§ 20.6.530 - Regolamento 18 settembre 2006, n. 1377.
Regolamento (CE) n. 1377/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:18/09/2006
Numero:1377


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.530 - Regolamento 18 settembre 2006, n. 1377.

Regolamento (CE) n. 1377/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(G.U.U.E. 19 settembre 2006, n. L 255).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) All’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all’attuazione del regolamento medesimo.

     (2) I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto, rispettivamente, di aggiungere e di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l’indirizzo della Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

     1) Il seguente indirizzo è inserito sotto la dicitura «PAESI BASSI»:

     «Ministerie van Economische Zaken

     Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

     Directie Handelspolitiek

     Bezuidenhoutseweg 153

     Postbus 20101

     2500 EC Den Haag

     Paesi Bassi

     Tel. (31-70) 379 64 85, 379 62 50».

 

     2) L’indirizzo che figura sotto la dicitura «REGNO UNITO» è sostituito dal testo seguente:

     «Importazioni di merci di cui all’allegato II:

     Department of Trade and Industry

     Import Licensing Branch

     Queensway House

     West Precinct

     Billingham TS23 2NF

     Regno Unito

     Tel. (44-1642) 364 333

     Fax (44-1642) 364 269

     E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

     Esportazioni di merci di cui all’allegato II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all’allegato II di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1:

     Department of Trade and Industry

     Export Control Organisation

     Kingsgate House

     66-74 Victoria Street

     London SW1E 6SW

     Regno Unito

     Tel. (44-20) 7215 8070

     Fax (44-20) 7215 0531

     E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk».

 

     3) L’indirizzo di cui al punto «B. Indirizzi per le notifiche alla Commissione» è sostituito dal seguente:

     «Commissione delle Comunità europee

     Direzione generale Relazioni esterne

     Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

     Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

     CHAR 12/45

     B-1049 Bruxelles

     Belgio

     Tel. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

     Fax (32-2) 299 08 73

     E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».