§ 20.7.9 - Regolamento 22 luglio 1997, n. 1484.
Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:22/07/1997
Numero:1484


Sommario
Art. 1.      La Comunità attua azioni di cooperazione per sostenere politiche e programmi demografici nei paesi in via di sviluppo
Art. 2.      Le misure adottate ai sensi del presente regolamento sono destinate innanzitutto ai paesi che più si discostano dai criteri definiti dalla conferenza internazionale del Cairo sulla popolazione e [...]
Art. 3.      L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento completa e potenzia l'assistenza fornita nel quadro di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo nei settori dell'istruzione e della [...]
Art. 4.      1. Le azioni da finanziare nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 devono tener conto dei seguenti obiettivi prioritari
Art. 5.      I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, le ONG locali e degli Stati membri, le [...]
Art. 6.      Le azioni di cooperazione sono realizzate sulla base di un dialogo con le autorità nazionali, regionali e locali interessate, onde evitare programmi coercitivi, discriminanti o lesivi dei [...]
Art. 7.      1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni realizzate in base all'articolo 2 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e [...]
Art. 8.      Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili
Art. 9.      L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 1998-2002 è pari a 35 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di [...]
Art. 10.      1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una sintesi delle azioni finanziarie nel corso dell'esercizio [...]
Art. 13.      1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2002


§ 20.7.9 - Regolamento 22 luglio 1997, n. 1484. [1]

Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo.

(G.U.C.E. 30 luglio 1997, n. L 202).

 

Art. 1.

     La Comunità attua azioni di cooperazione per sostenere politiche e programmi demografici nei paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 2.

     Le misure adottate ai sensi del presente regolamento sono destinate innanzitutto ai paesi che più si discostano dai criteri definiti dalla conferenza internazionale del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo, ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più svantaggiate della popolazione dei paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 3.

     L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento completa e potenzia l'assistenza fornita nel quadro di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo nei settori dell'istruzione e della sanità, al fine di tener interamente conto dei problemi demografici e integrarli nei programmi comunitari.

 

     Art. 4.

     1. Le azioni da finanziare nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 devono tener conto dei seguenti obiettivi prioritari:

     - consentire alle donne, agli uomini e agli adolescenti di scegliere liberamente con cognizione di causa il numero di figli che desiderano e la distanza fra loro;

     - contribuire a creare un ambiente socioculturale, economico ed educativo, in particolare per le donne e gli adolescenti, favorevole al libero esercizio di tale scelta, segnatamente condannato ed eliminando qualsiasi forma di violenza, mutilazione e sevizia sessuale che incide sulla loro dignità e sulla loro salute;

     - aiutare a sviluppare o a riformare i sistemi sanitari per migliorare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza alla salute riproduttiva per le donne e gli uomini, compresi gli adolescenti, e in tale modo ridurre notevolmente i rischi sanitari per le donne e i bambini.

     2. L'aiuto comunitario può essere concesso a progetti comprendenti attività riguardanti:

     - il sostegno alla creazione, allo sviluppo e ad una maggiore accessibilità dei servizi di assistenza alla salute riproduttiva, nell'ambito di politiche e programmi attuati dai governi, dagli organismi internazionali, dalle organizzazioni non governative (in appresso, per brevità «ONG») e dal settore privato, rivolte segnatamente ai gruppi in cui tale problematica è più sentita, ad esempio gli adolescenti, le donne incinte e altri gruppi definiti a livello locale;

     - il sostegno alla elaborazione, all'applicazione o al finanziamento delle politiche che possono contribuire a migliorare la salute riproduttiva di donne e ragazze;

     - il miglioramento dei servizi di assistenza alla salute riproduttiva, in termini di maternità senza rischi, assistenza perinatale, pianificazione familiare, prevenzione e cura delle malattie trasmissibili sessualmente, compreso l'AIDS, per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature, rifornimenti, formazione o ricerca;

     - il sostegno alle campagne d'informazione, istruzione e sensibilizzazione intese a favorire una migliore salute riproduttiva e una presa di coscienza dei problemi demografici, compresi i vantaggi che l'accelerazione della transizione demografica possono offrire all'intera società;

     - la politica e l'assistenza in materia di pianificazione familiare, compresa l'informazione su metodi di pianificazione familiare affidabili ed efficaci;

     - lo sviluppo delle comunità di base, del settore del volontariato, delle organizzazioni non governative locali e della cooperazione Sud/Sud per l'attuazione dei programmi, nonché per lo scambio di esperienze e il sostegno delle reti di cooperazione fra partner.

 

     Art. 5.

     I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, le ONG locali e degli Stati membri, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni delle comunità locali, comprese le organizzazioni femminili, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

 

     Art. 6.

     Le azioni di cooperazione sono realizzate sulla base di un dialogo con le autorità nazionali, regionali e locali interessate, onde evitare programmi coercitivi, discriminanti o lesivi dei fondamentali diritti dell'uomo. Si tiene conto della situazione economica, sociale e culturale delle fasce della popolazione interessata, nel rispetto dei diritti universali dell'uomo.

Le donne, in particolare, sono chiamate a partecipare all'elaborazione, alla programmazione, all'attuazione e alla valutazione di tutti i progetti e programmi demografici.

 

     Art. 7.

     1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni realizzate in base all'articolo 2 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo.

     2. A seconda delle necessità delle azioni, il finanziamento comunitario può coprire spese tanto di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale. Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le spese di funzionamento possono in generale essere prese in carico unicamente per la fase di avvio e in modo decrescente.

     3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 5. Tale contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

     4. Per assicurare la vitalità dei progetti una volta terminato il finanziamento della Comunità, dev'essere ricercato in via prioritaria il contributo finanziario dei partner locali, segnatamente per le spese di funzionamento, nel caso di progetti che prevedano lo svolgimento di azioni a lungo termine.

     5. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

     6. La Commissione fa in modo che sia posto in evidenza il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

     7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi sistematica di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle che la Comunità e gli Stati membri propongono di finanziare;

     b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, attraverso incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

     8. Per raggiungere il massimo impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento e una collaborazione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite e più specificatamente il Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche.

 

     Art. 8.

     Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

 

     Art. 9.

     L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 1998-2002 è pari a 35 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità.

     2. I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto dei seguenti fattori:

     - efficacia e vitalità delle operazioni,

     - aspetti culturali, sociali, ambientali e connessi alla parità uomo- donna,

     - sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto,

     - esperienza acquisita in operazioni analoghe.

     3. Le decisioni riguardanti gli aiuti finanziari a titolo dal presente regolamento di importo superiore a 2 milioni di ecu per azione e qualsiasi modifica che comporti un aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente deciso per l'azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11.

La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 11 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.

     4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 11, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso a titolo del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento di cui al paragrafo 1.

     6. Quando le azioni comportano una convenzione di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

     7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.

     8. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

     9. Particolare attenzione sarà data:

     - al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia e dell'impatto sostenibile nella concezione del progetto;

     - ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti.

 

     Art. 11. [2]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato competente per lo sviluppo, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 12.

     1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una sintesi delle azioni finanziarie nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.

     2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 11, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

     3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

 

     Art. 13.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2002.

     2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte per il futuro e, se necessario, di proposte di modifica o di proroga.

 


[1] Abrogato dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 1567/2003.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.