§ 20.6.471 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 1236.
Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:27/06/2005
Numero:1236


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Divieto di esportazione.
Art. 4.  Divieto d'importazione.
Art. 5.  Obbligo di autorizzazione di esportazione.
Art. 6.  Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione.
Art. 7.  Misure nazionali.
Art. 8.  Richieste di autorizzazioni.
Art. 9.  Autorizzazioni.
Art. 10.  Formalità doganali.
Art. 11.  Obbligo di notifica e di consultazione.
Art. 12.  Modifica degli allegati.
Art. 13.  Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione.
Art. 14.  Uso delle informazioni.
Art. 15.  Procedura di comitato.
Art. 16.  Applicazione.
Art. 17.  Sanzioni.
Art. 18.  Ambito territoriale.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 20.6.471 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 1236.

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, uno dei principi comuni agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1995 di farne un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.

     (2) L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati di impedire la tortura.

     (3) L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stipula che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 29 giugno 1998, il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione europea si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.

     (4) L'articolo 4 di detta Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 9 aprile 2001 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Tali orientamenti fanno riferimento sia all'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento paramilitare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Gli orientamenti prevedono inoltre che i paesi terzi siano invitati ad impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Essi precisano anche che il divieto di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impone chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, secondo tali testi la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.

     (5) Nella sua risoluzione sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata il 25 aprile 2001 e appoggiata dagli Stati membri dell'UE, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha invitato i membri delle Nazioni Unite a prendere misure appropriate, anche di carattere legislativo, per prevenire e vietare, tra l'altro, l'esportazione di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Questo punto è stato confermato dalle risoluzioni adottate il 16 aprile 2002, il 23 aprile 2003, il 19 aprile 2004 e il 19 aprile 2005.

     (6) Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.

     (7) Occorre pertanto stabilire norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici comunitari di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le convenzioni e i trattati internazionali.

     (8) Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare le definizioni di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Queste definizioni dovrebbero essere interpretate in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall’UE o dai suoi Stati membri.

     (9) Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di attrezzature praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

     (10) Occorre inoltre istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive nonché, sempre che tali controlli non si dimostrino eccessivi, tutte le altre attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.

     (11) L'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.

     (12) I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi vengano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

     (13) I principi di base suddetti sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non si applica al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.

     (14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.

     (15) Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.

     (16) Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere loro la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, ad esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm.

     (17) Il presente regolamento non può essere interpretato come comportante una modifica delle norme esistenti in materia di esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa, armi da fuoco, armi chimiche e sostanze chimiche tossiche.

     (18) È opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nonché, fatto salvo un riesame successivo, per consentire il transito di merce straniera.

     (19) Conformemente agli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure prese per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di queste relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette deve figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

     (20) Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

     (21) Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno della Comunità, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

     (22) Conformemente ai summenzionati orientamenti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.

     (23) Gli elenchi delle merci oggetto del presente regolamento devono essere riesaminati periodicamente in funzione dei nuovi dati e degli sviluppi tecnologici. Occorre inoltre definire una procedura specifica per modificare gli elenchi suddetti.

     (24) La Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.

     (25) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento andrebbero adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (26) Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

     (27) Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e dalle relative disposizioni d'applicazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     (28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento stabilisce le norme comunitarie che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e dell'assistenza tecnica connessa.

     2. Il presente regolamento non si applica alla fornitura di assistenza tecnica connessa quando essa comporti spostamenti transfrontalieri di persone fisiche.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;

     b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;

     c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità di un paese terzo incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in campo penale, compresi, ma non limitatamente ad essi, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche e private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

     d) «esportazione»: qualunque uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

     g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell’umanità e del suo ambiente;

     h) «autorità competente»: un’autorità di uno degli Stati membri, che figura nell’elenco dell’allegato I, abilitata a prendere decisioni sulle richieste di autorizzazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

     i) «richiedente»:

     1) per le esportazioni di cui agli articoli 3 o 5, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un contratto con un destinatario di un paese in cui le merci saranno esportate e autorizzata a decidere l’invio della merce oggetto del presente regolamento al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento in cui è accettata la dichiarazione in dogana; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l'invio del bene al di fuori del territorio doganale della Comunità;

     2) il contraente stabilito nella Comunità, se per tali esportazioni, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre della merce risulti essere una persona non stabilita nella Comunità;

     3) per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3, la persona fisica o giuridica che fornirà il servizio;

     4) per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all’articolo 4, il museo che esporrà la merce.

 

CAPO II

Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte,

per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

 

     Art. 3. Divieto di esportazione.

     1. Sono vietate tutte le esportazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

     È vietato fornire, anche gratuitamente, a qualunque persona, entità o organismo, assistenza tecnica connessa alle merci elencate nell'allegato II a partire dal territorio doganale della Comunità.

     2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

 

     Art. 4. Divieto d'importazione.

     1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

     È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

     2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

 

CAPO III

Merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura

o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

 

     Art. 5. Obbligo di autorizzazione di esportazione.

     1. Tutte le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencate nell’allegato III, sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale della Comunità, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92, tra cui il deposito di merci non comunitarie in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.

     2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato IV ed esterni al territorio doganale della Comunità, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

     3. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.

 

     Art. 6. Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione.

     1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazione di esportazione delle merci elencate nell'allegato III sono prese caso per caso dall'autorità competente tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare del fatto che una richiesta di autorizzazione relativa a un'esportazione sostanzialmente identica sia stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti.

     2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

     L'autorità competente tiene conto:

     — delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

     — dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

     Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

 

     Art. 7. Misure nazionali.

     1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

     2. Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e IV.

     3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. Le misure in vigore sono notificate al più tardi il 30 luglio 2006, le misure prese successivamente sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

 

CAPO IV

Procedure di autorizzazione

 

     Art. 8. Richieste di autorizzazioni.

     1. Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni e per la fornitura di assistenza tecnica sono concesse solo dall’autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro dove è stabilito il richiedente.

     2. I richiedenti forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti sull'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.

 

     Art. 9. Autorizzazioni.

     1. Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni e importazioni sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato V e sono valide in tutta la Comunità per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi.

     2. L'autorizzazione può essere rilasciata in formato elettronico secondo procedure specifiche da stabilire su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità ne informano la Commissione.

     3. Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

     4. Le autorità competenti, in ottemperanza del presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.

 

     Art. 10. Formalità doganali.

     1. Al momento di espletare le formalità doganali, l’esportatore o l’importatore presenta il formulario di cui all’allegato V, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per l’esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.

     2. Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante i beni elencati agli allegati II o III e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un’autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile.

 

     Art. 11. Obbligo di notifica e di consultazione.

     1. Le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato I, informano tutte le altre autorità degli Stati membri e la Commissione, elencate nel medesimo allegato, ogniqualvolta decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione già concessa. La notifica deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla data della decisione.

     2. L’autorità competente consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'importazione o un'esportazione o per la prestazione di assistenza tecnica a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'importazione, un'esportazione o la prestazione di assistenza tecnica che comporta un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

     3. Se, dopo le consultazioni, l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, ne informa immediatamente tutte le autorità elencate nell’allegato I, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

     4. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione, basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non configura una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1.

 

CAPO V

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 12. Modifica degli allegati.

     1. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato I. I dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

     2. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, la Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II, III, IV e V.

 

     Art. 13. Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione.

     1. Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

     2. Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

     3. Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

     4. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 da trasmettere alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

     5. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

 

     Art. 14. Uso delle informazioni.

     Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

 

     Art. 15. Procedura di comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni.

     2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16. Applicazione.

     Il comitato di cui all'articolo 15 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 17. Sanzioni.

     1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     2. Gli Stati membri comunicano queste norme alla Commissione entro il 29 agosto 2006 e la informano senza indugio di qualsiasi modifica successiva.

 

     Art. 18. Ambito territoriale.

     1. Il presente regolamento si applica:

     — al territorio doganale della Comunità, quale definito nel regolamento (CEE) n. 2913/92,

     — ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,

     — al territorio tedesco di Helgoland.

     2. Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2006.

 

 

ALLEGATO I [1]

ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 11

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

A. Autorità degli Stati membri:

 

     ITALIA

 

     Ministero delle attività produttive

     Direzione generale per la politica commerciale

     Viale Boston, 25

     I-00144 Roma

     Telephone: +39 06 59 93 25 79

     Telefax: +39 06 59 93 26 34

     E-mail: polcomsegr@mincomes.it

 

B. Indirizzi per le notifiche alla Commissione:

 

     COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

 

     Direzione generale per le Relazioni esterne

     Direzione A — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD): coordinamento e contributo della Commissione

     Unità A.2 — Questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley CHAR 12/163

     -1049 Bruxelles/Brussel

     Tel. (32-2) 296 25 56

     Fax (32-2) 296 75 63

     E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

 

 

ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

 

Nota: il presente elenco non comprende merce tecnico-medica

 

Codice NC

Descrizione

 

1. Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1. Forche e ghigliottine

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2. Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3. Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4. Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

 

2. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 8543 89 95

2.1. Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V

 

 

ALLEGATO III

 

Elenco delle merci di cui all'articolo 5

 

Codice NC

Descrizione delle merci

 

1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1. Sedie e tavoli di contenzione

Nota:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le sedie di contenzione per disabili.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2. Ceppi, catene e manette o bracciali individuali

Nota: Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3. Serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati

 

2. Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1. Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui, ma non limitatamente a, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V

Note:

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture a scariche elettriche di cui al punto 2.1 dell'allegato II.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

 

3. Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1. Dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante.

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex 2924 29 95

3.2. Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3. Oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).

 

 

ALLEGATO IV

Elenco dei territori degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2

 

     DANIMARCA

     — Groenlandia.

 

     FRANCIA

     — Nuova Caledonia e dipendenze,

     — Polinesia francese,

     — Terre australi ed antartiche francesi,

     — Isole Wallis e Futuna,

     — Mayotte,

     — Saint Pierre e Miquelon.

 

     GERMANIA

     — Territorio di Büsingen.

 

 

ALLEGATO V [2]

 

     (Omissis)


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79 e modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1377/2006.

[2] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79.