§ 41.2.a - Legge 29 luglio 1949, n. 498.
Modificazioni alle disposizioni dell'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:29/07/1949
Numero:498


Sommario
Art. unico.      L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 23 del regio decreto 30 [...]


§ 41.2.a - Legge 29 luglio 1949, n. 498.

Modificazioni alle disposizioni dell'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

(G.U. 12 agosto 1949, n. 184).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

     "Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni.

     Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".