§ 5.1.42 - L.R. 28 aprile 1981, n. 19.
Proroga termine per l'esercizio provvisorio delle Unità sanitarie locali per l'anno 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/04/1981
Numero:19


Sommario
Art. unico.  In deroga al disposto dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, e limitatamente all'anno 1981 l'esercizio provvisorio delle Unità sanitarie locali è consentito fino al 31 maggio 1981.


§ 5.1.42 - L.R. 28 aprile 1981, n. 19. [1]

Proroga termine per l'esercizio provvisorio delle Unità sanitarie locali per l'anno 1981.

(B.U. n. 25 del 6 maggio 1981).

 

Art. unico. In deroga al disposto dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, e limitatamente all'anno 1981 l'esercizio provvisorio delle Unità sanitarie locali è consentito fino al 31 maggio 1981.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.