§ 11.1.44 - D.M. 14 novembre 2001, n. 471.
Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:14/11/2001
Numero:471


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Requisiti e procedure di iscrizione.
Art. 3.  Comunicazione delle modifiche.
Art. 4.  Revisione periodica.
Art. 5.  Iscrizione automatica.
Art. 6.  Cancellazione.
Art. 7.  Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale.


§ 11.1.44 - D.M. 14 novembre 2001, n. 471. [1]

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

(G.U. 25 gennaio 2002, n. 21).

 

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

     Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

     Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge;

     Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonché la periodica revisione del medesimo registro.

     2. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

 

          Art. 2. Requisiti e procedure di iscrizione.

     1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:

     a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;

     b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;

     c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;

     d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:

     modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;

     numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;

     indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.

     2. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

 

          Art. 3. Comunicazione delle modifiche.

     1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinché quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.

 

          Art. 4. Revisione periodica.

     1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.

 

          Art. 5. Iscrizione automatica.

     1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.

 

          Art. 6. Cancellazione.

     1. Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che:

     a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento;

     b) perdano i requisiti per l'iscrizione;

     c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.

 

          Art. 7. Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale.

     1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.

     2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.


[1] Abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con la decorrenza ivi prevista.