§ 20.6.442 – Regolamento 14 dicembre 2004, n. 2124.
Regolamento (CE) n. 2124/2004 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:14/12/2004
Numero:2124


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.


§ 20.6.442 – Regolamento 14 dicembre 2004, n. 2124.

Regolamento (CE) n. 2124/2004 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per limportazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1922/2004.

(G.U.U.E. 15 dicembre 2004, n. L 368).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1922/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera, in particolare l’articolo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l’articolo 32,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1922/2004 prevede l’apertura, a titolo autonomo e transitorio, di un contingente tariffario comunitario a dazio zero per il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 30 giugno 2005 per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi originari della Svizzera. Secondo il disposto dell’articolo 2 di detto regolamento, le modalità di applicazione sono fissate conformemente all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio.

     (2) Per la ripartizione del contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti in questione, è opportuno applicare il metodo dell’esame simultaneo previsto all’articolo 32, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     (3) Per poter fruire dei contingenti tariffari in questione, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera, secondo le norme previste all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso l’«accordo»).

     (4) Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nel corso del 2003, poiché una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L’esperienza ha dimostrato che l’acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e fattibile. Si dovrebbero autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

     (5) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l’importatore è iscritto nel registro dell’IVA.

     (6) Per evitare speculazioni, occorre vietare l’accesso al contingente agli importatori che alla data del 1° gennaio 2004 non sono più attivi nel commercio di bovini vivi, fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli d’importazione e limitare il rilascio dei titoli di importazione a un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti di importazione.

     (7) Per consentire la parità di accesso al contingente, garantendo al tempo stesso per ogni domanda un numero di animali sostenibile sul piano commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

     (8) È opportuno disporre che i diritti di importazione vengano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

     (9) È opportuno che il regime sia gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante l’aggiunta di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80.

     (10) Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, tale domanda di titoli costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

     (11) L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione degli animali in questione. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

     (12) Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È aperto, a titolo autonomo e transitorio, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 giugno 2005, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

     Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4203.

     2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine citate all’articolo 4 dell’accordo.

 

     Art. 2.

     1. Per avere accesso al contingente di cui all’articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 50 capi di cui ai codici NC 0102 10 e 0102 90. Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell’IVA.

     2. Gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono presentare domanda di diritti di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

     3. La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall’autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

     4. Non possono beneficiare di alcuna assegnazione gli operatori che, al 1° gennaio 2004, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.

     5. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

 

     Art. 3.

     1. Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell’IVA.

     2. Le domande di diritti d’importazione:

     — riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi,

     e

     — non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

     Qualora le domande superino tale quantitativo, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

     3. Le domande di diritti di importazione vanno presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles), del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     4. Ogni interessato può presentare una sola domanda per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

     5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

     Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell’allegato del presente regolamento per le domande effettivamente presentate.

 

     Art. 4.

     1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

     2. Se i quantitativi di cui è stata chiesta l’importazione a norma dell’articolo 3 superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     Se dall’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma il quantitativo risulta inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 100 capi costituisce una sola partita.

 

     Art. 5.

     1. La cauzione relativa ai diritti d’importazione è fissata a 3 EUR per capo. Essa deve essere depositata presso l’autorità competente unitamente alla domanda di diritti d’importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli di importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se dall’applicazione della percentuale di riduzione di cui all’articolo 4 risultano minori diritti di importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

 

     Art. 6.

     1. L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

     2. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell’ambito del contingente.

     Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti.

     3. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

     4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

     a) nella casella 8, il paese d’origine; il titolo vincola a importare dal paese indicato;

     b) nella casella 16, uno o più dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

     0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79;

     c) nella casella 20, il numero d’ordine del contingente (09.4203) e almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2124/2004

 

     Art. 7.

     1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

     2. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005.

     3. La cauzione relativa al titolo d’importazione è di 20 EUR per capo e viene depositata dal richiedente unitamente alla domanda di titolo.

     4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

     5. In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

     6. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali in parola. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

     — la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell’apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore,

     — il documento di trasporto rilasciato al titolare per gli animali in questione,

     — la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione, nella casella 8, il nome e l’indirizzo del titolare del titolo.

 

     Art. 8.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)