§ 2.18.122 - R.R. 24 ottobre 2002, n. 3.
Modificazioni al regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell’articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/10/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’articolo 6).
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 13).


§ 2.18.122 - R.R. 24 ottobre 2002, n. 3.

Modificazioni al regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell’articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale))).

(B.U. 5 novembre 2002, n. 48).

 

     Art. 1. (Modificazione all’articolo 6).

     1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell’articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 13).

     1. Il comma 4 dell’articolo 13 del regol. reg. 1/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).