§ 5.2.20 - L.R. 2 novembre 1993, n. 12.
Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. sulla disciplina delle cooperative sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/11/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Istituzione dell'albo).
Art. 3.  (Requisiti per l'iscrizione).
Art. 4.  (Adempimenti ordinari).
Art. 5.  (Cancellazione).
Art. 6.  (Attività delle cooperative sociali).
Art. 7.  (Raccordo con i servizi socio-sanitari).
Art. 8.  (Raccordo con i servizi educativi).
Art. 9.  (Raccordo con le attività di formazione professionale).
Art. 10.  (Raccordo con le politiche attive del lavoro).
Art. 11.  (Convenzioni).
Art. 12.  (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).
Art. 13.  (Durata delle convenzioni).
Art. 14.  (Determinazione dei corrispettivi).
Art. 15.  (Tipologie di interventi).
Art. 16.  (Piano di riparto degli incentivi).
Art. 17.  (Commissione regionale per la cooperazione sociale).
Art. 18.  (Compiti della commissione).
Art. 19.  (Norme finali e transitorie).
Art. 20.  (Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 29).
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ 5.2.20 - L.R. 2 novembre 1993, n. 12. [1]

Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. sulla disciplina delle cooperative sociali.

(B.U. n. 48 del 10 novembre 1993).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione dell'Umbria riconosce il rilevante valore delle cooperative sociali organizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, onde perseguire l'interesse generale alla promozione umana ed alla integrazione sociale.

     2. A tal fine:

     a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali;

     b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari, con l'attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

     c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti pubblici;

     d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

 

TITOLO I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

 

     Art. 2. (Istituzione dell'albo).

     1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

     2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

     a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

     b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

     Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione).

     1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'art. 2 le cooperative sociali ed i consorzi aventi sede legale nella regione, che risultino iscritti nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio delle cooperative ed in possesso dei seguenti requisiti:

     a) statuto redatto in conformità della legge 8 novembre 1991, n. 381;

     b) applicazione del contratto collettivo di lavoro per le cooperative sociali per i dipendenti e rispetto nei regolamenti interni dell'equa retribuzione dei soci lavoratori sulla stessa base;

     c) documentazione attestante per le cooperative di tipo A, la presenza nell'organico di almeno una unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con adeguati requisiti professionali connessi alle attività svolte ed in possesso di una delle seguenti qualifiche: assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagogista, educatore professionale, ovvero operatore in possesso di diploma di scuola media superiore che documenti almeno tre anni di esperienza in posti di responsabilità in cooperative sociali;

     d) documentazione attestante per le cooperative di tipo B, la presenza di un direttore tecnico di congrua capacità professionale.

     2. Le cooperative che intendano iscriversi alla sezione B, oltre ai requisiti suddetti dovranno certificare che almeno il trenta per cento di lavoratori sia costituito da persone svantaggiate.

     3. Per ottenere l'iscrizione le cooperative ed i consorzi presentano al Presidente della Giunta regionale apposita istanza corredata da:

     a) certificato di iscrizione alla sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio;

     b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto ed eventuali modificazioni;

     c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa o il consorzio operano ed i relativi servizi;

     d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la composizione della compagine sociale;

     e) relazione e documentazione sui curricula dei soggetti che operano effettivamente nella cooperativa;

     f) relazione, per le cooperative già in attività, sull'attività svolta nell'anno precedente alla domanda;

     g) copia dell'ultimo bilancio approvato;

     h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza, al loro interno, di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati, per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B;

     i) idonea documentazione da cui risulti il rispetto delle norme in materia del lavoro e previdenziale.

     4. L'iscrizione all'albo viene disposta, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 17.

     5. Il provvedimento di iscrizione è comunicato nei trenta giorni dalla sua emanazione al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Del rigetto della domanda è data comunicazione motivata al richiedente entro il termine di sessanta giorni.

 

     Art. 4. (Adempimenti ordinari).

     1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla relativa approvazione:

     a) eventuali variazioni dello statuto;

     b) il bilancio annuale con le relazioni annesse unite a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione.

     2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi ai sensi della presente legge, debbono allegare relazione esplicativa delle modalità di utilizzo.

 

     Art. 5. (Cancellazione).

     1. La Giunta regionale dispone la cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo, sentita la commissione di cui all'art. 17. La cancellazione è disposta:

     a) qualora le cooperative o i consorzi non abbiano adempiuto agli obblighi del precedente articolo e quando sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine di trenta giorni;

     b) qualora le cooperative o i consorzi siano stati sciolti ovvero risultino inattivi da più di dodici mesi ovvero siano stati cancellati dal registro prefettizio a seguito di ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni o comunque venga accertata la perdita di anche uno dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3;

     c) qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento del totale per le cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale o il numero dei soci volontari previsti dal comma 2, dell'art. 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, superi la misura del cinquanta per cento dei soci e la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui è avvenuta l'irregolarità.

     2. La Giunta regionale dispone, per le cooperative iscritte alla sezione B dell'albo, nei trenta giorni successivi all'anno di iscrizione all'albo regionale, apposita ispezione per accertare che i ricavi siano prevalentemente costituiti dal corrispettivo di servizi o prodotti venduti a terzi. L'accertamento negativo comporta la cancellazione dall'albo.

     3. Il provvedimento di cancellazione, disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonché alla Prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

TITOLO II

    RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELLA OCCUPAZIONE

 

     Art. 6. (Attività delle cooperative sociali).

     1. Le attività delle cooperative di cui all'art. 2 sono espletate in favore di soggetti che necessitano dell'intervento socio-assistenziale, sanitario od educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale, familiare e sociale [2].

 

     Art. 7. (Raccordo con i servizi socio-sanitari).

     1. Il piano socio-sanitario regionale stabilisce le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale con particolare riferimento ai casi in cui sussiste compresenza di funzioni sociali e sanitarie. In particolare individua i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale è riconosciuta una funzione specifica e prioritaria di pubblico interesse.

 

     Art. 8. (Raccordo con i servizi educativi).

     1. La Regione valorizza l'apporto della cooperazione sociale nei servizi educativi promossi e/o gestiti dagli enti locali e favorisce i rapporti con le istituzioni scolastiche.

 

     Art. 9. (Raccordo con le attività di formazione professionale).

     1. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale e nei piani attuativi annuali della Regione, sono previsti strumenti idonei a favorire:

     a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative sociali della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori, anche mediante l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

     b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori svantaggiati ed in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie;

     c) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla formazione, qualificazione professionale ed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati supporti in particolare alle attività formative svolte in maniera consorziata.

 

     Art. 10. (Raccordo con le politiche attive del lavoro).

     1. La Regione riconosce la cooperativa sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione dello sviluppo occupazionale con particolare riguardo per le persone svantaggiate. Per tali finalità la presente legge prevede provvidenze ed agevolazioni in conformità ai criteri di cui agli articoli 15 e 16.

 

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

 

     Art. 11. (Convenzioni).

     1. L'individuazione delle cooperative e consorzi con i quali possono essere stipulate convenzioni di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è effettuata tenendo conto:

     a) della capacità di progettazione e gestione della cooperativa o del consorzio:

     b) dell'affidabilità organizzativa ed economicofinanziaria;

     c) dei titoli e dell'esperienza degli operatori;

     d) delle capacità di rispettare gli standards minimi qualitativi dei servizi.

     e) della continuità del servizio nel rispetto del diritto all'integrazione dei soci svantaggiati [3].

     1 bis: «Le convenzioni concernenti servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, tengono conto anche della continuità del servizio nel rispetto del diritto degli utenti, della qualità delle prestazioni e del tariffario regionale [4].

     2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva gli schemi di convenzione-tipo per:

     a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

     b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Gli schemi prevedono la facoltà di proporre varianti corrispondenti alle esigenze dei soggetti stipulanti [5].

     3. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano, la convenzione assume la forma della concessione di pubblico servizio.

     4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora le attività convenzionabili siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge stessa.

     5. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

     6. Copia delle convenzioni viene inviata dall'amministrazione interessata alla commissione regionale di cui all'art. 17.

 

     Art. 12. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).

     1. Gli schemi di convenzione-tipo, diversificati per tipologia di servizio, devono contenere:

     a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento;

     b) la durata della convenzione;

     c) l'indicazione dei requisiti di professionalità del personale in relazione al tipo di servizio o fornitura [6];

     d) l'indicazione del responsabile tecnico dell'attività;

     e) gli standards minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi;

     f) l'eventuale ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

     g) gli standards tecnici relativi alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

     h) l'impegno ad applicare i vigenti contratti in materia di rapporto di lavoro delle cooperative sociali;

     i) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

     l) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

     m) il regime delle inadempienze e le cause di risoluzione;

     n) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

     o) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione appartenenti all'amministrazione stipulante la convenzione.

     2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi devono indicare:

     a) le modalità per il conseguimento delle opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate;

     b) la percentuale non inferiore al trenta per cento di lavoratori svantaggiati rispetto al totale del personale:

     c) la documentazione idonea ad attestare la qualità di lavoratore svantaggiato per ogni unità come tale impiegata ed il progetto individuale di inserimento lavorativo formulato dal soggetto abilitato a svolgere attività socio-sanitarie.

 

     Art. 13. (Durata delle convenzioni).

     1. Le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere di norma durata pluriennale.

 

     Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi).

     1. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto del tariffario proposto, sulla base dell'analisi dei costi di gestione, dalla commissione regionale di cui all'art. 17, ed approvato dalla Giunta regionale.

     Il tariffario viene aggiornato con cadenza annuale entro il mese di gennaio in relazione all'andamento dei costi.

     2. I corrispettivi relativi a servizi socio-sanitari ed educativi gestiti a corpo o quelli relativi a servizi non assimilabili a quelli previsti nel tariffario regionale sono determinati:

     a) per i servizi standardizzati, sulla base delle tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio, approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17;

     b) per i servizi innovativi dalla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 17.

     3. Per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte degli ordini professionali.

 

TITOLO IV

MISURE DI INCENTIVAZIONE

 

     Art. 15. (Tipologie di interventi).

     1. La Regione, al fine di favorire le capacità operative e l'efficacia delle occasioni di sviluppo del settore mediante gli interventi sinergici di enti pubblici ed enti cooperativi, dispone un sistema di incentivi generali finalizzati alla produzione, sostegno e sviluppo del settore ed incentivi specifici a favore di singole iniziative di cooperative o consorzi.

     2. Gli incentivi generali concernono:

     a) finanziamenti di attività volte alla razionalizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane della cooperazione sociale o ad essa correlate;

     b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative;

     c) concessione ad enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

     3. Gli interventi specifici concernono:

     a) iniziative di sostegno alla fase di avvio dei consorzi;

     b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie d'intervento;

     c) contributi in conto interesse per crediti di esercizio nella misura massima del 3 per cento;

     d) contributi in conto interesse per programmi di investimento, di sviluppo e sostegno nella misura massima del 3 per cento.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi-fidi per la cooperazione o con istituti di credito bancario per l'erogazione di contributi in conto interesse di cui alla lettera c) del precedente comma.

 

     Art. 16. (Piano di riparto degli incentivi).

     1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno, previo parere della commissione di cui all'art. 17 e della commissione consiliare competente, il piano di riparto degli incentivi.

 

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

 

     Art. 17. (Commissione regionale per la cooperazione sociale).

     1. E' istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

     a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;

     b) il Dirigente responsabile dell'Ufficio coordinamento delle attività socio-sanitarie della Giunta regionale o un suo sostituto;

     c) il Dirigente responsabile del Settore dell'artigianato, commercio e cooperazione della Giunta regionale o suo sostituto;

     d) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;

     e) tre rappresentanti effettivi e supplenti, con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni del Capo provvisorio dello Stato;

     f) tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     g) un rappresentante dell'ANCI regionale.

     2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale.

     3. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di lire cinquantamila nonché il rimborso delle spese previsto dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.

 

     Art. 18. (Compiti della commissione).

     1. La commissione:

     a) esamina le domande di iscrizione all'albo regionale della cooperazione sociale ed esprime parere sulle stesse;

     b) collabora alla tenuta dell'albo regionale esaminando gli aggiornamenti, proponendo apposite indagini ed ispezioni effettuate tramite gli uffici della Giunta regionale ed esprime parere sulle cancellazioni;

     c) riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione delle convenzioni stipulate tra le amministrazioni, le cooperative ed i consorzi;

     d) predispone il tariffario regionale e determina i corrispettivi di cui al comma 2 dell'art. 14;

     e) esprime parere in ordine al piano di riparto di cui all'art. 16;

     f) esprime parere sulle proposte di modifica della presente legge;

     g) esprime pareri, effettua studi o indagini in materia di cooperazione sociale a richiesta della Giunta regionale;

     h) predispone gli standards minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi.

     2. La commissione inoltre:

     a) formula proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;

     b) riferisce annualmente sull'attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione in materia di politica sociale;

     c) fa proposte per la determinazione annuale delle risorse destinate agli obiettivi regionali di politica sociale individuati dal piano socio- sanitario, mediante la formulazione di programmi di interventi;

     d) propone parametri per gli standards qualitativi di valutazione dei servizi svolti dalle cooperative;

     e) propone alla Giunta regionale sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi.

 

     Art. 19. (Norme finali e transitorie).

     1. Le cooperative già iscritte al registro regionale delle cooperative di servizio sociale istituito ai sensi della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, che ne facciano richiesta e che dimostrino di svolgere attività ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono iscritte in via provvisoria all'albo di cui all'art. 2.

     2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria le cooperative iscritte di diritto dovranno produrre idonea documentazione in cui si certifichi l'adeguamento alla presente legge, pena la cancellazione dall'albo regionale [7].

 

     Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 29).

     1. Sono soppresse:

     - all'art. 26, comma 1, le parole: "e le cooperative";

     - all'art. 27, comma 1, le parole: "e le cooperative".

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante iscrizione nel bilancio dell'esercizio 1994 e successivi, di apposito stanziamento alla cui quantificazione si provvederà a norma del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

     La Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo denominato: "Spese per l'attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali".

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 1995, n. 22.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1995, n. 22.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1995, n. 22.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1995, n. 22.

[6] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 1995, n. 22.

[7] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 30 giugno 1995 con art. 5, L.R. 5 aprile 1995, n. 22.