§ 2.12.22 – L.R. 20 aprile 2004, n. 5.
Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:20/04/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’articolo 2).
Art. 2.  (Modificazione dell’articolo 5).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 5bis).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 6).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 7).
Art. 6.  (Modificazione dell’articolo 11).
Art. 7.  (Inserimento dell’articolo 11bis).
Art. 8.  (Modificazione dell’articolo 13).
Art. 9.  (Modificazione dell’articolo 18).
Art. 10.  (Modificazione dell’articolo 20).
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 26).
Art. 12.  (Disposizione transitoria).


§ 2.12.22 – L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17).

(B.U. 11 maggio 2004, n. 19).

 

Art. 1. (Modificazione dell’articolo 2).

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituita dalla seguente:

     «b) i presidenti, gli assessori, i consiglieri delle comunità montane e, a decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, i membri del Consiglio dei Sindaci, di cui all’articolo 81bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), inserito dall’articolo 46 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8;».

 

     Art. 2. (Modificazione dell’articolo 5).

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui fanno parte».

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 5bis).

     1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 23/2001 è inserito il seguente:

     «Art. 5bis. (Indennità di funzione dei consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti).

     1. Ai consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a) e dall’articolo 5, commi 1 e 2, può essere attribuita, con le modalità di cui all’articolo 11, un’indennità di funzione non superiore al 15 per cento dell’indennità di funzione attribuibile al sindaco e comunque compatibile con le previsioni di bilancio.

     2. La decisione di attribuire l’indennità di funzione in alternativa al gettone di presenza è vincolante per tutti i consiglieri del comune.».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 6).

     1. L’articolo 6 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. (Indennità di funzione dei presidenti, degli assessori e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane).

     1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un’indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali.

     2. Agli assessori ed ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane può essere attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.».

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 7).

     1. L’articolo 7 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7. (Gettone di presenza dei consiglieri, degli assessori e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane).

     1. Ai consiglieri, agli assessori ed ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane che non godono dell’indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunità montana, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.».

 

     Art. 6. (Modificazione dell’articolo 11).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 23/2001 è sostituita dalla seguente:

     «a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 5bis, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni;».

 

     Art. 7. (Inserimento dell’articolo 11bis).

     1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 23/2001, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

     «Art. 11bis. (Trattenuta per assenze).

     1. Qualora il Consiglio comunale dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti decida di attribuire ai consiglieri l’indennità di funzione, contestualmente adotta un regolamento per disciplinare le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute.».

 

     Art. 8. (Modificazione dell’articolo 13).

     1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli amministratori di cui all’articolo 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 5bis, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l’indennità di funzione.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all’amministratore direttamente dalla legge e dallo statuto comunale.».

 

     Art. 9. (Modificazione dell’articolo 18).

     1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

     a) giunte delle comunità montane;

     b) Consigli dei Sindaci;

     c) commissioni consiliari formalmente istituite;

     d) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.».

 

     Art. 10. (Modificazione dell’articolo 20).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/2001 è sostituita dalla seguente:

     «a) componente degli organi esecutivi dei comuni e delle comunità montane e componente dei Consigli dei Sindaci;».

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 26).

     1. L’articolo 26 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «Art. 26. (Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali).

     1. Presso i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti è istituita l’anagrafe patrimoniale degli amministratori dell’ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

     2. Presso i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è istituita l’anagrafe patrimoniale di cui al comma 1 esclusivamente per i componenti della Giunta comunale.

     3. Ogni cittadino può prendere visione dell’anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all’amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall’amministratore.

     4. Le modalità per la tenuta dell’anagrafe e per l’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall’amministratore sono disciplinate dall’ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell’avvenuta istituzione dell’anagrafe.».

 

     Art. 12. (Disposizione transitoria).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi assembleari dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, possono attribuire le indennità di funzione di cui alla presente legge, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.