§ 4.2.23 - L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 - Contributi alle Cooperative di abitazione - e della legge regionale 8 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:26/04/1985
Numero:25


Sommario
Art. 1.  I contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 sono erogati a favore delle cooperative edilizie già assegnatarie del finanziamento regionale prima [...]
Art. 2.  (Modifica art. 1, L.R. 29-5-1980, n. 60).
Art. 3.  (Modifica artt. 6 e 7, L.R. 29-5-1980, n. 60).
Art. 4.  Le cooperative edilizie, per beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37, dovranno presentare domanda entro [...]
Art. 5.  (Modifica artt. 1 e 4, L.R. 8-3-1982, n. 11).
Art. 6.  (Omissis).


§ 4.2.23 - L.R. 26 aprile 1985, n. 25. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 - Contributi alle Cooperative di abitazione - e della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 - Interventi straordinari a favore di Cooperative edilizie - già modificata ed integrata con legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.

(B.U. n. 45 del 30 aprile 1985).

 

 

TITOLO I

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60

 

Art. 1. I contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 sono erogati a favore delle cooperative edilizie già assegnatarie del finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Modifica art. 1, L.R. 29-5-1980, n. 60).

 

     Art. 3. (Modifica artt. 6 e 7, L.R. 29-5-1980, n. 60).

 

 

TITOLO II

Ulteriore finanziamento e modifica della legge regionale 8 marzo 1982, n.

11 già modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37

 

     Art. 4. Le cooperative edilizie, per beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37, dovranno presentare domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.

     Entro i 30 giorni successivi la Giunta regionale procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo.

 

     Art. 5. (Modifica artt. 1 e 4, L.R. 8-3-1982, n. 11).

 

 

TITOLO III

Norma finanziaria

 

     Art. 6. (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.