§ 20.7.110 - Regolamento 15 luglio 2003, n. 1567.
Regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:15/07/2003
Numero:1567


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità sostiene le azioni volte a migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il rispetto dei relativi diritti.
Art. 2.      Le attività svolte a norma del presente regolamento mirano a:
Art. 3.      1. Il sostegno finanziario della Comunità è destinato a interventi specifici mirati alle popolazioni più povere e vulnerabili sia nelle aree rurali che in quelle urbane volti a conseguire gli [...]
Art. 4.      1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, la Comunità può fornire sostegno sotto forma di:
Art. 5.      1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento viene stanziato sotto forma di aiuto non rimborsabile.
Art. 6.      1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:
Art. 7.      1. Qualora gli interventi comportino accordi di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari di interventi finanziati in virtù del presente regolamento, detti accordi prevedono che il [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di questi interventi, la Commissione può prendere tutte le misure [...]
Art. 10.      1. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2003-2006 è fissato a 73,95 milioni di EUR. La dotazione annua è soggetta all'accordo dell'autorità di bilancio [...]
Art. 11.      1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per settori specifici [...]
Art. 12.      1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire gli interventi di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare [...]
Art. 13.      1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.
Art. 14.      1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione fornisce, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica CE dello sviluppo, informazioni sugli [...]
Art. 15.      Il regolamento (CE) n. 1484/97 è abrogato. Tuttavia gli interventi decisi nel suo ambito proseguono ai sensi del medesimo regolamento.
Art. 16.      1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 20.7.110 - Regolamento 15 luglio 2003, n. 1567.

Regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo

(G.U.U.E. 6 settembre 2003, n. L 224).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La Comunità nutre serie preoccupazioni circa la condizione di salute riproduttiva e sessuale di donne e uomini, in particolare di quelli di età compresa fra 15 e 49 anni che vivono nei paesi in via di sviluppo. I tassi elevati di mortalità e di morbilità tra le madri, a cui si aggiunge la mancanza di una gamma completa di cure e servizi, forniture e informazioni sicuri ed affidabili necessari per garantire la salute riproduttiva e sessuale, nonché la diffusione dell'HIV/AIDS compromettono tutti i tentativi di eradicare la povertà, di migliorare lo sviluppo sostenibile, di aumentare le possibilità e di garantire la sussistenza nei paesi in via di sviluppo.

      (2) La libertà di scelta individuale di uomini, donne e adolescenti, attraverso un accesso adeguato all'informazione, all'educazione e ai servizi, rappresenta un importante elemento di progresso e di sviluppo per quanto riguarda la salute e i diritti riproduttivi e sessuali e richiede interventi da parte dei governi e responsabilità individuali.

      (3) Il diritto di godere del massimo livello raggiungibile di salute fisica e mentale è un diritto fondamentale dell'uomo, in linea con le disposizioni dell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale diritto è attualmente negato a oltre un quinto della popolazione mondiale.

      (4) A norma dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel definire e nell'attuare tutte le politiche e le attività dell'Unione si deve assicurare un alto livello di protezione della salute umana.

      (5) La Comunità e i suoi Stati membri sostengono che ogni individuo ha il diritto di decidere liberamente quanti figli avere e con quale frequenza; condannano tutte le violazioni dei diritti umani commesse per arginare la crescita demografica, che si tratti di aborto coatto, sterilizzazione obbligatoria, infanticidio, rifiuto, abbandono o maltrattamento dei bambini non desiderati.

      (6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Comunità a impegnarsi maggiormente nel settore della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo.

      (7) Gli articoli 25, paragrafo 1, lettere c) e d), e 31, lettera b), punto iii), dell'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, mirano chiaramente ad integrare le strategie in modo da promuovere l'accesso ai servizi sociali di base.

      (8) La Comunità e i suoi Stati membri continueranno a sostenere attivamente le politiche e i programmi relativi alla salute e ai diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo e si impegnano a continuare a svolgere un ruolo centrale in questo settore, conferendo alla salute un posto prioritario nel quadro di una strategia globale di lotta contro la povertà.

      (9) La Comunità e i suoi Stati membri intendono contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per quanto riguarda la riduzione di tre quarti del tasso di mortalità delle madri, la realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi, e l'accesso in tutto il mondo alle cure e ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva.

      (10) Si è convenuto alla conferenza di Monterrey che il potenziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e dei programmi di riduzione del debito dovrebbe essere utilizzato per ottenere migliori risultati nel campo sanitario e dell'educazione e l'UE ha un ruolo importante da svolgere nello studiare in che modo l'incremento dell'APS possa essere utilizzato in maniera più efficace per migliorare lo sviluppo sostenibile.

      (11) La Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), tenutasi al Cairo nel 1994, e l'ICPD + 5, tenutasi nel 1999, hanno definito un programma ambizioso. La Comunità e i suoi Stati membri mantengono il proprio impegno nei confronti dell'obiettivo specifico in materia di salute riproduttiva, concordato all'ICPD ossia di rendere accessibili, tramite il sistema sanitario di base, cure relative alla salute riproduttiva a tutti gli individui di età idonea quanto prima possibile e non più tardi del 2015 (Programma d'azione della ICPD, punto 7.6).

      (12) La Comunità e gli Stati membri s'impegnano a sostenere i principi concordati in occasione della ICPD e della ICPD + 5, e chiedono alla comunità internazionale, in particolare ai paesi sviluppati, di assumere collettivamente la quota adeguata dell'onere finanziario definito nel Programma d'azione dell'ICPD.

      (13) Nonostante i progressi successivi all'ICPD, c'è ancora molto da fare per garantire a ogni donna una gravidanza in condizioni di salute e un parto in condizioni sicure, per soddisfare le esigenze dei giovani riguardo alla salute riproduttiva e sessuale e per mettere fine alle violenze e agli abusi di cui sono vittime le donne, comprese le rifugiate e quelle che si trovano coinvolte in un conflitto.

      (14) La fornitura, disponibilità e accessibilità economica costante di metodi di contraccezione più efficaci ed accettabili e la protezione da infezioni trasmesse per via sessuale, compreso l'HIV/AIDS, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'ICPD; essa implica un'offerta e una scelta adeguate di forniture di qualità in materia di salute riproduttiva per ogni persona che ne abbia bisogno. Tale forma di sicurezza richiede non solo di disporre dei prodotti stessi, ma anche di poterli prevedere, finanziare, procurare e consegnare nei luoghi e nei momenti in cui sono necessari.

      (15) La Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino sulle donne del 1995 e la Conferenza di Pechino + 5 hanno ribadito gli obiettivi del Programma d'azione dell'ICPD riconoscendo che gli aborti praticati in condizioni rischiose minacciano la vita di un gran numero di donne, e decessi e lesioni potrebbero essere evitati tramite misure di salute riproduttiva sicure ed efficaci.

      (16) Il presente regolamento vieta di promuovere sia gli incentivi a favore della sterilizzazione o dell'aborto che la sperimentazione scorretta dei metodi anticoncezionali nei paesi in via di sviluppo. Nell'attuare misure di cooperazione, occorre rispettare rigorosamente le decisioni adottate nel corso dell'ICPD, in particolare il punto 8.25 del Programma d'azione secondo cui l'aborto non dovrebbe mai essere presentato come un metodo di pianificazione familiare. Dopo un aborto, dovrebbero essere forniti tempestivamente servizi di consulenza, educazione e pianificazione familiare che contribuiranno anche ad evitare aborti ripetuti.

      (17) L'esperienza dimostra che i programmi su popolazione e sviluppo sono davvero efficaci allorché sono stati compiuti passi per migliorare la condizione delle donne (Programma d'azione dell'ICPD, punto 4.1). L'uguaglianza tra i sessi è una condizione preliminare per migliorare la salute riproduttiva e gli uomini dovrebbero assumersi la piena responsabilità del loro comportamento sessuale e riproduttivo (ICPD, punto 4.25).

      (18) L'efficacia di programmi volti a sostenere strategie condotte a livello nazionale per migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo dipende in parte da un migliore coordinamento dell'aiuto a livello sia europeo che internazionale, in particolare con le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, e più specificamente con il Fondo per la popolazione dell'ONU.

      (19) I prestatari di cure in materia di salute riproduttiva hanno un ruolo centrale da svolgere nella prevenzione dell'HIV/AIDS e di altre infezioni a trasmissione sessuale.

      (20) Il presente regolamento rende caduco il regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio, del 22 luglio 1997, riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo, applicabile fino al 31 dicembre 2002, che dovrebbe quindi essere abrogato. L'esperienza acquisita durante la sua applicazione dovrebbe essere presa in considerazione nell'applicazione del presente regolamento.

      (21) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

      (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (23) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè migliorare la salute sessuale e riproduttiva e garantire il rispetto dei relativi diritti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capo I

Finalità e campo di applicazione

 

Art. 1.

     1. La Comunità sostiene le azioni volte a migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il rispetto dei relativi diritti.

     2. La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenze specifiche al fine di promuovere un approccio olistico e il riconoscimento della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali quali definiti nel Programma d'azione dell'ICPD, compresa una maternità sicura e l'accesso per tutti a una gamma completa di cure e servizi sicuri e affidabili nel campo della salute riproduttiva e sessuale.

     3. Nello stanziare tali finanziamenti e nel fornire tali consulenze la priorità è attribuita:

     a) ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più sfavorite della popolazione dei paesi in via di sviluppo;

     b) agli interventi volti a completare e a rafforzare sia le politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo che l'assistenza fornita attraverso altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 2.

     Le attività svolte a norma del presente regolamento mirano a:

     a) garantire il diritto di donne, uomini e adolescenti a una buona salute riproduttiva e sessuale;

     b) consentire a donne, uomini e adolescenti l'accesso a una gamma completa di servizi, forniture, istruzione e informazioni di qualità, sicuri, disponibili, economicamente accessibili e affidabili relativi alla salute riproduttiva e sessuale inclusa l'informazione relativa a tutti i metodi di pianificazione familiare;

     c) ridurre i tassi di mortalità e di morbilità tra le madri, specie nei paesi e tra i popoli dove sono più elevati.

 

     Art. 3.

     1. Il sostegno finanziario della Comunità è destinato a interventi specifici mirati alle popolazioni più povere e vulnerabili sia nelle aree rurali che in quelle urbane volti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, e in particolare a:

     a) sostenere e promuovere quadri strategici e operativi e azioni finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici onde garantire progressivamente a tutti l'accesso a un'assistenza sanitaria di base adeguata e a fornitori di servizi affidabili;

     b) garantire un miglior accesso a servizi di salute riproduttiva e sessuale di qualità, specie per quanto riguarda la scelta degli anticoncezionali e la prevenzione e diagnosi delle infezioni a trasmissione sessuale, compreso l'HIV/AIDS, e la messa a disposizione di servizi di consultorio e di analisi su base volontaria e confidenziale;

     c) offrire agli adolescenti e ai giovani adulti programmi educativi incentrati sul nesso esistente tra pianificazione familiare, salute riproduttiva, malattie sessualmente trasmissibili e impatto dell'HIV/AIDS sulle relazioni, e fornire loro le informazioni, i servizi e le consulenze necessari per tutelarne la salute riproduttiva e sessuale ed evitare le gravidanze indesiderate, e coinvolgerli nella progettazione e nella realizzazione di tali programmi;

     d) combattere le pratiche dannose per la salute sessuale e riproduttiva di donne, adolescenti e bambini, quali le mutilazioni genitali femminili, la violenza sessuale, i matrimoni di bambini e i matrimoni prematuri;

     e) fornire su base stabile, mettere a disposizione e rendere economicamente accessibili metodi più efficaci e accettabili di contraccezione e di protezione dalle infezioni a trasmissione sessuale, compreso l'HIV/AIDS;

     f) promuovere programmi sanitari globali per le madri, compresa l'assicurazione di un'assistenza di qualità prima, durante e dopo il parto, e formare e/o accrescere gli effettivi di un personale ostetrico competente;

     g) prestare cure ostetriche e assistenza postparto di emergenza efficaci, anche nel caso di complicazioni provocate da aborti praticati in condizioni pericolose;

     h) ridurre il numero degli aborti praticati in condizioni pericolose diminuendo le gravidanze indesiderate, attraverso la messa a disposizione di servizi di pianificazione familiare e di servizi di informazione e di consultorio caratterizzati da un atteggiamento comprensivo, che includa l'utilizzazione di metodi contraccettivi, e finanziando la formazione e l'equipaggiamento di personale adeguato, inclusi servizi medici per trattare, in condizioni di igiene e sicurezza, le complicazioni provocate da aborti praticati in condizioni pericolose.

     2. Per attuare gli interventi suddetti, particolare attenzione è prestata alla necessità di migliorare i sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo. In tale processo, è garantita la partecipazione e la consultazione delle comunità, delle famiglie e delle parti interessate a livello locale, dedicando un'attenzione particolare ai poveri, alle donne e agli adolescenti. Inoltre, per garantire che i miglioramenti in termini di salute e benessere siano sostenibili, tutti gli interventi sono condotti parallelamente ad ampi investimenti nel settore sociale, riguardanti l'istruzione, l'azione comunitaria, la parità fra i sessi e la sensibilizzazione alla tematica uomo-donna, il miglioramento ambientale, il benessere economico, la sicurezza alimentare e la nutrizione.

 

     Art. 4.

     1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, la Comunità può fornire sostegno sotto forma di:

     a) finanziamenti per la ricerca e i programmi d'azione (svolti, per quanto possibile, da esperti o istituzioni del paese partner o in collaborazione con questi ultimi);

     b) assistenza tecnica, formazione, consulenza o altri servizi;

     c) forniture, tra cui materiale medico, prodotti di base e lavori;

     d) revisioni dei conti e missioni di controllo e valutazione.

     Ha priorità il rafforzamento delle capacità nazionali per garantire la sostenibilità a lungo termine.

     2. Il finanziamento comunitario può coprire sia le spese d'investimento, tranne l'acquisto di beni immobili, sia, in casi eccezionali debitamente giustificati e tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di sostenibilità a medio termine, le spese correnti (spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento) che costituiscono temporaneamente un onere per il partner, al fine di conseguire un uso ottimale del sostegno di cui al paragrafo 1.

 

Capo II

Esecuzione degli aiuti

 

     Art. 5.

     1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento viene stanziato sotto forma di aiuto non rimborsabile.

     2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 6. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si deve tener conto della capacità dei partner interessati e della natura dell'azione di cui trattasi. In casi specifici, quando il partner è un'organizzazione non governativa (ONG) oppure una organizzazione operante a livello di collettività, il contributo può essere fornito in natura.

     3. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, segnatamente gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo e le istituzioni finanziarie internazionali o regionali. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [1]

     4. Nel contesto degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) c), d), e), f) e g), vengono compiuti degli sforzi per coordinare gli interventi mirati alla salute e ai diritti riproduttivi e sessuali con le azioni mirate alle malattie legate alla povertà.

 

     Art. 6.

     1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:

     a) autorità amministrative e agenzie pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;

     b) enti locali e altri organi decentrati;

     c) comunità locali, ONG, organizzazioni a base comunitaria e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro del settore privato;

     d) organizzazioni regionali;

     e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico e settore privato;

     f) istituti di ricerca e università.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria comunitaria è destinata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché si tratti effettivamente dell'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, l'ufficio in questione può essere ubicato in un altro paese terzo.

 

     Art. 7.

     1. Qualora gli interventi comportino accordi di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari di interventi finanziati in virtù del presente regolamento, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.

     2. Ogni accordo o contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede che esso sia sottoposto alla supervisione e al controllo finanziario da parte della Commissione, che può effettuare ispezioni e verifiche in loco, ed alla revisione contabile da parte della Corte dei conti, secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: "regolamento finanziario").

     3. Si adottano le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

 

     Art. 8. [2]

     1. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

     2. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

 

     Art. 9.

     1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di questi interventi, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sugli interventi già finanziati e su quelli per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento in loco dell'attuazione degli interventi, attraverso incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

     2. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

 

Capo III

Procedure decisionali e finanziarie

 

     Art. 10.

     1. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2003-2006 è fissato a 73,95 milioni di EUR. La dotazione annua è soggetta all'accordo dell'autorità di bilancio circa le opportune modalità di finanziamento, nel quadro delle prospettive finanziarie o attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 11.

     1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è annuale e indicativa.

     2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi ogni anno con gli Stati membri nel comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Il comitato esprime un parere al riguardo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

     Art. 12.

     1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire gli interventi di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario.

     2. Le decisioni relative ad interventi che beneficiano, in base al presente regolamento, di un finanziamento superiore a 3 milioni di EUR e ad eventuali modifiche di tali interventi che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente stabilito per gli stessi vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle decisioni e alle modifiche riguardanti i suddetti interventi il cui valore non supera i 3 milioni di EUR.

 

     Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Capo IV

Relazioni e disposizioni finali

 

     Art. 14.

     1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione fornisce, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica CE dello sviluppo, informazioni sugli orientamenti per il proprio programma strategico orientativo annuale e sugli interventi finanziati nel corso di tale esercizio finanziario nonché le proprie conclusioni sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente. Nella sintesi figurano, in particolare, informazioni sugli aspetti positivi e negativi degli interventi, sulle persone con le quali i contratti sono stati conclusi e sugli importi di tali contratti, nonché i risultati di tutte le valutazioni indipendenti di singoli interventi.

     2. Al più tardi un anno entro la scadenza del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una esauriente relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se le azioni intraprese sulla base del presente regolamento siano state efficaci e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del presente regolamento e sulle eventuali modifiche.

 

     Art. 15.

     Il regolamento (CE) n. 1484/97 è abrogato. Tuttavia gli interventi decisi nel suo ambito proseguono ai sensi del medesimo regolamento.

 

     Art. 16.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.