§ 4.1.27 - L.R. 2 novembre 1982, n. 49.
Nuove norme sui programmi pluriennali di attuazione in applicazione dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:02/11/1982
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Omissis).
Art. 2.  Sostituzione dell'allegato A alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Omissis).
Art. 3.  Modifica dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Omissis).
Art. 4.  Norma transitoria e finale. I programmi pluriennali di attuazione vigenti dei Comuni già obbligati con la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 ed attualmente inclusi nell'elenco di cui al precedente [...]


§ 4.1.27 - L.R. 2 novembre 1982, n. 49. [1]

Nuove norme sui programmi pluriennali di attuazione in applicazione dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

(B.U. n. 64 del 10 novembre 1982).

 

Art. 1. Modifiche dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Omissis).

 

     Art. 2. Sostituzione dell'allegato A alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Omissis).

 

     Art. 4. Norma transitoria e finale. I programmi pluriennali di attuazione vigenti dei Comuni già obbligati con la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 ed attualmente inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo, restano in vigore.

     Salvo quanto previsto nel comma precedente i Comuni obbligati a dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, così come modificato dai precedenti articoli 1 e 2, devono provvedere alla relativa adozione entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dall'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 e successive modifiche e integrazioni od in aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

     Successivamente alla scadenza del termine utile per l'approvazione dei piani pluriennali di attuazione, il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dall'art. 8 della legge 28 marzo 1978, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

     L'art. 13 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

     Sono altresì abrogate le leggi regionali 17 gennaio 1979, n. 8, 3 agosto 1979, n. 40 e 14 gennaio 1980, n. 5.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 49 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.