§ 20.5.75 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 81.
Decisione n. 2004/81/CE della Commissione che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:06/01/2004
Numero:81


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.5.75 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 81.

Decisione n. 2004/81/CE della Commissione che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine d'includervi alcuni Stati in via di adesione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 gennaio 2004, n. L 17).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003, in particolare l'articolo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio stabilisce un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne.

     (2) Alcuni paesi in via di adesione hanno chiesto l'autorizzazione ad esportare animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne nella Comunità precedentemente all'adesione.

     (3) L'Ufficio alimentare e veterinario ha svolto numerose missioni veterinarie intese a valutare la situazione di questi paesi in materia di polizia sanitaria.

     (4) Sulla base dei rapporti di queste missioni e dell'ambito di applicazione delle autorizzazioni esistenti, nonché al fine di armonizzare gli elenchi precedentemente all'adesione, è opportuno estendere in linea di principio la portata delle autorizzazioni per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi in via di adesione.

     (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE del Consiglio.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

(Omissis)


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 febbraio 2004, n. L 39.