§ 2.18.124 - R.R. 27 novembre 2002, n. 4.
Attuazione dell'articolo 30 bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45. Determinazione delle percentuali da riservare ai passaggi interni nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/11/2002
Numero:4

§ 2.18.124 - R.R. 27 novembre 2002, n. 4. [1]

Attuazione dell'articolo 30 bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45. Determinazione delle percentuali da riservare ai passaggi interni nel sistema di classificazione del personale regionale appartenente alle categorie A, B e C.

(B.U. 24 dicembre 2002, n. 55).

 

Art. 1. (Determinazione della percentuale dei posti riservati ai passaggi interni).

     1. In attuazione dell'articolo 30 bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9, le percentuali dei posti vacanti della dotazione organica da ricoprire mediante passaggi interni nel sistema di classificazione del personale del ruolo unico regionale appartenente alle categorie A, B e C sono determinate nelle seguenti misure, operando, nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5, un arrotondamento per eccesso:

     a) per l'accesso alle posizioni economiche B1, B2 e B3 della categoria B: 50 per cento;

     b) per l'accesso alle posizioni economiche C1 e C2 della categoria C: 30 per cento;

     c) per l'accesso alla posizione economica D della categoria D: 30 per cento.

     2. Per l'anno 2002 la determinazione dei posti riservati, in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, è effettuata, per ciascuna delle posizioni interessate, sui posti vacanti alla data del 1° gennaio 2002.


[1] Abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.