§ 2.1.11 - Regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5.
Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale
Data:02/12/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Agenzia regionale per le relazioni sindacali).
Art. 2.  (Comitato direttivo).
Art. 3.  (Presidente dell'Agenzia).
Art. 4.  (Personale).
Art. 5.  (Esperti).
Art. 6.  (Compensi).
Art. 7.  (Gestione finanziaria e contabile).
Art. 8.  (Oneri).


§ 2.1.11 - Regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5.

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali.

(B.U. 10 dicembre 1996, n. 56).

 

     Art. 1. (Agenzia regionale per le relazioni sindacali).

     1. L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita dall'art. 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma

dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata Agenzia, si configura quale ente dipendente dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995, ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale. La Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1995, la struttura competente.

     2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare gli enti e le pubbliche amministrazioni indicati all'art. 46, comma 1, della l.r. 45/1995 per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività con il minor onere per essa, attenendosi alle direttive del Presidente della Giunta regionale, impartite ai sensi dell'art. 46, commi 5 e 6, della l.r. 45/1995.

     3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 38, comma 7, della l.r. 45/1995.

 

     Art. 2. (Comitato direttivo).

     1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla l.r. 45/1995 all'Agenzia.

     2. Il presidente è scelto dalla Giunta regionale fra i componenti del comitato.

     3. Compete, in particolare, al comitato direttivo:

     a) deliberare le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi;

     b) proporre, valutati i carichi di lavoro, dopo un biennio di attività dell'Agenzia, modifiche al contingente di personale di cui all'art. 46, comma 8, della l.r. 45/1995;

     c) deliberare le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità;

     d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

     e) redigere le relazioni di cui all'art. 1, comma 3;

     f) individuare gli esperti di cui avvalersi ai sensi dell'art. 46, comma 8, della l.r. 45/1995.

     4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono approvate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'invio; le deliberazioni riguardanti le norme ordinamentali concernenti l'amministrazione e la contabilità sono approvate dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

 

     Art. 3. (Presidente dell'Agenzia).

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il comitato direttivo.

     2. In caso di assenza o impedimento del presidente, il comitato direttivo dispone che le relative funzioni siano esercitate da un altro componente.

 

     Art. 4. (Personale).

     1. L'Agenzia, nei limiti indicati dall'art. 46, comma 8, della l.r. 45/1995, si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

     2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento del comando, fuori ruolo o dell'aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purché vi siano gli assensi degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

     3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza della Giunta regionale il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa.

     4. Il personale in servizio presso l'Agenzia è tenuto alla riservatezza, dipende funzionalmente dal presidente e si attiene agli indirizzi dallo stesso impartiti. Nel caso di assegnazione di personale della qualifica dirigenziale, spetta ad esso l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della l.r. 45/1995.

 

     Art. 5. (Esperti).

     1. L'Agenzia si avvale, nei limiti stabiliti dall'art. 46, comma 8, della l.r. 45/1995, di esperti appartenenti a pubbliche amministrazioni o anche estranei alla pubblica amministrazione.

     2. La collaborazione può assumere la forma dell'incarico conferito a tempo pieno o parziale ovvero con incarico di consulenza.

     3. Gli esperti dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. 45/1995 e possono essere posti in posizione di comando o fuori ruolo su richiesta del presidente. Ad essi spetta un'indennità di importi e modalità determinate con delibera del comitato direttivo. L'importo dell'indennità non può superare comunque quello previsto per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale di corrispondente professionalità.

     4. Gli esperti estranei alla pubblica amministrazione hanno incarico conferito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni

all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

 

     Art. 6. (Compensi). [1]

     [1. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo in misura non superiore per il presidente a lire 40.000.000 lorde; agli altri componenti spetta un gettone di presenza per giornata di seduta nella misura massima di lire 300.000 lorde.]

 

     Art. 7. (Gestione finanziaria e contabile).

     1. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti annualmente assegnati.

     2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha durata di un anno coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illustrative, dal presidente dell'Agenzia all'Assessorato del bilancio e delle finanze per un previo parere obbligatorio e, successivamente, inoltrati al Presidente della Giunta, che li approva, d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

     3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati uno dal Presidente della Giunta regionale e uno dall'Assessore al bilancio e alle finanze.

 

     Art. 8. (Oneri).

     1. Gli oneri relativi al personale restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     2. L'Amministrazione regionale provvede, con oneri a proprio carico, alla sede e ai mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima.

     3. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale sono quantificati annualmente in sede di predisposizione del bilancio della Regione.

 

INDICE

 

Art. 1 - Agenzia regionale per le relazioni sindacali

Art. 2 - Comitato direttivo

Art. 3 - Presidente dell'Agenzia

Art. 4 - Personale

Art. 5 - Esperti

Art. 6 - Compensi

Art. 7 - Gestione finanziaria e contabile

Art. 8 - Oneri

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.