§ 5.1.4 - L.R. 22 gennaio 1973, n. 9.
Istituzione di un fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/01/1973
Numero:9


Sommario
Art. 1.  In attesa della istituzione del servizio sanitario nazionale, la Regione concorre all'assistenza farmaceutica in favore dei soggetti, sia in attività che pensionati, appartenenti alle categorie di [...]
Art. 2.  Hanno diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della presente legge i soggetti iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali indicate all'art. 1, nonchè i titolari di pensione appartenenti [...]
Art. 3.  La Regione contribuisce all'assistenza farmaceutica con il fondo di cui all'art. 6. Tale fondo viene annualmente ripartito tra i Comuni della regione in misura proporzionale al numero di soggetti [...]
Art. 4.  Ogni Comune che intenda ottenere il contributo della Regione provvede alla costituzione di un comitato per l'assistenza farmaceutica presieduto dal sindaco o da un suo delegato e composto da [...]
Art. 5.  La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Casse Mutue, predispone un prontuario delle specialità farmaceutiche per le quali è erogato il contributo della Regione.
Art. 6.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 22 gennaio 1973, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio 1974 e per ciascuno degli esercizi successivi, la spesa di lire 350 milioni.
Art. 7.  Fino a quando la Giunta regionale non avrà predisposto il prontuario di cui all'art. 5, l'assistenza farmaceutica della presente legge verrà erogata sulla base del prontuario Inam.
Art. 8.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.4 - L.R. 22 gennaio 1973, n. 9. [1]

Istituzione di un fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(B.U. n. 3 del 30 gennaio 1973).

 

Art. 1. In attesa della istituzione del servizio sanitario nazionale, la Regione concorre all'assistenza farmaceutica in favore dei soggetti, sia in attività che pensionati, appartenenti alle categorie di cui alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modifiche, mediante contributi da erogarsi ai Comuni secondo le modalità disposte dalla presente legge.

 

     Art. 2. Hanno diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della presente legge i soggetti iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali indicate all'art. 1, nonchè i titolari di pensione appartenenti alle rispettive categorie che non usufruiscano di altra forma di assistenza farmaceutica.

 

     Art. 3. La Regione contribuisce all'assistenza farmaceutica con il fondo di cui all'art. 6. Tale fondo viene annualmente ripartito tra i Comuni della regione in misura proporzionale al numero di soggetti che risultano iscritti alle rispettive Casse Mutue.

     Il fondo è a destinazione vincolata ed è assegnato ai Comuni sotto forma di contributo. E' in facoltà dei Comuni integrare con propri stanziamenti il fondo messo a loro disposizione dalla Regione.

 

     Art. 4. Ogni Comune che intenda ottenere il contributo della Regione provvede alla costituzione di un comitato per l'assistenza farmaceutica presieduto dal sindaco o da un suo delegato e composto da rappresentanti eletti con voto limitato dal Consiglio comunale, da tre rappresentanti designati dalle rispettive Casse Mutue, e dall'Ufficiale sanitario del Comune.

     Il comitato provvede al rilascio del ricettario agli aventi diritto, al controllo dei documenti di spesa ed alla verifica degli altri presupposti previsti dalla presente legge per l'erogazione dell'assistenza.

 

     Art. 5. La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Casse Mutue, predispone un prontuario delle specialità farmaceutiche per le quali è erogato il contributo della Regione.

     Per garantire l'erogazione dell'assistenza farmaceutica in forma diretta ed il recupero degli sconti di legge a carico dei produttori di farmaci e dei farmacisti, la Giunta regionale promuove le necessarie convenzioni a livello provinciale.

 

     Art. 6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 22 gennaio 1973, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio 1974 e per ciascuno degli esercizi successivi, la spesa di lire 350 milioni.

     La spesa medesima sarà imputata al cap. 201 del bilancio dell'esercizio finanziario 1974 e successivi «Contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi» e ad essa si farà fronte con la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 7. Fino a quando la Giunta regionale non avrà predisposto il prontuario di cui all'art. 5, l'assistenza farmaceutica della presente legge verrà erogata sulla base del prontuario Inam.

 

     Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modificata con L.R. 29-3-1974, n. 23. Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.