| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 2. organizzazione regionale | 
| Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari | 
| Data: | 28/07/1987 | 
| Numero: | 57 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il tasso di interesse da applicare ai mutui previsti dall'articolo 9 della LR 8 ottobre 1973, n. 33, è ragguagliato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al 50 percento [...] | 
| Art. 2. 1. I tassi di interesse relativi ai mutui, a valere sull'articolo 9 della Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni, concessi o perfezionati anteriormente all'entrata in [...] | 
| Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] | 
§ 2.14.31 - Legge regionale 28 luglio 1987, n. 57. [1]
Adeguamento dei tassi di interesse praticati su finanziamenti di cui all'articolo 9 della Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni.
(B.U. 25 agosto 1987, n. 16, S.S. 4 settembre 1987, n. 1).
     1. Il tasso di interesse da applicare ai mutui previsti dall'articolo 9 della 
2. Il tasso di interesse come sopra determinato sarà rivisto al primo gennaio di ciascun anno sulla base delle fluttuazioni attive e passive del tasso di riferimento in vigore nel bimestre settembre - ottobre immediatamente precedente.
     1. I tassi di interesse relativi ai mutui, a valere sull'articolo 9 della 
2. L'applicazione del tasso di interesse calcolato secondo i parametri di cui sopra è subordinata al perfezionamento di idoneo documento o atto dal quale risulti l'accettazione delle variazioni apportate e avrà effetto a decorrere dalle rate con scadenza in data posteriore all'1 luglio 1987, restando invariata ogni altra modalità di concessione del finanziamento originariamente prevista.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della