§ 5.1.17 - L.R. 26 maggio 1975, n. 36.
Agevolazioni ai Comuni aggregati per consentire la prosecuzione delle attività intraprese ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/05/1975
Numero:36


Sommario
Art. 1.  L'efficacia della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8, è prorogata fino alla formale costituzione dei consorzi di cui al titolo II della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.
Art. 2.  Alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 18:
Art. 3.  Alla costituzione dei consorzi, il personale, il materiale e gli eventuali residui di gestione, a disposizione dei Comuni per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 ed alla [...]


§ 5.1.17 - L.R. 26 maggio 1975, n. 36. [1]

Agevolazioni ai Comuni aggregati per consentire la prosecuzione delle attività intraprese ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8.

(B.U. n. 24 del 4 giugno 1975).

 

Art. 1. L'efficacia della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8, è prorogata fino alla formale costituzione dei consorzi di cui al titolo II della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

 

     Art. 2. Alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 18:

     «Fino a quando non sono costituiti i consorzi di cui al titolo II, le somme stanziate sul cap. 4460 vengono erogate in favore dei Comuni della regione, individuati all'atto del riparto.

     Al riparto provvede la Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare permanente tenendo conto:

     - della consistenza demografica dei Comuni e della loro estensione territoriale;

     - della situazione socio-economica;

     - dello stato dei servizi sanitari e socio-assistenziali».

 

     Art. 3. Alla costituzione dei consorzi, il personale, il materiale e gli eventuali residui di gestione, a disposizione dei Comuni per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 ed alla presente legge, dovranno essere trasferiti ai consorzi stessi per la prosecuzione delle attività sanitarie e socio assistenziali.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.