§ 5.1.14 - L.R. 6 marzo 1975, n. 12.
Anticipazioni ai Comuni della regione di somme per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/03/1975
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Al fine di agevolare i Comuni nella applicazione della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9, concernente l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, la Regione anticipa a [...]
Art. 2.  Le anticipazioni riguardano i periodi di erogazione dell'assistenza farmaceutica 1 luglio 1974 - 31 dicembre 1974 e 1 gennaio 1975 - 31 dicembre 1975.
Art. 3.  Il reintegro delle anticipazioni dovrà essere assicurato mediante versamento in apposito conto corrente, intestato alla Regione, delle somme di volta in volta accreditate ai Comuni a titolo di [...]


§ 5.1.14 - L.R. 6 marzo 1975, n. 12. [1]

Anticipazioni ai Comuni della regione di somme per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(B.U. n. 11 del 12 marzo 1975).

 

Art. 1. Al fine di agevolare i Comuni nella applicazione della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9, concernente l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, la Regione anticipa a detti Enti un importo corrispondente all'entità dello sconto di legge a carico dei produttori di farmaci. La somma da anticipare a ciascun Comune viene stabilita nella misura massima del 15 per cento del fatturato medio.

 

     Art. 2. Le anticipazioni riguardano i periodi di erogazione dell'assistenza farmaceutica 1 luglio 1974 - 31 dicembre 1974 e 1 gennaio 1975 - 31 dicembre 1975.

     L'anticipazione viene calcolata prendendo a riferimento il fatturato a carico di ciascun Comune nel semestre precedente cui si riferisce l'anticipazione stessa.

     L'importo complessivo massimo da anticipare ai Comuni della regione per il periodo 1 luglio 1974 - 31 dicembre 1975 non può comunque superare il limite di 500 milioni.

 

     Art. 3. Il reintegro delle anticipazioni dovrà essere assicurato mediante versamento in apposito conto corrente, intestato alla Regione, delle somme di volta in volta accreditate ai Comuni a titolo di rimborso degli sconti effettivamente concessi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo agli stessi anticipato ai sensi della presente legge.

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.