§ 2.5.14 - L.R. 17 marzo 1986, n. 6.
Funzionamento dei Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:17/03/1986
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Sede e attrezzature).
Art. 3.  (Mezzi a disposizione).
Art. 4.  (Contributi finanziari).
Art. 5.  (Rendiconto annuale)
Art. 5 bis.  (Controllo e pubblicità)
Art. 6.  (Finanziamento della spesa).
Art. 7.  (Variazioni di bilancio).
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 2.5.14 - L.R. 17 marzo 1986, n. 6.

Funzionamento dei Gruppi consiliari.

(B.U. 25 marzo 1986, n. 8, S.S. 3 aprile 1986, n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto) [1]

     1. La presente legge contiene disposizioni sulle dotazioni assegnate ai Gruppi consiliari costituiti in conformità al Regolamento interno del Consiglio e disciplina l'erogazione e le modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari stessi..

 

     Art. 2. (Sede e attrezzature).

     1. Ai Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, la disponibilità di una sede proporzionata alla loro consistenza numerica.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

 

     Art. 3. (Mezzi a disposizione).

     1. I Gruppi consiliari possono avvalersi, per la redazione dei documenti inerenti la loro attività, del personale degli uffici di segreteria della Presidenza del Consiglio assegnato ai Gruppi stessi dall'Ufficio di Presidenza e, per la riproduzione di detti documenti, delle attrezzature esistenti presso gli uffici sopracitati e presso il centro stampa dell'Amministrazione regionale.

     2. Ai Gruppi consiliari sono altresì forniti, con onere a carico del bilancio del Consiglio, i necessari oggetti di cancelleria ed il servizio telefonico.

     3. I Gruppi consiliari possono inoltre utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca e di documentazione.

 

     Art. 4. (Contributi finanziari). [2]

     1. I contributi finanziari per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo [3].

     2. L’ammontare dei contributi di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all’indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell’anno precedente (Indice Istat - anno su anno).

     2 bis. Qualora in sede di convalida, il Consiglio annulli l'elezione di uno o più candidati per la sussistenza di una causa di ineleggibilità, il contributo erogato al gruppo consiliare di appartenenza dei consiglieri eletti nella stessa lista dei candidati non convalidati è calcolato decurtandolo dell'importo che sarebbe stato attribuito al gruppo consiliare per i componenti non convalidati [4].

 

     Art. 5. (Rendiconto annuale) [5]

     1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa e evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

     3. Il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1.

     4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni.

     5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione.

     6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.

     7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.

 

          Art. 5 bis. (Controllo e pubblicità) [6]

     1. Il Consiglio regionale, per il tramite del Presidente del Consiglio, richiede alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di inserire nel proprio programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la verifica della regolarità dei rendiconti.

     2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio di Presidenza trasmette alla sezione di controllo i rendiconti e la relativa documentazione.

     3. Qualora la sezione di controllo segnali irregolarità, l'Ufficio di Presidenza decurta l'importo del contributo della quota riscontrata irregolare. In caso di fine legislatura o di cessazione del Gruppo, l'importo pari alla quota riscontrata irregolare è restituita e introitata nel bilancio del Consiglio regionale.

     4. L'Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità ai rendiconti nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Finanziamento della spesa).

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 260.000.000, graverà sul capitolo n. 20020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'anno 1986 mediante utilizzo dello stanziamento di lire 140.000.000 già iscritto al capitolo n. 20020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e prelievo della rimanente somma di lire 120.000.000 dal capitolo n. 50000 " Fondo globale ecc. " con diminuzione di pari importo dell'apposito accantonamento iscritto al settore 1. Spese di funzionamento istituzionale dell'allegato n. 8 al bilancio medesimo;

     - per gli anni 1987 e 1988, mediante utilizzo per L. 520.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.1.1. Consiglio regionale del bilancio pluriennale 1986/1988. A decorrere dall'anno 1988 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge finanziaria in base all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 7. (Variazioni di bilancio).

     Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     In diminuzione

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 120.000.000

     In aumento

     Cap. 20020 la cui denominazione è così modificata: "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari"

     LR 17 marzo 1986, n. 6 L. 120.000.000

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35. Il testo previgente recava: "Art. 1. (Finalità della legge). 1. Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento interno del Consiglio, si provvede in base alle norme della presente legge a partire dal primo gennaio 1986. 2. Con effetto dal primo gennaio 1986 sono abrogate le leggi regionali 11 novembre 1974, n. 43, 24 gennaio 1979, n. 5 e 11 maggio 1981, n. 25".

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1990, n. 78, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 3 e ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

[4] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.