§ 5.1.6 - L.R. 26 gennaio 1974, n. 8.
Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/01/1974
Numero:8


Sommario
Art. 1.  E' autorizzata la spesa di lire 370 milioni per assegnare ai Comuni e alle Province dell'Umbria contributi finanziari per le spese delle attività sanitarie, con particolare riguardo a quelle [...]
Art. 2.  I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni ed ai Comuni individuati, all'atto del riparto di cui all'art. 3.
Art. 3.  Al riparto si provvederà con atto amministrativo del Consiglio regionale sulla base dei criteri che terranno conto:
Art. 4.  (Omissis).


§ 5.1.6 - L.R. 26 gennaio 1974, n. 8. [1]

Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.

(B.U. n. 4 del 30 gennaio 1974).

 

Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 370 milioni per assegnare ai Comuni e alle Province dell'Umbria contributi finanziari per le spese delle attività sanitarie, con particolare riguardo a quelle inerenti a programmi richiesti dalla Regione, e per agevolare l'impianto delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.

 

     Art. 2. I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni ed ai Comuni individuati, all'atto del riparto di cui all'art. 3.

     La quota parte destinata ai Comuni sarà assegnata sulla base delle proposte concordate tra i Comuni compresi in ogni zona sanitaria, e presentati alla Regione dal Comune individuato come centro zonale.

 

     Art. 3. Al riparto si provvederà con atto amministrativo del Consiglio regionale sulla base dei criteri che terranno conto:

     - della consistenza demografica dei comuni e delle province e della loro estensione territoriale;

     - della situazione socio-economica;

     - dello stato dei servizi sanitari.

 

     Art. 4. (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.