§ 2.3.285 – Regolamento 9 luglio 1993, n. 1858.
Regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:09/07/1993
Numero:1858


Sommario
Art. 1.      L'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 è concesso per la commercializzazione di banane fresche del codice NC ex 0803 - escluse le banane da cuocere - [...]
Art. 2.      1. Il "reddito forfettario di riferimento" di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 404/93 viene determinato in base ai dati registrati nel 1991. Esso è calcolato per la [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Per l'ottenimento di anticipi, può essere presentata domanda secondo il calendario indicato all'articolo 7, paragrafo 2.
Art. 5.      Le domande di aiuto compensativo e le domande di anticipi sono presentate tramite le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93. Esse [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Le domande di aiuto compensativo e le domande di anticipi sono presentate ai servizi competenti designati dagli Stati membri in cui sono raccolti i prodotti.
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      1. Qualora l'aiuto sia stato pagato indebitamente per banane che non sono state commercializzate in conformità dell'articolo 1, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, [...]
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 2.3.285 – Regolamento 9 luglio 1993, n. 1858.

Regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane.

(G.U.C.E. 13 luglio 1993, n. L 170).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in particolare l'articolo 12, paragrafi 4 e 8, l'articolo 14 e l'articolo 30,

     visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     considerando che, per assicurare il mantenimento della produzione comunitaria e per non svantaggiare i produttori rispetto alla loro situazione attuale, il regolamento (CEE) n. 404/93 ha istituito un aiuto compensativo, al fine di ovviare ad eventuali perdite di reddito causate dall'applicazione del nuovo sistema;

     considerando che possono dar diritto all'aiuto compensativo soltanto banane conformi alle norme di qualità comunitarie; che tuttavia, in attesa che tali norme entrino in vigore, è opportuno disporre che le banane in questione vengano classificate, condizionate e prelevate dai capannoni di condizionamento ai fini della vendita;

     considerando che, per determinare il "reddito forfettario di riferimento", va tenuto conto dei dati relativi al 1991; che detto reddito dev'essere calcolato per la fase "uscita dal capannone di condizionamento" e deve corrispondere alla media dei prezzi in fase "franco primo porto di sbarco nel resto della Comunità" delle banane prodotte nelle regioni comunitarie più rappresentative, diminuita dei costi medi di trasporto e di assoggettamento al regime fob;

     considerando che il "reddito medio alla produzione" dev'essere calcolato, per ogni anno, nella stessa fase "uscita dal capannone di condizionamento" in base ai dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri;

     considerando che occorre stabilire il meccanismo di riduzione, per regione e per produttore, dei quantitativi di banane commercializzati per i quali è concesso l'aiuto, meccanismo da applicare nel caso in cui i volumi indicati nelle domande di aiuto superassero quelli fissati a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93; che tale meccanismo deve rendere possibile una compensazione tra le diverse regioni di produzione, nei limiti del volume globale deciso dal regolamento (CEE) n. 404/93, e deve applicarsi proporzionalmente ai quantitativi commercializzati, prendendo in considerazione non solo le regioni produttrici ma anche i singoli produttori;

     considerando che si devono stabilire le modalità di presentazione delle domande e di versamento dell'aiuto compensativo; che, poiché l'aiuto compensativo per un determinato anno può essere calcolato e versato soltanto all'inizio dell'anno successivo, è necessario concedere anticipi, in modo da assicurare uno smercio normale dei prodotti comunitari e da rispettare l'obiettivo perseguito dal provvedimento; che questi anticipi possono tuttavia essere ottenuti soltanto previo deposito di una cauzione, per il caso in cui l'importo definitivo dell'aiuto sia inferiore al totale degli anticipi versati;

     considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è concesso ai produttori membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento; che, in attesa della costituzione e del riconoscimento di tali organizzazioni, è d'uopo autorizzare anche i singoli produttori a presentare domanda di aiuto;

     considerando che lo scopo economico è raggiunto all'atto della commercializzazione delle banane; che, tuttavia, in conseguenza della disciplina dell'organizzazione del mercato, per convertire in moneta nazionale l'aiuto e gli anticipi occorre applicare il tasso di conversione agricolo in vigore all'inizio di ciascuno dei bimestri di commercializzazione;

     considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 è concesso per la commercializzazione di banane fresche del codice NC ex 0803 - escluse le banane da cuocere - rispondenti alle norme comuni di qualità adottate in virtù del titolo I dello stesso regolamento.

     [In attesa che queste norme comuni di qualità entrino in vigore, l'aiuto viene versato per prodotti destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, classificati, condizionati e prelevati dal capannone di condizionamento ai fini della vendita.] [1]

 

     Art. 2.

     1. Il "reddito forfettario di riferimento" di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 404/93 viene determinato in base ai dati registrati nel 1991. Esso è calcolato per la fase "uscita dal capannone di condizionamento".

     2. Il reddito forfettario di riferimento è fissato a 62,25 EUR/100 kg di peso netto per l'anno 1998 e a 64,03 EUR/100 kg di peso netto a decorrere dal 1999 per le banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento [2].

 

     Art. 3. [3]

     1. Il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 404/93, è calcolato per la fase "uscita dal capannone di condizionamento".

     2. Per le banane commercializzate nella Comunità al di fuori della rispettiva regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, il reddito medio alla produzione viene determinato per ogni anno in base alla media dei prezzi delle banane delle regioni produttrici, calcolati nella fase "primo porto di sbarco - merce non scaricata", previa detrazione da questa media di un importo forfettario di 18,7 EUR/100 kg peso netto corrispondente ai costi medi di trasporto e di consegna fob.

     Per le banane prodotte e commercializzate in una regione produttrice definita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, il reddito medio alla produzione viene determinato in base alla media dei prezzi di vendita rilevati sui mercati locali, previa detrazione di un importo forfettario di 0,29 EUR/100 kg peso netto corrispondente alle spese di inoltro sui mercati in causa.

     3. Gli importi forfettari di cui al paragrafo 2 sono riveduti se i costi medi di trasporto, di consegna fob e di inoltro, secondo il caso, registrano un'evoluzione sensibile.

 

     Art. 4.

     1. Per l'ottenimento di anticipi, può essere presentata domanda secondo il calendario indicato all'articolo 7, paragrafo 2.

     2. L'importo di ogni anticipo viene calcolato moltiplicando il volume dei quantitativi commercializzati durante il periodo considerato per il 70% dell'importo unitario dell'aiuto versato per l'anno precedente [4].

     3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato al deposito di una cauzione.

     L'ammontare della cauzione è fissato al 50% dell'importo dell'anticipo. [5]

     4. La cauzione viene incamerata, proporzionalmente alla parte indebitamente versata dell'aiuto, qualora:

     - l'importo definitivo dell'aiuto risulti inferiore al totale degli importi anticipati e/o

     - i quantitativi di banane commercializzati per i quali sono stati richiesti anticipi superino, complessivamente, il volume massimo di produzione indicato all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93.

     5. La cauzione viene svincolata non appena l'importo definitivo dell'aiuto sia stato pagato dalle autorità competenti.

 

     Art. 5.

     Le domande di aiuto compensativo e le domande di anticipi sono presentate tramite le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93. Esse vertono sui quantitativi commercializzati da ciascun produttore attraverso l'organizzazione di produttori di cui fa parte.

     [Tuttavia, per i quantitativi commercializzati sino alla fine del 1994, le domande possono essere presentate direttamente dai singoli produttori.] [6]

 

     Art. 6. [7]

     [1. Per i quantitativi commercializzati durante il secondo semestre del 1993, l'importo degli anticipi non può essere superiore a 13,4 ECU/100 kg.

     2. La cauzione da costituire all'atto della presentazione della domanda di anticipo per il secondo semestre 1993 ammonta a 6,7 ECU/100 kg.

     3. La quantità massima di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto all'aiuto compensativo per il secondo semestre 1993 è fissata a 427.000 t in peso netto ed è ripartita come segue per regione produttrice della Comunità:

     - 210.000 t per le isole Canarie,

     - 75.000 t per la Guadalupa,

     - 109.500 t per la Martinica,

     - 25.000 t per Madera, le Azzorre e l'Algarve,

     - 7.500 t per Creta e la Laconia.].

 

     Art. 7.

     1. Le domande di aiuto compensativo e le domande di anticipi sono presentate ai servizi competenti designati dagli Stati membri in cui sono raccolti i prodotti.

     2. Le domande sono presentate:

     a) per quanto riguarda gli anticipi, entro il 30 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre dell'anno di commercializzazione ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto, per le banane commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda;

     b) per quanto riguarda il versamento del saldo, entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

     Il saldo verte sugli aggiustamenti degli anticipi versati per le banane commercializzate nei periodi di cui alla lettera a), in funzione dell'importo definitivo dell'aiuto.

     La presentazione della domanda di versamento del saldo dell’aiuto dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo dell’importo del saldo cui il produttore avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro il termine previsto. Le domande presentate con un ritardo superiore ai 15 giorni non sono ricevibili.

     In casi eccezionali e debitamente giustificati, l’autorità competente può accettare le domande di versamento del saldo presentate dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, sempreché tale ritardo non impedisca lo svolgimento delle verifiche previste all’articolo 10, paragrafo 1. In tal caso, non si applicano le disposizioni del precedente comma. [8]

     3. Le domande contengono almeno le indicazioni seguenti:

     - nome, cognome e indirizzo dei singoli produttori,

     - nome e indirizzo dell'organizzazione di produttori che presenta la domanda,

     - quantità di banane prodotta e commercializzata durante il periodo di cui trattasi. Tale quantità è ripartita tra le banane commercializzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e quelle di cui al secondo comma dello stesso paragrafo. La domanda di pagamento del saldo verte sui quantitativi totali commercializzati durante l'anno di cui trattasi, presentati secondo la stessa ripartizione [9].

     4. Le domande sono accompagnate:

     — dai certificati di conformità oppure, se del caso, dal certificato di esenzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione,

     — dalle fatture di vendita,

     — dai documenti di trasporto, per le banane commercializzate fuori della regione di produzione.

     I documenti presentati devono comprovare l’accettazione delle merci da parte dell’acquirente. [10]

     4 bis. Le domande in cui non figurano le indicazioni di cui al paragrafo 3 e che non sono accompagnate dai documenti giustificativi e dalle prove di cui al paragrafo 4 non sono ricevibili [11].

     5. Alla domanda di saldo non occorre allegare i documenti giustificativi trasmessi per le domande di anticipo.

 

     Art. 8. [12]

     1. Al termine di ciascun periodo fissato per il pagamento degli anticipi, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi commercializzati per i quali è stata presentata domanda di pagamento. Detti quantitativi sono ripartiti secondo quanto indicato all'articolo 7, paragrafo 3, terzo trattino.

     2. Entro venti giorni dalla fine del periodo di presentazione della domanda di saldo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), essi trasmettono alla Commissione per ogni periodo di due mesi

     - per le banane di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i quantitativi in causa, i prezzi medi di vendita delle banane verdi e i prezzi medi calcolati nella fase "primo porto di sbarco - merce non scaricata";

     - per le banane di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, i quantitativi in causa e i prezzi medi di vendita rilevati sui mercati locali.

 

     Art. 9. [13]

     1. In caso di superamento dei quantitativi fissati per regione all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto è concesso per tutti i quantitativi richiesti, limitatamente ad un volume globale di 854.000 t nette.

     2. Se il volume totale dei quantitativi effettivamente commercializzati eccede le 854.000 t, i quantitativi commercializzati che danno diritto all'aiuto vengono ridotti, per ogni regione produttrice interessata, proporzionalmente al superamento del quantitativo fissato per tale regione.

     La Commissione fissa le percentuali di riduzione da applicare per ogni regione e le comunica agli Stati membri.

     In caso di applicazione del secondo comma, le autorità competenti applicano la percentuale uniforme di riduzione ai quantitativi oggetto delle singole domande di aiuto.

 

     Art. 10. [14]

     1. Dopo aver verificato le domande di aiuto e i documenti giustificativi, le autorità nazionali competenti versano, nel periodo di due mesi successivo al mese di presentazione della domanda, l'importo dell'anticipo ovvero l'importo del saldo dell'aiuto, secondo il caso.

     2. I pagamenti degli anticipi e del saldo dell'aiuto devono essere versati integralmente ai beneficiari.

 

     Art. 11. [15]

     Ai fini dell'applicazione del regime dell'aiuto compensativo, il fatto generatore del tasso di cambio è, per il pagamento degli anticipi, il primo giorno del periodo di commercializzazione di due mesi definito all'articolo 7, paragrafo 2, mentre per il pagamento del saldo è il 31 dicembre dell'anno per il quale è fissato l'aiuto.

 

     Art. 12.

     1. Qualora l'aiuto sia stato pagato indebitamente per banane che non sono state commercializzate in conformità dell'articolo 1, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato sul periodo compreso tra la data di versamento dell'aiuto e la data del recupero effettivo.

     Per gli Stati membri produttori, esclusa la Grecia, il tasso d'interesse applicato è quello fissato dalla Banca centrale europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Per la Grecia, il tasso di interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghi procedimenti di recupero. Questo tasso non può essere inferiore al tasso d'interesse dei certificati del Tesoro a tre mesi, maggiorato di un punto percentuale, applicato il giorno del pagamento.

     Gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione degli interessi se il loro importo è pari o inferiore a 20 EUR. [16]

     2. L'aiuto recuperato e, se del caso, i relativi interessi vengono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

 

     Art. 13. [17]

     Gli Stati membri produttori trasmettono su richiesta della Commissione le informazioni seguenti:

     - l'andamento della produzione comunitaria e della sua commercializzazione;

     - l'evoluzione dei costi reali di trasporto e di consegna fob;

     - la situazione dei quantitativi disponibili nelle camere di maturazione;

     - l'andamento del prezzo delle banane comunitarie nelle diverse fasi della filiera, fino alle fasi del commercio all'ingrosso e al minuto, e delle banane originarie dei paesi terzi, dalla fase cif fino al commercio al minuto.

 

     Art. 13 bis. [18]

     Qualora in una regione di produzione vengano commercializzate banane comunitarie nel corso di un periodo di due mesi a prezzi significativamente inferiori alla media dei prezzi delle banane commercializzate in detta regione durante lo stesso periodo, gli Stati membri intensificano i controlli sul rispetto delle norme di qualità previsti dal regolamento

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° luglio 1993.

 

 

ALLEGATO [19]

 

     [1. Belgio:

     Bruxelles interbank borrowing offered rate a tre mesi

     2. Danimarca:

     Tasso di emissione di certificati del Tesoro a dodici mesi

     3. Germania:

     Frankfurt interbank borrowing offered rate a tre mesi

     4. Grecia:

     Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

     5. Francia:

     Paris interbank borrowing offered rate a tre mesi

     6. Spagna:

     Madrid interbank borrowing offered rate a tre mesi

     7. Irlanda:

     Dublino interbank borrowing offered rate a tre mesi

     8. Italia:

     Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

     9. Lussemburgo:

     Tasso interbancario a tre mesi

     10. Paesi Bassi:

     Amsterdam interbank borrowing offered rate a tre mesi

     11. Portogallo:

     Lisboa interbank borrowing offered rate a tre mesi

     12. Regno Unito:

     London interbank borrowing offered rate a tre mesi].


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 796/95.

[2] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 796/95 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1062/1999.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[4] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l'art. 1 del regolamento (CE) n. 898/97 e l'art. 2 del regolamento (CE) n. 1195/2001.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 705/94.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 796/95.

[8] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 796/95, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 471/2001 e così modificato dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 789/2005.

[9] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 789/2005.

[11] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 789/2005.

[12] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 796/95 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 796/95.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[18] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.

[19] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/1999.