§ 5.1.16 - L.R. 12 maggio 1975, n. 26.
Norme per lo sviluppo dei concorsi in campo sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/05/1975
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Concorsi per posti di sanitari condotti e ufficiale sanitario
Art. 2.  Commissioni giudicatrici - Disposizioni comuni. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti e ufficiale sanitario, sono nominate con provvedimenti del Presidente della [...]
Art. 3.  Medici condotti. La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:
Art. 4.  Veterinari condotti. La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto è presieduta Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:
Art. 5.  Ostetriche condotte. La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:
Art. 6.  Ufficiali sanitari. La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:
Art. 7.  Concorsi per il personale medico e veterinario degli uffici sanitari comunali - Disposizioni comuni. I concorsi per l'assunzione di personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e [...]
Art. 8.  Commissioni esaminatrici - Disposizioni comuni. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominate dalle rispettive Amministrazioni.
Art. 9.  Personale medico addetto agli Uffici sanitari comunali. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, ivi [...]
Art. 10.  Veterinari igienisti. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di veterinario comunale capo, di veterinario addetto a servizi di polizia, vigilanza e ispezione [...]
Art. 11.  Concorsi per sedi farmaceutiche private. I concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, che risultino disponibili per l'esercizio privato di cui all'art. 3 [...]
Art. 12.  Pubblicità. Per quanto concerne la pubblicità del bando e degli altri atti del procedimento di concorso, si intende sostituita alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia quella nel [...]
Art. 13.  Concorsi ospedalieri. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero, disciplinata dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla [...]
Art. 14.  Indennità di missione. Ai componenti le commissioni, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposta, oltre l'eventuale rimborso delle spese di trasporto, una indennità di missione nella [...]


§ 5.1.16 - L.R. 12 maggio 1975, n. 26. [1]

Norme per lo sviluppo dei concorsi in campo sanitario.

(B.U. n. 21 del 19 maggio 1975, ed. str.).

 

Art. 1. Concorsi per posti di sanitari condotti e ufficiale sanitario

- Disposizioni comuni. In attesa dell'attuazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, i concorsi a posti di sanitari condotti, ferme restando tutte le altre disposizioni vigenti e compatibili con la presente legge, sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, entro il mese di dicembre di ogni anno, per il numero complessivo dei posti vacanti nella regione al 30 novembre dell'anno stesso.

     I concorsi a posti di ufficiale sanitario sono parimenti indetti con le modalità e fermi i principi di cui al precedente comma, ma per singoli posti, al verificarsi della loro vacanza.

     La graduatoria dei concorsi è approvata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     Relativamente ai concorsi per sanitari condotti il Presidente della Giunta regionale comunica agli Enti interessati, ai fini della nomina, il nome dei vincitori, in base all'ordine di graduatoria ed a quello delle sedi richieste dai concorrenti.

     Nel caso di mancata accettazione o di rinuncia da parte dell'assegnatario, il posto è assegnato, sempre secondo l'ordine di graduatoria, ad altro concorrente che l'abbia richiesto, in ordine di preferenza.

 

     Art. 2. Commissioni giudicatrici - Disposizioni comuni. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti e ufficiale sanitario, sono nominate con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     Fatte salve le forme di preventiva designazione previste nei successivi articoli, i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti dalla Giunta regionale.

     Le funzioni di segretario delle commissioni, di cui al primo comma, sono espletate da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla quinta di cui all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, scelto dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. Medici condotti. La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

     a) di un assessore comunale, designato dalla Sezione regione umbra dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

     b) di un medico di ruolo nei servizi di sanità degli Enti locali territoriali umbri;

     c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari ospedalieri di ruolo nelle stesse discipline; uno di essi è scelto nell'ambito di due terne proposte, una dall'Ordine dei medici di Perugia, l'altra dall'Ordine dei medici di Terni;

     d) di un medico condotto, scelto dalle amministrazioni cui il concorso si riferisce, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale; è nominato il sanitario che abbia ottenuto il più elevato numero di consensi da parte degli Enti interessati.

 

     Art. 4. Veterinari condotti. La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto è presieduta Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

     a) di un assessore comunale, designato dalla Sezione regionale umbra dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

     b) di un veterinario di ruolo dei servizi di sanità pubblica degli Enti locali territoriali umbri;

     c) di due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto nell'ambito di due terne proposte, una dall'Ordine dei veterinari di Perugia, l'altra dall'Ordine dei veterinari di Terni;

     d) di un veterinario condotto, scelto dalle Amministrazioni cui il concorso si riferisce, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale, è nominato il sanitario che abbia ottenuto il più elevato numero di consensi da parte degli Enti interessati.

 

     Art. 5. Ostetriche condotte. La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

     a) di un assessore comunale designato dalla Sezione regionale umbra dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

     b) di un'ostetrica di ruolo dei servizi di sanità degli Enti locali territoriali umbri;

     c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, di ostetricia ovvero primari ospedalieri di ruolo in reparti di ostetricia; uno di essi è scelto nell'ambito di due terne proposte, una dall'Ordine dei medici di Perugia, una dall'Ordine dei medici di Terni;

     d) di un'ostetrica condotta, scelta dalle Amministrazioni cui il concorso si riferisce, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale; è nominata l'ostetrica che abbia ottenuto il più elevato numero di consensi da parte degli Enti interessati.

 

     Art. 6. Ufficiali sanitari. La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta:

     a) dal sindaco del Comune interessato o da un assessore da questi delegato;

     b) di un medico di ruolo dei servizi di sanità degli Enti locali territoriali umbri;

     c) di due docenti universitari di ruolo, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto nell'ambito di una terna proposta dall'Ordine dei medici della provincia di competenza;

     d) di un ufficiale sanitario di ruolo, scelto dall'Amministrazione cui il concorso si riferisce su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale.

 

     Art. 7. Concorsi per il personale medico e veterinario degli uffici sanitari comunali - Disposizioni comuni. I concorsi per l'assunzione di personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, ivi compreso quello di medico scolastico, generico o specialista, nonchè i concorsi per il conferimento di posti di veterinario comunale capo, di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria e di direttore di macello, ferme restando le altre disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge, sono indetti dalle rispettive Amministrazioni, al verificarsi della vacanza dei posti.

 

     Art. 8. Commissioni esaminatrici - Disposizioni comuni. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominate dalle rispettive Amministrazioni.

     I membri di cui ai successivi articoli 9 e 10 sono scelti dal Consiglio comunale.

     Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al precedente primo comma, sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione che indice i concorsi.

 

     Art. 9. Personale medico addetto agli Uffici sanitari comunali. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, ivi compreso quello di medico scolastico, generico o specialista, sono presiedute dal sindaco o da un assessore da questi delegato e sono composte da:

     a) un medico di ruolo dei servizi di sanità degli Enti locali territoriali umbri;

     b) due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto nell'ambito di una terna proposta dall'Ordine dei medici della provincia di competenza;

     c) un ufficiale sanitario di ruolo, scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale.

 

     Art. 10. Veterinari igienisti. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di veterinario comunale capo, di veterinario addetto a servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria e di direttore di macello sono presiedute dal sindaco o da un assessore da questi delegato e sono composte da:

     a) un veterinario di ruolo dei servizi di sanità degli Enti locali territoriali umbri;

     b) due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto nell'ambito di una terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di competenza;

     c) un veterinario comunale, o, relativamente al corrispondente concorso, da un direttore di macello, scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in campo nazionale.

 

     Art. 11. Concorsi per sedi farmaceutiche private. I concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, che risultino disponibili per l'esercizio privato di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ferme restando le altre disposizioni vigenti, compatibili con la presente legge, sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro il mese di marzo di ogni anno dispari, per i posti di nuova istituzione o che risultino vacanti sul territorio regionale.

     La commissione giudicatrice dei concorsi di cui al precedente comma, nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, è presieduta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato ed è composta:

     a) di un esperto di legislazione sanitaria;

     b) di un professore di ruolo o non di ruolo di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

     c) di due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti nell'ambito di due terne proposte, una dall'Ordine dei farmacisti di Perugia, una dall'Ordine dei farmacisti di Terni.

     I membri della commissione prevista al precedente comma, fatta eccezione per quelli di cui alla lett. c), sono scelti dalla Giunta regionale.

     Le funzioni di segretario della commissione prevista nel presente articolo sono espletate da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla quinta di cui all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, scelto dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. Pubblicità. Per quanto concerne la pubblicità del bando e degli altri atti del procedimento di concorso, si intende sostituita alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia quella nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'iniziativa che precede spetta all'organo che indice il concorso.

     Sono anche soppresse le pubblicazioni negli Albi della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

 

     Art. 13. Concorsi ospedalieri. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero, disciplinata dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, le qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato sono equiparate ai livelli funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel seguente ordine:

- qualifiche di dirigente superiore, primo dirigente ed equiparate: sesto livello funzionale;

- qualifiche della carriera direttiva: quinto livello funzionale;

- qualifiche della carriera di concetto: quarto livello funzionale;

- qualifiche della carriera d'ordine ed esecutiva: terzo livello

funzionale.

     Delle commissioni stesse possono far parte, in luogo dei dipendenti medici dei ruoli regionali, ufficiali sanitari di ruolo dei Comuni e loro Consorzi, ovvero dipendenti medici, comunque in servizio presso la Regione, provenienti dagli Enti mutualistici.

     Le designazioni di competenza della Regione relative alla composizione delle commissioni di cui ai comma precedenti, nonché quelle relative ai segretari delle commissioni di sorteggio sono effettuate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. Indennità di missione. Ai componenti le commissioni, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposta, oltre l'eventuale rimborso delle spese di trasporto, una indennità di missione nella misura spettante ai dipendenti della Regione dell'Umbria della sesta qualifica.

 

     Norma transitoria (L.R. 28-3-1978, n. 13).

     Restano valide le designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono efficaci ai fini della nomina da parte degli Enti ospedalieri.

 

 


[1] Modificata con L.R. 28-3-1978, n. 13. Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.