§ 5.1.66 - L.R. 20 maggio 1987, n. 27.
Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/05/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio- assistenziali assicurano la gestione dei servizi sanitari e socio- assistenziali ai sensi delle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 65 e [...]
Art. 2.  Diritti degli utenti. 1. L'attività degli amministratori e degli operatori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio- assistenziali è finalizzata ad assicurare prestazioni adeguate ai [...]
Art. 3.  Erogazioni dei servizi. 1. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali erogano le prestazioni garantite dalle leggi nazionali e regionali, perseguendo la migliore utilizzazione [...]
Art. 4.  Diritto all'informazione sullo stato di salute. 1. Gli utenti hanno il diritto di ottenere le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dei servizi e degli organi delle Unità locali per i [...]
Art. 5.  Diritto all'informazione su trattamenti ed interventi. 1. Gli esami diagnostici, le terapie tradizionali o sperimentali e gli interventi chirurgici, non possono essere praticati contro la [...]
Art. 6.  Diritto all'informazione sui trasferimenti. 1. L'utente ha diritto di essere informato tempestivamente qualora nel presìdio in cui è ospitato non sia possibile provvedere in tempi utili alle sue [...]
Art. 7.  Altri diritti degli utenti. 1. Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di ricevere visite negli orari fissati per ogni reparto, salvo particolari necessità terapeutiche.
Art. 8.  Diritto di riunione. 1. I pazienti hanno diritto a riunirsi all'interno dell'Ospedale, per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito. A [...]
Art. 9.  Diritti dei minori ricoverati. 1. Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico affettivo del minore in età evolutiva e allo sviluppo armonico della sua personalità i servizi delle [...]
Art. 10.  Diritti dei minori alla ricreazione e allo studio. 1. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali assicurano all'interno dei reparti ospedalieri e di altri presìdi ospitanti minori [...]
Art. 11.  Diritto alla continuità dei trattamenti assistenziali. 1. Il medico operante nei vari presìdi ed il medico di fiducia del paziente si consultano per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla [...]
Art. 12.  Modalità. 1. Le osservazioni, le richieste e le proposte in ordine al funzionamento dei servizi possono essere avanzate dagli utenti direttamente agli operatori, al Comitato partecipativo di [...]
Art. 13.  Commissioni conciliative. 1. Le Unità locali per i servizi socio sanitari, al fine di favorire la collaborazione tra utenti e operatori, istituiscono commissioni composte da amministratori utenti ed [...]
Art. 14.  Ricorso al Difensore civico. 1. Gli utenti che, avendo fatte valere le proprie ragioni, nei modi di cui al primo comma dell'articolo 12 e non ritengano esaurienti le illustrazioni ricevute, possono [...]
Art. 15.  Direttive di applicazione. 1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le relative direttive di applicazione.


§ 5.1.66 - L.R. 20 maggio 1987, n. 27. [1]

Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Umbria.

(B.U. n. 37 del 22 maggio 1987).

 

TITOLO I

Diritti degli utenti

 

Art. 1. Finalità. 1. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio- assistenziali assicurano la gestione dei servizi sanitari e socio- assistenziali ai sensi delle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 65 e 31 maggio 1982, n. 29 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Diritti degli utenti. 1. L'attività degli amministratori e degli operatori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio- assistenziali è finalizzata ad assicurare prestazioni adeguate ai bisogni dell'utente.

     2. Gli operatori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio- assistenziali nell'ambito dei servizi e dei presìdi devono tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l'utente, rispettando le sue convinzioni secondo i principi della dignità umana.

 

     Art. 3. Erogazioni dei servizi. 1. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali erogano le prestazioni garantite dalle leggi nazionali e regionali, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse e verificando costantemente la corrispondenza delle strutture e dei servizi al tipo e al grado delle infermità accertate.

     2. Gli utenti sono assistiti nel proprio ambiente di vita, esclusi i casi di effettiva necessità, evitando istituzionalizzazioni non necessarie.

 

     Art. 4. Diritto all'informazione sullo stato di salute. 1. Gli utenti hanno il diritto di ottenere le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dei servizi e degli organi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

     2. Gli operatori debbono recare ben visibili i cartellini di identificazione.

     3. L'utente ha diritto di essere informato costantemente e in modo chiaro e comprensibile sul suo stato di salute, con informazioni sulla diagnosi, sulla terapia e sulle previsioni relative alla durata della degenza.

     4. Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una informazione diretta, comunica ai familiari, o in mancanza, a coloro che si occupano dell'utente le notizie di cui al comma precedente.

     5. In caso di ricovero di urgenza, i familiari del paziente sono tempestivamente avvertiti a cura del servizio ospedaliero.

 

     Art. 5. Diritto all'informazione su trattamenti ed interventi. 1. Gli esami diagnostici, le terapie tradizionali o sperimentali e gli interventi chirurgici, non possono essere praticati contro la volontà

dell'interessato.

     2. Qualora l'utente rifiuti il consenso ad un intervento ritenuto indispensabile, il medico richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta.

     3. Qualora l'utente non sia in grado di esercitare i diritti di cui ai commi precedenti gli stessi sono esercitati dai familiari o in mancanza, da coloro che se ne occupano.

 

     Art. 6. Diritto all'informazione sui trasferimenti. 1. L'utente ha diritto di essere informato tempestivamente qualora nel presìdio in cui è ospitato non sia possibile provvedere in tempi utili alle sue necessità di assistenza.

     2. Il trasferimento in altro presìdio può avvenire, in caso di necessità o nell'interesse dell'utente, quando le condizioni dello stesso lo consentano e dopo che ne sia stato informato.

     3. Se la degenza in ospedale si prolunga senza apparente giustificazione, il malato ha diritto di conoscere il motivo in modo esauriente.

     4. L'utente ha diritto al rispetto del pudore ed alla riservatezza.

 

     Art. 7. Altri diritti degli utenti. 1. Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di ricevere visite negli orari fissati per ogni reparto, salvo particolari necessità terapeutiche.

     2. Il personale sanitario che ha assistito la donna durante la gravidanza può partecipare all'assistenza in tutte le fasi del parto che si svolge nelle strutture pubbliche o convenzionate. La donna può richiedere la presenza di una persona di sua fiducia nelle fasi del parto stesso.

     3. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali provvedono alla organizzazione dei servizi in modo da rispettare gli orari e le consuetudini di vita degli utenti fatte salve le esigenze delle attività assistenziali.

 

     Art. 8. Diritto di riunione. 1. I pazienti hanno diritto a riunirsi all'interno dell'Ospedale, per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito. A tali riunioni possono partecipare i familiari dei pazienti e le Associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario.

     Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali garantiscono l'esercizio di tale diritto secondo modalità stabilite dal Comitato di gestione.

 

     Art. 9. Diritti dei minori ricoverati. 1. Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico affettivo del minore in età evolutiva e allo sviluppo armonico della sua personalità i servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali propri o convenzionati, garantiscono, sia nelle modalità organizzative dei presìdi che nella attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, educative ed espressive proprie del minore stesso. Tutti i diritti e le facoltà riconosciuti ai genitori in caso di loro assenza, sono esercitate da chi si occupa del minore.

     2. Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico-terapeutici, oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisico del minore, devono dare ogni informazione sugli atti cui sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione e il loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e consapevole nella assistenza del minore stesso.

     3. Dopo il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, è aggiunto il seguente: «Al genitore che assiste il minore ricoverato è assicurata la possibilità di consumare pasti in ospedale secondo tariffe fissate dagli Organi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali».

 

     Art. 10. Diritti dei minori alla ricreazione e allo studio. 1. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali assicurano all'interno dei reparti ospedalieri e di altri presìdi ospitanti minori la presenza di personale idoneo a garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento del minore al nuovo ambiente.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente viene promossa la collaborazione delle associazioni del volontariato.

     3. Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali stabiliscono intese con gli organi scolastici competenti volti ad organizzare in locali idonei, attività didattiche integrative per i minori degenti al fine di agevolare il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.

     4. E' consentita la possibilità di insegnamento ad opera di docenti scelti dai genitori.

     5. E' consentita la visita di coetanei ai minori degenti in strutture ospedaliere ed ospiti di strutture residenziali.

     6. I minori ospitati nei reparti e nelle strutture di cui al comma precedente possono usare giocattoli o altri oggetti personali.

 

     Art. 11. Diritto alla continuità dei trattamenti assistenziali. 1. Il medico operante nei vari presìdi ed il medico di fiducia del paziente si consultano per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.

     2. Al momento della dimissione dall'ospedale, sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.

 

TITOLO II

Tutela dei diritti

 

     Art. 12. Modalità. 1. Le osservazioni, le richieste e le proposte in ordine al funzionamento dei servizi possono essere avanzate dagli utenti direttamente agli operatori, al Comitato partecipativo di distretto ed agli organi della Unità sanitaria locale per i servizi sanitari e socio- assistenziali.

     2. L'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali, valutata la fondatezza delle osservazioni, richieste e proposte, fornisce agli interessati una risposta motivata.

     3. I Comitati partecipativi di distretto segnalano al Comitato di gestione eventuali disfunzioni informandone l'utente che le ha denunciate.

     4. Qualora il Comitato partecipativo di distretto corredi la segnalazione con una proposta per la migliore organizzazione di un servizio, il Comitato di gestione è tenuto a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 19 dicembre 1979, n. 65.

 

     Art. 13. Commissioni conciliative. 1. Le Unità locali per i servizi socio sanitari, al fine di favorire la collaborazione tra utenti e operatori, istituiscono commissioni composte da amministratori utenti ed operatori, per l'attivazione di procedure conciliative atte a dirimere le controversie relative alla violazione dei diritti degli utenti.

 

     Art. 14. Ricorso al Difensore civico. 1. Gli utenti che, avendo fatte valere le proprie ragioni, nei modi di cui al primo comma dell'articolo 12 e non ritengano esaurienti le illustrazioni ricevute, possono richiedere l'intervento del Difensore civico.

     2. Il Difensore civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta di intervento, invita il presidente dell'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il termine entro cui la risposta deve essere fornita.

     3. Le eventuali irregolarità o disservizi accertati vengono segnalati, a cura del Difensore civico, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia sanitaria, e a chi altri lo ritenga opportuno.

 

     Art. 15. Direttive di applicazione. 1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le relative direttive di applicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.