§ 20.6.118 - Decisione 4 febbraio 2002, n. 79.
Decisione n. 2002/79/CE della Commissione che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:04/02/2002
Numero:79


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri non possono importare prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie originari o provenienti dalla Cina, destinati al consumo umano o all’impiego come ingredienti di [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.  [6]
Art. 3.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 20.6.118 - Decisione 4 febbraio 2002, n. 79. [1]

Decisione n. 2002/79/CE della Commissione che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 5 febbraio 2002, n. L 34).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Le arachidi originarie o provenienti dalla Cina risultano in molti casi contaminate da livelli eccessivi di aflatossina B1 e di aflatossine totali.

     (2) Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha osservato che l’aflatossina B1, anche a dosi estremamente basse, causa tumori del fegato e ha un effetto genotossico.

     (3) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999 definisce i livelli massimi di taluni contaminanti ed in particolare delle aflatossine presenti nei prodotti alimentari. Questi limiti sono stati notevolmente superati nei campioni di arachidi originari o provenienti dalla Cina.

     (4) Ciò costituisce una grave minaccia per la sanità pubblica nella Comunità e pertanto si impongono provvedimenti di tutela a livello comunitario.

     (5) Dall’8 al 21 maggio 2001 è stata effettuata in Cina una missione dell’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione europea per valutare i sistemi di controllo messi a punto per prevenire una contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all’esportazione verso la Comunità europea. A seguito della missione è risultato che, fra l’altro, i controlli relativi alla presenza di aflatossine nelle arachidi sono minimi a livello di produzione o lavorazione. Sono state inoltre constatate carenze per quanto riguarda le prestazioni dei laboratori. Pertanto è opportuno sottoporre le arachidi o i prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina a particolari condizioni per garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica.

     (6) E’ necessario che le arachidi e i prodotti derivati dalle arachidi siano stati prodotti, selezionati, manipolati, lavorati, confezionati e trasportati conformemente a buone prassi igieniche. E’ necessario definire i livelli di aflatossina B1 e aflatossine totali presenti nei campioni prelevati dalle partite subito prima della spedizione dalla Cina.

     (7) E’ opportuno che le autorità cinesi forniscano prove documentali che accompagnino ciascuna partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, lavorazione, confezione e trasporto, nonché i risultati delle analisi di laboratorio della partita relative ai livelli di aflatossina B1 e alle aflatossine totali.

     (8) Dai risultati della missione precitata si deduce che le autorità cinesi attualmente non possono garantire analisi affidabili o l’integrità della partita per quanto riguarda la certificazione. Pertanto l’affidabilità di eventuali certificati rilasciati per le arachidi provenienti dalla Cina solleva notevoli dubbi.

     (9) Pertanto è opportuno, allo scopo di tutelare la sanità pubblica, che tutte le partite di arachidi originarie o provenienti dalla Cina, importate nella Comunità europea, siano sottoposte a un campionamento e un’analisi per individuare il livello di aflatossine presenti da parte della competente autorità dello Stato membro d’importazione, prima dell’immissione sul mercato. Poiché questo provvedimento ha notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati del provvedimento verranno valutati dopo un breve periodo di tempo e le misure saranno modificate se del caso.

     (10) Il comitato permanente per i prodotti alimentari è stato consultato il 2 aprile 2001 e il 19 luglio 2001,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri non possono importare prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie originari o provenienti dalla Cina, destinati al consumo umano o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari, a meno che la partita sia corredata dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e del certificato sanitario di cui all’allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante dell’amministrazione statale per le ispezioni delle importazioni e delle esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese:

     - arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00,

     - arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg),

     - arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

     2. Le partite possono essere importate nella Comunità europea soltanto attraverso i punti di entrata elencati nell’allegato II.

     3. Ogni partita deve essere contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sul certificato sanitario e sulla relazione di accompagnamento contenente il risultato delle analisi ufficiali, di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita deve essere identificato tramite detto codice. Tale disposizione si applica alle partite che hanno lasciato la Cina in data successiva al 1° settembre 2002 [2].

     4. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro garantiscono che le arachidi originarie o importate dalla Cina, siano sottoposte al controllo dei documenti che garantiscono il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e i risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

     5. Gli Stati membri organizzano il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale sulle partite di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina per accertare la presenza di aflatossina B1 e aflatossine totali prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate, e informano la Commissione dei risultati [3].

     6. Il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale di cui al paragrafo 5 vengono svolti su circa il 10% delle partite di prodotti per ciascuna categoria dei prodotti di cui al paragrafo 1.

     Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale vengono trattenute per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. In tal caso le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un documento d'accompagnamento ufficiale in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale e si indica il risultato delle analisi [4].

 

     Art. 1 bis. [5]

     In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite non corredate dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali o del certificato sanitario, che abbiano lasciato la Cina anteriormente all’11 marzo 2002, purché l’operatore dimostri mediante prelievo di campioni ed analisi, eseguiti a norma della direttiva 98/53/CE della Commissione, la conformità di tali partite alle disposizioni del regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di aflatossina B1 e di aflatossina totale.

 

     Art. 2. [6]

     La presente decisione sarà oggetto di un riesame alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti della Cina e sulla base dei risultati dei test svolti dagli Stati membri.

     La presente decisione viene riesaminata entro il 31 dicembre 2002, per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Nell'ambito del riesame viene inoltre valutata la necessità di mantenere in vigore le condizioni speciali.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

 

     (Omissis).

 

 

Allegato II [7]

 

     Elenco dei punti di entrata nella Comunità europea delle importazioni di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

 

Stato membro

Punto di entrata

Belgio

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Repubblica ceca

Celní úøad Praha D5

Danimarca

Tutti i porti e gli aeroporti danesi

Germania

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder)-ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen- ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz-ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld-ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt-ZA Eisenach, HZA Potsdam-ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg-ZA Memmingen, HZA Ulm-ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe-ZA Karlsruhe, HZA Berlin-ZA Dreilinden, HZA Gießen-ZA Gießen, HZA Gießen-ZA Marburg, HZA Singen-ZA Bahnhof, HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe, HZA Hamburg- Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt-ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam-ZA Berlin-Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf-ZA Düsseldorf Nord

Estonia

Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP

Grecia

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Spagna

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francia

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanda

Dublin — Porto e aeroporto

 

Cork — Porto e aeroporto

 

Shannon — Aeroporto

Italia

Ufficio sanità marittima ed aerea di Ancona, Ufficio sanità marittima ed aerea di Bari, Ufficio sanità marittima ed aerea di Genova, Ufficio sanità marittima di Livorno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Napoli, Ufficio sanità marittima di Ravenna, Ufficio sanità marittima di Salerno, Ufficio sanità marittima ed aerea di Trieste, Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste), Ufficio di sanità marittima di La Spezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia, Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Cipro

Limassol Port, Larnaca Airport

Lettonia

Grebneva — Frontiera stradale con la Russia

 

Terehova — Frontiera stradale con la Russia

 

Patarnieki — Frontiera stradale con la Bielorussia

 

Silene — Frontiera stradale con la Bielorussia

 

Daugavpils — Stazione ferroviaria per le merci

 

Rezekne — Stazione ferroviaria per le merci

 

Liepaja — Porto marittimo

 

Ventspils — Porto marittimo

 

Riga — Porto marittimo

 

Riga — Aeroporto Riga

 

Riga — Posta lettone

Lituania

Strada: Kybartai, Lavoriškes, Medininkai, Panemune, Šalèininkai

 

Aeroporto: Vilnius

 

Porto marittimo: Malku ilankos, Molo, Pilies

 

Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagegiai

Lussemburgo

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

 

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungheria

Ferihegy-Budapest — Aeroporto

 

Záhony-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Strada

 

Eperjeske-Szabolcs-Szatmár-Bereg — Ferrovia

 

Nagylak-Csongrád — Strada

 

Lökösháza-Békés — Ferrovia

 

Röszke-Csongrád — Strada

 

Kelebia-Bács-Kiskun — Ferrovia

 

Letenye-Zala — Strada

 

Gyékényes-Somogy — Ferrovia

 

Mohács-Baranya — Porto

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Paesi Bassi

Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera

Austria

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Polonia

Bezledy-Warmiñsko-Mazurskie — Posto di frontiera stradale

 

Kuznica Bialostocka-Podlaskie — Posto di frontiera stradale

 

Bobrowniki-Podlaskie — Posto di frontiera stradale

 

Koroszczyn-Lubelskie — Posto di frontiera stradale

 

Dorohusk-Lubelskie — Posto di frontiera stradale e ferroviario

 

Gdynia-Pomorskie — Posto di frontiera portuale

 

Gdañsk-Pomorskie — Posto di frontiera portuale

 

Medyka-Przemyœl-Podkarpackie — Posto di frontiera ferroviario

 

Medyka-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale

 

Korczowa-Podkarpackie — Posto di frontiera stradale

 

Jasionka-Podkarpackie — Posto di frontiera aeroportuale

 

Szczecin-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale

 

Œwinoujœcie-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale

 

Kolobrzeg-Zachodnio-Pomorskie — Posto di frontiera portuale

Portogallo

Lisboa, Leixões

Slovenia

Obrežje — Posto di frontiera stradale

 

Koper — Posto di frontiera portuale

 

Dobova — Posto di frontiera ferroviario

Slovacchia

Vyšné Nemecké — Strada, Èierna nad Tisou — Ferrovia

Finlandia

Tutti gli uffici doganali finlandesi

Svezia

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Regno Unito

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (compresi Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (compreso Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della decisione n. 2006/504/CE.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2002/678/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/678/CE.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2002/678/CE.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2002/233/CE.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2002/678/CE.

[7] Allegato già sostituito dall’allegato I della decisione n. 2002/233/CE e dall’allegato della decisione n. 2002/678/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della decisione n. 2004/429/CE.