§ 2.14.21 - Legge regionale 13 agosto 1984, n. 40.
Modificazione, integrazione e rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:13/08/1984
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento fondi di rotazione).
Art. 2.  (Fondo di rotazione per la cooperazione).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Variazione al bilancio di previsione).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.14.21 - Legge regionale 13 agosto 1984, n. 40. [1]

Modificazione, integrazione e rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione e rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(B.U. 5 settembre 1984, n. 12).

 

Art. 1. (Rifinanziamento fondi di rotazione).

     La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta e la legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione sono rifinanziate per l'esercizio 1984 con lo stanziamento complessivo di lire 21.800 milioni, da ripartire come segue:

     - per gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 33/ 1973 L. 6.500.000.000

     - per gli interventi di cui al Capo II della legge regionale 33/ 1973 L. 7.000.000.000

     - per gli interventi di cui all'articolo 2 (artigianato) della legge regionale 101/1982 L. 4.800.000.000

     - per gli interventi di cui all'articolo 3 (commercio) della legge regionale 101/1982 L. 3.500.000.000

 

     Art. 2. (Fondo di rotazione per la cooperazione). [2]

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     L'onere complessivo di lire 21.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 25350, 36650, 36950 e 37900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

 

     Art. 4. (Variazione al bilancio di previsione).

     Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

     L. 21.800.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 25350 Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d'Aosta (Capo I - Villaggi rurali)

     LR 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni

     L. 6.500.000.000

     Cap. 36650 Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per l'artigianato LR 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni

     L. 4.800.000.000

     Cap. 36950 Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio LR 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni

     L. 3.500.000.000

     Cap. 37900 Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo II - Alberghi)

     LR 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni

     L. 7.000.000.000

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1982, n. 101.