§ 20.4.288 - Decisione 31 maggio 2002, n. 56.
Decisione n. 56/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato XIII dell'accordo dopo il punto 56j (direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente
Art. 2.      Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 55b (direttiva 94/57/CE del Consiglio) è inserito il seguente trattino
Art. 3.      Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 56b (direttiva 95/21/CE del Consiglio) è inserito il seguente trattino
Art. 4.      I testi delle direttive 2001/96/CE, 2001/105/CE e 2001/106/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 5.      La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 6.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.288 - Decisione 31 maggio 2002, n. 56.

Decisione n. 56/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

     (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 38/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse.

     (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

     (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Nell'allegato XIII dell'accordo dopo il punto 56j (direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

     56k. 32001 L 0096: direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

 

     Art. 2.

     Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 55b (direttiva 94/57/CE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

     - 32001 L 0105: direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9).

 

     Art. 3.

     Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 56b (direttiva 95/21/CE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

     - 32001 L 0106: direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

 

     Art. 4.

     I testi delle direttive 2001/96/CE, 2001/105/CE e 2001/106/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 5.

     La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 6.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.