| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 2. organizzazione regionale | 
| Capitolo: | 2.5 consiglio regionale | 
| Data: | 24/01/1997 | 
| Numero: | 3 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, limitatamente alla decima legislatura: | 
| Art. 3. 1. I contributi sono erogati, nella misura e con le modalità previste agli art. 1 e 2, a decorrere dal 1° luglio 1996. | 
| Art. 4. 1. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 135.000.000 per l'anno 1997 e in annue lire 90.000.000 per gli anni successivi, grava sul bilancio del [...] | 
§ 2.5.24 - Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3.
Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), già modificata dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78.
(B.U. 4 febbraio 1997, n. 7).
1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, limitatamente alla decima legislatura:
a) ai Gruppi composti da un solo consigliere esistenti alla data del 30 giugno 1996 è attribuito l'importo di lire 2.500.000 fisse mensili;
     b) in caso di aggregazione tra Gruppi successiva alla data del 30 giugno 1996, al Gruppo risultante dall'aggregazione è attribuito, qualora più favorevole, un contributo pari alla somma dei contributi spettanti a ciascuno dei gruppi aggregati ai sensi dell'art. 4 della 
     2. L'aggiornamento previsto dall'art. 4, comma 2, della 
1. I contributi sono erogati, nella misura e con le modalità previste agli art. 1 e 2, a decorrere dal 1° luglio 1996.
1. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 135.000.000 per l'anno 1997 e in annue lire 90.000.000 per gli anni successivi, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed è ricompresa negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).
[1] Sostituisce l'art. 4 della