§ 4.1.59 - L.R. 21 luglio 2004, n. 14.
Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:21/07/2004
Numero:14

§ 4.1.59 - L.R. 21 luglio 2004, n. 14. [1]

Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate.

(B.U. 4 agosto 2004, n. 32 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina il ripristino ambientale dei siti inquinati e il Piano per la bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato «Piano di bonifica», di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14. In particolare:

     a) istituisce, ai sensi dell’articolo 17 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, l’Anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l’aggiornamento;

     b) definisce le modalità di approvazione e attuazione del programma di finanziamento per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

     c) istituisce, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del D.Lgs. 22/1997, il fondo di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all’articolo 14.

 

Art. 2. (Anagrafe dei siti da bonificare).

     1. È istituita l’Anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), che contiene:

     a) l’elenco dei siti da bonificare;

     b) l’elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

     2. L’elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.M. 471/1999, sulla base:

     a) delle notifiche dei soggetti di cui all’articolo 7 del D.M. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall’allegato 1 del D.M. 471/1999;

     b) delle comunicazioni dei soggetti pubblici, di cui all’articolo 8 del D.M. 471/1999, che, nell’esercizio delle funzioni a loro attribuite, hanno individuato siti inquinati;

     c) delle notifiche dei soggetti interessati, di cui all’articolo 9 del D.M. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall’allegato 1 del D.M. 471/1999;

     d) degli accertamenti eseguiti dall’autorità competente che attestano un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, di cui all’allegato 1 del D.M. 471/1999, per i siti inseriti nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui al D.M. 16 maggio 1989.

 

Art. 3. (Piano di bonifica).

     1. Il Piano di bonifica di cui all’articolo 1, formulato sulla base del censimento delle aree potenzialmente inquinate, oltre a quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. 14/2002, contiene:

     a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica;

     b) la lista dei siti di interesse pubblico per i quali è stato accertato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del D.M. 471/1999, di seguito denominata «Lista A1», inerente i siti di proprietà pubblica o i siti definiti pubblici a seguito di inadempienza del soggetto obbligato;

     c) la lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l’eventuale superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del D.M. 471/1999, di seguito denominata «Lista A2»;

     d) la lista dei siti per i quali i soggetti interessati hanno presentato notifica, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.M. 471/1999, entro il 31 marzo 2001, di seguito denominata «Lista A3»;

     e) la lista delle «aree vaste» potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata «Lista A4»;

     f) i criteri per l’attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;

     g) i criteri e le procedure per l’individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all’articolo 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 22/97 e all’articolo 13 del D.M. 471/1999.

 

Art. 4. (Effetti del piano di bonifica).

     1. L’inserimento di un sito nella «Lista A1» comporta:

     a) l’imposizione di un vincolo che impedisce ogni variazione di destinazione d’uso fino all’avvenuta bonifica;

     b) l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;

     c) l’attivazione dei poteri provvedimentali del Comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l’ordine di priorità stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;

     d) la facoltà di utilizzo futuro dell’area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla Provincia competente per il territorio.

     2. L’inserimento di un sito nella «Lista A2» comporta:

     a) l’obbligo per il Comune territorialmente competente di invitare il responsabile dell’inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente - ARPA, volti a verificare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del D.M. 471/1999;

     b) l’esecuzione d’ufficio, da parte del Comune territorialmente competente, a mezzo dell’ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera a), qualora il soggetto obbligato non provveda o si tratti di siti di competenza pubblica;

     c) la trasmissione da parte dell’ARPA al Comune territorialmente competente e alla Regione di apposita documentazione tecnica attestante l’assenza di contaminazione, con conseguente eliminazione del sito dalla «Lista A2», qualora, a seguito dell’esecuzione degli accertamenti preliminari, non risulti un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del D.M. 471/1999.

     3. Per le «aree vaste», potenzialmente interessate da criticità ambientali, della «Lista A4», l’ARPA, sulla base delle peculiarità dell’area e delle matrici ambientali interessate, propone alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma di monitoraggio ambientale definendone le caratteristiche, l’estensione e i costi relativi.

 

Art. 5. (Aggiornamento della «Lista A1»).

     1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può aggiornare la «Lista A1» nel corso di validità del Piano di bonifica, tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.

     2. La Giunta regionale procede all’aggiornamento di cui al comma 1 sulla base dei seguenti elementi:

     a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell’anagrafe dei siti da bonificare, di competenza pubblica;

     b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella «Lista A1», tali da determinare una diversa priorità di intervento;

     c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia territorialmente competente, con conseguente eliminazione del sito dalla «Lista A1».

 

Art. 6. (Aree con impianti dismessi).

     1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento, di cui all’articolo 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 22/1997 e dell’articolo 16 del D.M. 471/1999, almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, sono tenuti a darne comunicazione al sindaco del Comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l’alienazione o smaltimento degli stessi.

     2. Il sindaco, avvalendosi dell’ARPA, può prescrivere l’effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

     3. Per le aree industriali dismesse di cui al comma 1, il sindaco, sentito il parere dell’ARPA, può subordinare il riutilizzo dell’area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per l’uso previsto.

 

Art. 7. (Occupazione temporanea dei suoli per l’effettuazione di verifiche, controlli e monitoraggio).

     1. Al fine di procedere all’installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 22/1997 rivolgono domanda motivata al sindaco che, con propria ordinanza, autorizza l’accesso ai fondi e l’occupazione temporanea di questi, comunicandone modi e termini ai proprietari. Per quanto non previsto dal presente articolo relativamente all’utilizzo dei terreni occupati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 8. (Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi).

     1. I provvedimenti di approvazione di cui all’articolo 10 del D.M. 471/1999 specificano, per ogni livello progettuale, i termini entro i quali devono essere effettuati gli interventi previsti nei progetti stessi, nonché quelli relativi alla presentazione delle eventuali integrazioni.

 

Art. 9. (Termine dell’istruttoria di bonifica).

     1. Qualora i risultati dell’esecuzione del piano di caratterizzazione, di cui all’articolo 10 del D.M. 471/1999, dimostrino che i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee rispettano i limiti previsti dall’allegato 1 del D.M. 471/1999, in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito, il Comune prende atto dei risultati del piano di caratterizzazione e dichiara conclusa l’istruttoria per la progettazione della bonifica nel rispetto delle procedure previste dallo stesso articolo 10.

 

Art. 10. (Abbandono di rifiuti).

     1. L’ordinanza sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 22/1997 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. 471/1999, prevede l’obbligo di effettuare la classificazione, la quantificazione e l’indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. L’ordinanza è comunicata all’ARPA.

     2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 1, l’ARPA comunica al sindaco la eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.

     3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili nelle matrici ambientali, il Comune attiva le procedure previste dall’articolo 17 del D.Lgs. 22/1997.

 

Art. 11. (Ripristino ambientale).

     1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d’uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell’area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l’impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 22/1997.

 

Art. 12. (Interventi di privati assistiti da contributo pubblico).

     1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Regione, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 bis, del D.Lgs. 22/1997, qualora sussistano preminenti interessi pubblici e tenendo conto in particolare delle esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionale, può finanziare, fino a un massimo del cinquanta per cento del costo totale dell’intervento, la realizzazione di interventi di bonifica da parte di soggetti privati.

 

Art. 13. (Programma annuale di finanziamento di interventi).

     1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il programma di finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 12, definendo le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Qualora entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non siano state avviate le procedure di esecuzione dell’intervento, la Giunta regionale può disporre la revoca del finanziamento.

 

Art. 14. (Finanziamento degli interventi di bonifica).

     1. Per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, ivi incluse le spese relative agli interventi di cui all’articolo 7, dei siti inquinati eseguiti dai comuni, in via sostitutiva del soggetto obbligato, come definito dall’articolo 14 del D.M. 471/1999, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all’individuazione del responsabile del danno ambientale e comunque del recupero delle spese sostenute, secondo le modalità di cui all’articolo 17, commi 10 e 11, del D.Lgs. 22/1997, si provvede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte per l’anno 2004 con le seguenti risorse di bilancio:

     — limitatamente agli interventi di cui all’articolo 4 effettuati sui siti di proprietà pubblica, con le risorse previste nel Docup obiettivo 2 in materia di bonifica e allocate nella unità previsionale di base 05.2.015 denominata «Docup Ob. 2 (2000/2006) - Misura 3.3 – Infrastrutture ambientali» e con le risorse previste nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale» (cap. 9147) del bilancio annuale di previsione, parte spesa;

     — per gli interventi previsti nell’articolo 12 con le risorse allocate nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale » (cap. 9148);

     — per gli interventi di cui all’articolo 14 attraverso l’istituzione di un fondo denominato «Fondo per il finanziamento, in via sostitutiva, degli interventi di pronto intervento per fronteggiare fenomeni occasionali di inquinamento», allocato nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale» (cap. 9140).

     2. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per gli interventi che gravano nella unità previsionale di base 05.2.018 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     3. Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati in forza dell’articolo 14 della presente legge sono introitate nel bilancio di previsione, parte entrate, nella unità previsionale di base 3.02.002 denominata «Altri recuperi» (cap. 2679).

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

 

Art. 16. (Norme finali e transitorie).

     1. In sede di prima applicazione il Piano di bonifica è approvato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e scade contemporaneamente al Piano di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e all’articolo 3 della L.R. 14/2002.

     2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di bonifica per i siti compresi nella «Lista A3» di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) devono essere attivate le procedure previste dall’articolo 10 del D.M. 471/1999.

 

Art. 17. (Modificazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14).

     1. All’articolo 19, comma 2, lettera b) della L.R. 14/2002 l’ultimo periodo è soppresso.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11.