20, comma 5.".

 

     Art. 8. (Modificazione all'articolo 45)

1. Al comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, le parole: "o italiana" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modificazione all'articolo 66)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:

 

"c) finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti anche in forma associata tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.".

 

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 70)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

 

"3 bis. Il dipendente per avviare attività professionali o imprenditoriali può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e previo esame della documentazione presentata dall'interessato.".

 

     Art. 11. (Modificazione all'articolo 71)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, le parole: "organizzazioni lucrative" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazioni non lucrative".

 

     Art. 12. (Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione anche con riguardo agli incarichi di cui all'articolo 12 della l.r. 22/2010 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.