§ 2.2.534 - Regolamento 25 maggio 2009, n. 487.
Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:25/05/2009
Numero:487


Sommario
Art. 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti aerei
Art. 2. 1. Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica a talune categorie di [...]
Art. 3. I regolamenti adottati a norma dell’articolo 2 restano in vigore per un periodo determinato
Art. 4. I regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 2 contengono una disposizione che ne contempla l’applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data [...]
Art. 5. Un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2 può stabilire che il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli [...]
Art. 6. Prima di adottare un regolamento a norma dell’articolo 2, la Commissione pubblica un progetto del medesimo e invita tutte le persone e organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni [...]
Art. 7. Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento a norma dell’articolo 2 la Commissione consulta il comitato consultivo sulle pratiche restrittive e le posizioni [...]
Art. 8. Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è abrogato
Art. 9. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 2.2.534 - Regolamento 25 maggio 2009, n. 487.

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

(G.U.U.E. 11 giugno 2009, n. L 148)

 

(Versione codificata)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 83,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei [2], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) Le disposizioni comuni di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato dovrebbero essere adottate mediante regolamento o direttiva, conformemente all’articolo 83 del trattato. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a dichiarare mediante regolamento che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese e pratiche concordate.

 

(3) La Commissione dovrebbe avere il potere di concedere talune esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico tra la Comunità e i paesi terzi così come a quello intracomunitario.

 

(4) È opportuno stabilire le condizioni e le circostanze specifiche secondo cui la Commissione potrà esercitare questo potere in stretto e costante collegamento con le competenti autorità degli Stati membri.

 

(5) È in particolare auspicabile prevedere esenzioni di gruppo per talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate. Tali esenzioni dovrebbero essere concesse solo per un limitato periodo di tempo durante il quale i vettori aerei potranno adeguarsi alle condizioni di maggiore concorrenza. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe essere in grado di definire con precisione la portata di tali esenzioni e le relative condizioni.

 

(6) Il presente regolamento non osta all’applicazione dell’articolo 86 del trattato,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il presente regolamento si applica ai trasporti aerei.

 

     Art. 2.

1. Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate.

 

La Commissione può in particolare adottare regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti:

 

a) programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo;

 

b) consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci sui servizi aerei di linea;

 

c) accordi di gestione in comune di servizi aerei di linea di nuova istituzione e di scarsa densità;

 

d) assegnazione di bande orarie negli aeroporti e programmazione degli orari; la Commissione provvede a garantire la concordanza delle suddette norme con il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [4];

 

e) acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo; la Commissione provvede a garantire la concordanza delle suddette norme con il regolamento (CEE) n. 2289/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione [5].

 

2. Fatte salve le disposizioni del secondo comma del paragrafo 1, i regolamenti della Commissione previsti da detto comma definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate cui essi si applicano e specificano in particolare:

 

a) le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, decisioni o pratiche concordate;

 

b) le clausole che devono essere comprese negli accordi, decisioni e pratiche concordate o qualsiasi altra condizione da soddisfare.

 

     Art. 3.

I regolamenti adottati a norma dell’articolo 2 restano in vigore per un periodo determinato.

 

Detti regolamenti possono essere abrogati o modificati quando le circostanze si siano modificate relativamente a uno dei fattori che ne hanno determinato l’adozione; in tal caso viene stabilito un periodo entro il quale dovranno essere modificati gli accordi e le pratiche concordate ai quali il regolamento precedente era applicabile prima dell’abrogazione o della modifica.

 

     Art. 4.

I regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 2 contengono una disposizione che ne contempla l’applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore di tali regolamenti.

 

     Art. 5.

Un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2 può stabilire che il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell’adesione, ai quali l’articolo 81, paragrafo 1 si applica in virtù dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

 

Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell’adesione rientrano già nel campo di applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

 

     Art. 6.

Prima di adottare un regolamento a norma dell’articolo 2, la Commissione pubblica un progetto del medesimo e invita tutte le persone e organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole che essa determina e che non può essere inferiore a un mese.

 

     Art. 7.

Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento a norma dell’articolo 2 la Commissione consulta il comitato consultivo sulle pratiche restrittive e le posizioni dominanti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [6].

 

     Art. 8.

Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

 

     Art. 9.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9.

 

[3] V. allegato I.

 

[4] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

 

[5] GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

 

[6] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9). | |

 

Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio (GU L 217 dell’11.8.1990, pag. 15). | |

 

Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 19). | |

 

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto III.A.3 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 56). | |

 

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). | unicamente l’articolo 41 |

 

Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1). | unicamente l’articolo 2 |

 

 

ALLEGATO II

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CEE) n. 3976/87

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 2, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, alinea

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma, alinea |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, primo trattino

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, secondo trattino

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, terzo trattino

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, quarto trattino

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, quinto trattino

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) |

 

 

Art. 2, paragrafo 3

Art. 2, paragrafo 2 |

 

 

Articoli 3 e 4

Articoli 3 e 4 |

 

 

Art. 4 bis, prima frase

Art. 5, primo comma |

 

 

Art. 4 bis, seconda frase

Art. 5, secondo comma |

 

 

Art. 5

Art. 6 |

 

 

Art. 6

Art. 7 |

 

 

Art. 8 |

 

 

Art. 9

Art. 9 |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |