§ 41.2.9 - D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1 .
Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:07/01/1946
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindac
Art. 2.      Il Consiglio comunale è composto
Art. 3.      La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a
Art. 4.      La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 134 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [...]
Art. 5.      L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione
Art. 6.      Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della [...]
Art. 7.      Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II, Capo I, non può essere nominato sindaco
Art. 8.  [6]
Art. 9.      La qualità di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge
Art. 10.      Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonché le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli municipali, sono regolati [...]
Art. 11.      Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto [...]
Art. 12.      Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purché sappiano leggere e scrivere
Art. 13.  [7]
Art. 14.      Non sono eleggibili a consiglieri comunali
Art. 15.      Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, [...]
Art. 16.      I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia
Art. 17.      L'elezione dei consiglieri comunali è fatta con le norme di cui al presente Capo per i Comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, [...]
Art. 18.      Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere
Art. 19.      Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da [...]
Art. 20.      Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da [...]
Art. 21.      La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature
Art. 22.      Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato [...]
Art. 23.      In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di [...]
Art. 24.      Nel periodo compreso fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i [...]
Art. 25.      Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e [...]
Art. 26.      L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate
Art. 27.      Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 79 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza [...]
Art. 28.      Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali
Art. 29.      Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al [...]
Art. 30.      La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un acceso separato per le donne, deve essere divisa in due [...]
Art. 31.      Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 22
Art. 32.      Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione
Art. 33.  [8]
Art. 34.      Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale
Art. 35.      Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare [...]
Art. 36.      Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale
Art. 37.      Alle ore sei del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario
Art. 38.      L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per [...]
Art. 39.      Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella [...]
Art. 40.  [11]
Art. 41.      Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente
Art. 42.      Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto [...]
Art. 43.      Sono nulle le schede
Art. 44.      Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della [...]
Art. 45.      Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il [...]
Art. 46.      Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane [...]
Art. 47.      Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le [...]
Art. 48.      S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza
Art. 49.      Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti
Art. 50.      Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti
Art. 51.      Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non [...]
Art. 52.      Se l'elezione porta nel Consiglio alcuno dei congiunti di cui nell'articolo 15, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più [...]
Art. 53.      Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun [...]
Art. 54.      Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti
Art. 55.      La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con [...]
Art. 56.      La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, [...]
Art. 57.      La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste
Art. 58.      La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente [...]
Art. 59.  [17]
Art. 60.      L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per [...]
Art. 61.      Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente
Art. 62.      Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia [...]
Art. 63.      Sono nulle le schede
Art. 64.      Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale
Art. 65.  [20]
Art. 66.      Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, [...]
Art. 67.      Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale
Art. 68.  [21]
Art. 69.      Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, [...]
Art. 70.      Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, [...]
Art. 71.      Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo precedente
Art. 72.      Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o [...]
Art. 73.      Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore [...]
Art. 74.  [22]
Art. 75.      Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque [...]
Art. 76.      Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto [...]
Art. 77.      Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a [...]
Art. 78.      Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si [...]
Art. 79.      Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di [...]
Art. 80.      Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due [...]
Art. 81.      Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti
Art. 82.      Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni
Art. 83.      Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici [...]
Art. 84.      Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco
Art. 85.  Disposizione finale


§ 41.2.9 - D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1 [1] .

Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

(G.U. 10 gennaio 1946, n. 8, S.O.)

 

 

Titolo I

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

     Art. 1.

     Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco

 

          Art. 2.

     Il Consiglio comunale è composto:

     di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

     di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

     di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

     di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

     di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

     di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

     di 15 membri negli altri Comuni;

     e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

     La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

 

          Art. 3.

     La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

     12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

     8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

     6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

     4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;

     e 2 effettivi negli altri [2] .

     Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due [3] .

     Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco [4] .

     Al sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 4.

     La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 134 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

 

          Art. 5.

     L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

 

          Art. 6.

     Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

     L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti [5] .

     Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

     Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

     Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

 

          Art. 7.

     Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II, Capo I, non può essere nominato sindaco:

     chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

     il ministro di un culto;

     chi ricopre la carica di deputato provinciale;

     chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

     chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

 

          Art. 8. [6]

     I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

     Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

     a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

     b) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.

     Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

     E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

     Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

 

          Art. 9.

     La qualità di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

 

          Art. 10.

     Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonché le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli municipali, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

 

Titolo II

ELEZIONI COMUNALI

 

Capo I

ELETTORATO ED ELEGGIBILITA'

 

          Art. 11.

     Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

     Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

 

          Art. 12.

     Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purché sappiano leggere e scrivere.

     La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

 

          Art. 13. [7]

     Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26.

 

          Art. 14.

     Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

     1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

     2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

     3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

     4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

     5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

     6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

     7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

     8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

     9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

     10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

 

          Art. 15.

     Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

 

          Art. 16.

     I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

 

Capo II

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 30.000 ABITANTI ED OPERAZIONI ELETTORALI

 

          Art. 17.

     L'elezione dei consiglieri comunali è fatta con le norme di cui al presente Capo per i Comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri Comuni.

 

          Art. 18.

     Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

     Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

     In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

     La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

 

          Art. 19.

     Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

     Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

 

          Art. 20.

     Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 1000 abitanti e 10 nei minori.

     Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

     La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

     I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere si applica il disposto dell'art. 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

     Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

     Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

     Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore e nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità a' sensi dell'art. 13.

     E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

     Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

     Le presentazioni di candidature devono essere fatte alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

     Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

 

          Art. 21.

     La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

     a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

     b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;

     c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

     d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

     Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

     Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

 

          Art. 22.

     Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

     Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

     Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

     Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

     Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

     Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

     Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

     Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

 

          Art. 23.

     In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

     Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello tra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

     L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

     Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

     In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

     Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte di appello all'atto della designazione.

 

          Art. 24.

     Nel periodo compreso fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano eleggibili a consiglieri comunali, escludendone i candidati.

     Qualora il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

     Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

     L'ufficio di scrutatore è gratuito.

 

          Art. 25.

     Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

     1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

     2) notai;

     3) impiegati dello Stato o degli enti locali;

     4) ufficiali giudiziari.

     Il segretario è retribuito dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire duecento giornaliere.

 

          Art. 26.

     L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

     Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

     Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

 

          Art. 27.

     Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 79 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

     Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

 

          Art. 28.

     Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

          Art. 29.

     Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 32;

     3) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono esser affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente;

     4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

     5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

     6) le urne concorrenti per la votazione;

     7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

     I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

     Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

     Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

 

          Art. 30.

     La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un acceso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

     Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

     Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

     Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

     Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

     Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente decreto.

 

          Art. 31.

     Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 22.

     Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

 

          Art. 32.

     Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

     Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

     Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

 

          Art. 33. [8]

     Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

     Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

          Art. 34.

     Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

     Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

          Art. 35.

     Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

     Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

     Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

     Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

     Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 40 riguardo al termine ultimo della votazione.

     Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

 

          Art. 36.

     Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

     Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

     Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

 

          Art. 37.

     Alle ore sei del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario [9] .

     Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

     Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

     Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma di due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale o che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

     Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. è tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

     Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

     In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

     In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

     Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 79.

     L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

     In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 44.

 

          Art. 38.

     L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 37, 4° comma, e una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

     Con la scheda deve essere restituita anche la matita. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

     A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

     Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

     Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

     Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista [10] .

     L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

 

          Art. 39.

     Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

     Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

 

          Art. 40. [11]

     La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

 

          Art. 41.

     Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

     1) dichiara chiusa la votazione;

     2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

     Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

     3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al numero 2, rimesse al pretore del mandamento;

     4) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

     Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

     Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44;

     5) conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

     Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

     Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

 

          Art. 42.

     Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 40 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

     Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

     Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

     Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

     L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni medesime.

 

          Art. 43.

     Sono nulle le schede:

     1) che non siano quelle prescritte dall'articolo 29 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'articolo 37;

     2) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 38;

     3) che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

     4) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

 

          Art. 44.

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

     Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

     Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

     Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

 

          Art. 45.

     Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

     Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'articolo 53.

     Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

     Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

     Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 47.

 

          Art. 46.

     Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

          Art. 47.

     Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutinii delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'articolo 53.

     Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

     Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

 

          Art. 48.

     S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

 

          Art. 49.

     Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

 

          Art. 50.

     Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

 

          Art. 51.

     Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

     In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

 

          Art. 52.

     Se l'elezione porta nel Consiglio alcuno dei congiunti di cui nell'articolo 15, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

     In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo 50.

     Nell'ipotesi prevista dall'articolo 18, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione.

     In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'articolo 50.

     Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro è surrogato a' termini dell'articolo 50; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

 

          Art. 53.

     Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a norma dell'articolo 50.

     Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

     Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'articolo 54 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

 

          Art. 54.

     Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

     Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

     Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

     Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

     Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

     Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

     Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

     Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quanto accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

 

Capo III

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA O CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 30.000 ABITANTI

 

          Art. 55.

     La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

     Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

     Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

 

          Art. 56.

     La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri [12] .

     Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

     La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

     I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

     Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore ai due terzi [13] .

     Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

     Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

     Con la lista devesi anche presentare:

     1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

     2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 13;

     3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata [14] .

     La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

     Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

 

          Art. 57.

     La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

     a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

     b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui all'8° comma, n. 2, dell'articolo precedente;

     c) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

     d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

     Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito [15] .

     Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

     La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

     Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione [16] .

     Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

 

          Art. 58.

     La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

     Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

 

          Art. 59. [17]

     Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

     L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

     Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero di consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80.

     Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

     Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

     L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

     Sono vietati altri segni o indicazioni.

     Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

     Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

     Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

     Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

 

          Art. 60.

     L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e dopo avere ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dall'apposita scatola, ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

     A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

     Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno [18] .

     Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate [19] .

 

          Art. 61.

     Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

     1) dichiara chiusa la votazione;

     2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

     Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22 con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

     3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

     Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento;

     4) provvede alla chiusura della seconda urna, o di entrambe, se destinate tutt'e due a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

     5) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

     6) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

     Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

     La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

     Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

 

          Art. 62.

     Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

     Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

     Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome.

     Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

     Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 44.

 

          Art. 63.

     Sono nulle le schede:

     a) che non siano quelle prescritte dall'art. 60 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 37;

     b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

     Fanno eccezione unicamente i segni relativi al voto di lista, alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

 

          Art. 64.

     Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

     Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

     Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

 

          Art. 65. [20]

     L'Ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

     Il presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

     La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

     La cifra elettorale di gruppo è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

     La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

     Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

     1) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri.

     Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse è operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parità dei resti a quella lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale;

     2) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1°.

     Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1°, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero.

     Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

 

          Art. 66.

     Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 53.

 

          Art. 67.

     Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

     I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

     L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

     Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

     Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

     Questi ultimi plichi con possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

 

          Art. 68. [21]

     Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

 

          Art. 69.

     Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

     In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

 

          Art. 70.

     Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

     In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 68.

     Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e nell'altro, è surrogato a' termini dell'art. 68; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

 

          Art. 71.

     Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo precedente.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 72.

     Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a L. 20.000 anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

     La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

          Art. 73.

     Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

     La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

     Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

 

          Art. 74. [22]

     Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

 

          Art. 75.

     Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

     Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente decreto, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non sia concorso nella consumazione del fatto.

     Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

     Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

 

          Art. 76.

     Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

     Si procede con giudizio direttissimo.

 

          Art. 77.

     Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000.

     Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

 

          Art. 78.

     Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

     Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicategli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.

 

          Art. 79.

     Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

     Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

     Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

     I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

 

          Art. 80.

     Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

     Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

 

          Art. 81.

     Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

     L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

 

          Art. 82.

     Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

     Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

 

          Art. 83.

     Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

     Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

     Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

     Resta sempre salva l'applicazione dalle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente decreto.

     Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

 

          Art. 84.

     Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco.

 

          Art. 85. Disposizione finale

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[4]  Comma così aggiunto dall'art. 15 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 15 marzo 1946, n. 83.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 10 marzo 1946, n. 76.

[11]  Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 15 marzo 1946, n. 83 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[14]  Numero così sostituito dall'art. 3 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[15]  Comma inserito dall'art. 5 1 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[17]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[20]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 24 febbraio 1951, n. 84.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 10 marzo 1946, n. 76.