§ 41.1.162 - D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104.
Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:22/03/1993
Numero:104


Sommario
Art. 1.      1. I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facoltà di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti di [...]
Art. 2.      1. Ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, si considerano complessivamente il servizio prestato dopo il trasferimento e quello [...]
Art. 3.      1. Nel caso di trasferimento da e verso amministrazioni, aziende ed enti dove il trattamento di quiescenza e gli istituti connessi sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle [...]
Art. 4.      1. Ai fini di cui agli articoli 1, 2 e 3, dopo l'avvenuto trasferimento, l'amministrazione di provenienza trasmette gli atti, provvedimenti e relativa documentazione, comprovanti il servizio, di [...]
Art. 5.      1. Il personale trasferito ha facoltà di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle [...]
Art. 6.      1. L'esercizio della facoltà di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o [...]
Art. 7.      1. La domanda di opzione deve essere presentata all'amministrazione o all'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità. Sono valide le domande di opzione già presentate nei termini
Art. 8.      1. L'amministrazione o l'ente che riceve la domanda di opzione la trasmette senza indugio alla cassa o al fondo per il quale è avvenuta l'opzione, comunicando nel contempo la data dell'effettiva [...]
Art. 9.      1. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda di opzione, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro versa alla cassa o al fondo presso cui è stata esercitata l'opzione per [...]
Art. 10.      1. Nei confronti del dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione e nei confronti dei relativi aventi causa nel caso di decesso, l'amministrazione competente provvede a liquidare il [...]
Art. 11.      1. Sulla domanda di valutazione di servizi e periodi ai fini del trattamento di quiescenza, presentata dal dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 della legge 29 [...]
Art. 12.      1. Nei confronti del personale interessato ai processi di mobilità previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio [...]
Art. 13.      1. Salvo quanto stabilito dall'art. 17, ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione dell'ammontare dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo [...]
Art. 14.      1. L'amministrazione o l'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità provvedono, per conto della gestione previdenziale di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a [...]
Art. 15.      1. Entro centottanta giorni dalla data del trasferimento per mobilità, l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza, cui spetta a seconda dei casi, versa [...]
Art. 16.      1. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla [...]
Art. 17.      1. Per le ipotesi in cui presso l'amministrazione o l'ente di destinazione debba osservarsi la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, come sostituito [...]
Art. 18.      1. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti elementi e modalità utili per i versamenti relativi alla contribuzione dovuta a [...]
Art. 19.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.1.162 - D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità.

(G.U. 9 aprile 1993, n. 83).

TITOLO I

Trattamento di quiescenza

    Capo I - Regime pensionistico di ufficio dei dipendenti trasferiti

 

Art. 1.

     1. I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facoltà di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti di ufficio al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento, con decorrenza dalla data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo.

     2. Il personale di cui al comma 1, come pure i relativi aventi causa nel caso di decesso del titolare, hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, all'atto dell'insorgenza del diritto, presso la gestione di nuova iscrizione.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, si considerano complessivamente il servizio prestato dopo il trasferimento e quello reso con iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione od ente di provenienza, ivi compresi i servizi ed i periodi già riconosciuti utili o, comunque, già valutabili presso quest'ultima gestione secondo le norme del relativo ordinamento.

     2. L'amministrazione e l'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità provvedono, per conto della gestione pensionistica di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo del riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi adottati nei confronti del dipendente trasferito.

 

     Art. 3.

     1. Nel caso di trasferimento da e verso amministrazioni, aziende ed enti dove il trattamento di quiescenza e gli istituti connessi sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano le disposizioni medesime.

     2. Nel caso di trasferimento da o verso amministrazioni od enti nei quali i dipendenti sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS e negli eventuali fondi integrativi da quest'ultimo gestiti, in applicazione del comma 2 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio già prestato avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'amministrazione od ente di destinazione con le modalità e nella misura di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini di cui agli articoli 1, 2 e 3, dopo l'avvenuto trasferimento, l'amministrazione di provenienza trasmette gli atti, provvedimenti e relativa documentazione, comprovanti il servizio, di ruolo e non di ruolo, utile ai fini di quiescenza, eventuali riscatti, computi, riunioni e ricongiunzioni, e comunque, una certificazione, riassuntiva di tutte le notizie utili. Le amministrazioni di destinazione pongono in essere tutte le procedure dirette a inserire i nuovi dipendenti nelle rispettive gestioni previdenziali.

     2. Qualora, a seguito del trasferimento, non sia rinvenibile nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione una normativa applicabile per il computo di servizi e periodi relativi al pregresso rapporto, si applica il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Capo II - Opzione mantenimento regime pensionistico di provenienza

 

     Art. 5.

     1. Il personale trasferito ha facoltà di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

     2. La domanda di opzione di cui al comma 1 deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.

     3. Qualora, prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2, intervenga la cessazione dal servizio o il decesso del dipendente, l'amministrazione di destinazione interpella l'interessato o gli aventi causa ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione ed ente di provenienza.

 

     Art. 6.

     1. L'esercizio della facoltà di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o ente di destinazione.

     2. Nel caso di esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità ed ai fini della determinazione del relativo ammontare, si applicano le norme del regime pensionistico per il quale l'opzione è stata esercitata.

 

     Art. 7.

     1. La domanda di opzione deve essere presentata all'amministrazione o all'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità. Sono valide le domande di opzione già presentate nei termini.

     2. La domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente.

 

 

     Art. 8.

     1. L'amministrazione o l'ente che riceve la domanda di opzione la trasmette senza indugio alla cassa o al fondo per il quale è avvenuta l'opzione, comunicando nel contempo la data dell'effettiva assunzione in servizio del dipendente trasferito; ne invia, inoltre, copia, conforme all'originale trasmessa, alla gestione pensionistica cui il predetto dipendente era stato già iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

     2. La cassa o fondo di cui al comma 1, verificata la tempestività della domanda di opzione, ne dà sollecita comunicazione all'amministrazione all'ente datore di lavoro ed alla gestione pensionistica cui l'interessato era stato iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

 

     Art. 9.

     1. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda di opzione, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro versa alla cassa o al fondo presso cui è stata esercitata l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa, i contributi relativi al periodo pregresso decorrente dal trasferimento al momento dell'esercizio dell'opzione, calcolandoli, per la parte a proprio carico e per quella a carico del dipendente, salvo conguaglio, sulla base degli elementi della retribuzione imponibile definitivamente spettante al dipendente stesso ed in base alle norme del regime pensionistico prescelto e richiede all'altra gestione pensionistica il rimborso della contribuzione eventualmente versatele.

     2. I successivi versamenti dei contributi in via corrente devono essere effettuati secondo le modalità previste dall'ordinamento pensionistico prescelto.

     3. In presenza di scelta per il regime pensionistico dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura della contribuzione a carico dell'ente datore di lavoro è pari al doppio di quella posta a carico dei dipendenti.

 

     Art. 10.

     1. Nei confronti del dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione e nei confronti dei relativi aventi causa nel caso di decesso, l'amministrazione competente provvede a liquidare il trattamento di quiescenza spettante. A tale ufficio sono trasmessi, a cura dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza del dipendente, il provvedimento di collocamento a riposo o il certificato di morte, lo stato matricolare o il certificato di servizio o documento equipollente, aggiornato con l'indicazione degli elementi pensionabili della retribuzione utili secondo l'ordinamento vigente presso la gestione pensionistica competente e l'eventuale domanda di pensione, ove richiesta in base all'ordinamento stesso, nonché tutti gli altri documenti occorrenti.

     2. L'invio dei documenti avviene entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di collocamento a riposo o dall'acquisizione del certificato di morte.

 

     Art. 11.

     1. Sulla domanda di valutazione di servizi e periodi ai fini del trattamento di quiescenza, presentata dal dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede l'ufficio competente, secondo lo stesso criterio stabilito al comma 1 dell'art. 6.

     2. Il recupero rateale degli oneri eventualmente addebitati in dipendenza del computo di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza, viene effettuato, in favore della gestione pensionistica interessata, mediante trattenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, a cura dell'amministrazione o dell'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità.

TITOLO II

Trattamento di fine servizio

 

     Art. 12.

     1. Nei confronti del personale interessato ai processi di mobilità previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, le disposizioni vigenti, per i dipendenti dell'amministrazione o dell'ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o del corrispondente trattamento di fine servizio o di fine rapporto o dell'eventuale analogo trattamento comunque denominato.

     2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, il personale trasferito per mobilità in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, è iscritto alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di destinazione dalla data in cui è avvenuto il trasferimento, secondo le norme del relativo ordinamento.

     3. In ogni caso, dalla data dell'avvenuto trasferimento cessa l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di provenienza ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto.

 

     Art. 13.

     1. Salvo quanto stabilito dall'art. 17, ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione dell'ammontare dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto, spettante, all'atto della cessazione dal servizio, in base all'ordinamento vigente presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in aggiunta all'anzianità relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, si computa l'intera anzianità utile già maturata, secondo le norme dell'ordinamento vigente presso l'amministrazione o ente di provenienza. L'anzianità maturata fino alla data del trasferimento deve essere espressa in anni, mesi e giorni e non è suscettibile di arrotondamento.

     2. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

     3. Qualora l'ordinamento dell'amministrazione o dell'ente di destinazione preveda più di un trattamento di fine servizio, l'anzianità maturata nell'amministrazione di provenienza è valutata una sola volta.

 

     Art. 14.

     1. L'amministrazione o l'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità provvedono, per conto della gestione previdenziale di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo per riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi, adottati nei confronti del dipendente trasferito.

     2. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

 

     Art. 15.

     1. Entro centottanta giorni dalla data del trasferimento per mobilità, l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza, cui spetta a seconda dei casi, versa all'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l'importo dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto teoricamente liquidabile all'interessato alla stessa data del trasferimento. Per i trasferimenti già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il versamento dovrà effettuarsi entro un anno da tale data.

     2. All'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale di destinazione devono essere, inoltre, trasmessi, a cura

dell'amministrazione, dell'ente o della gestione previdenziale di provenienza, il prospetto analitico degli elementi di calcolo del trattamento che forma oggetto del versamento di cui al comma 1, unitamente allo stato matricolare, al certificato di servizio o all'eventuale documento equipollente.

 

     Art. 16.

     1. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla base della complessiva anzianità computata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988.

 

     Art. 17.

     1. Per le ipotesi in cui presso l'amministrazione o l'ente di destinazione debba osservarsi la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento, teoricamente spettante all'atto del trasferimento, si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto spettante per il nuovo rapporto di servizio. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 16.

 

     Art. 18.

     1. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti elementi e modalità utili per i versamenti relativi alla contribuzione dovuta a seguito dell'esercizio dell'opzione.

 

     Art. 19.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.