§ 2.2.23 - Regolamento 14 dicembre 1987, n. 3976.
Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:14/12/1987
Numero:3976


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 contengono una disposizione che ne contempla l'applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Prima di adottare un regolamento, la Commissione pubblica un progetto del medesimo ed invita tutte le persone ed organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988


§ 2.2.23 - Regolamento 14 dicembre 1987, n. 3976. [1]

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1987, n. L 374).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si applica ai trasporti aerei [tra aeroporti della Comunità] [2].

 

     Art. 2.

     1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate.

     2. La Commissione può in particolare adottare regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti:

     - programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo;

     - consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci sui servizi aerei di linea;

     - accordi di gestione in comune di servizi aerei di linea di nuova istituzione e di scarsa densità;

     - ripartizione delle bande orarie negli aeroporti e programmazione degli orari; le Commissione provvederà a garantire la concordanza delle suddette norme con il codice di condotta adottato dal Consiglio;

     - acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni ed il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo; la Commissione provvederà a garantire la concordanza delle suddette norme con il codice di condotta adottato dal Consiglio [3].

     3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, tali regolamenti della Commissione definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate cui essi si applicano e specificano in particolare :

     a) le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, decisioni o pratiche concordate ;

     b) le clausole che devono essere comprese negli accordi, decisioni e pratiche concordate o qualsiasi altra condizione da soddisfare.

 

     Art. 3. [4]

     I regolamenti adottati a norma dell'articolo 2 restano in vigore per un periodo determinato.

Detti regolamenti possono essere abrogati o modificati quando le circostanze si siano modificate relativamente ad uno dei fattori che ne hanno determinato l'adozione; in tal caso viene stabilito un periodo entro il quale dovranno essere modificati gli accordi e le pratiche concordate ai quali il regolamento precedente era applicabile prima dell'abrogazione o della modifica.

 

     Art. 4.

     I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 contengono una disposizione che ne contempla l'applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore di tali regolamenti.

 

     Art. 4 bis. [5]

     Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1, si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

 

     Art. 5.

     Prima di adottare un regolamento, la Commissione pubblica un progetto del medesimo ed invita tutte le persone ed organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole che essa determina e che non può essere inferiore a un mese.

 

     Art. 6. [6]

     Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

 

          Art. 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 487/2009.

[2] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2411/92 e così ulteriormente modificato (con l’abrogazione delle parole che compaiono tra parentesi quadre)dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 411/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 4 dello stesso regolamento (CE) n. 411/2004.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2411/92.

[4] Articolo così sostituto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2411/92.

[5] Articolo inserito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[7] Articolo abrogato dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2411/92.