§ 20.4.265 - Regolamento 21 gennaio 2002, n. 152.
Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:21/01/2002
Numero:152


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati [...]
Art. 2.      1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle autorità competenti degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro [...]
Art. 3.      1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento di vigilanza oppure che il valore totale o la quantità dei [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Imprese E/2).
Art. 6.      Il regolamento (CE) n. 190/98 è abrogato.
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.4.265 - Regolamento 21 gennaio 2002, n. 152.

Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98.

(G.U.C.E. 29 gennaio 2002, n. L 25).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 1° giugno 2001 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo interinale").

     (2) Nel protocollo n. 2 dell'accordo interinale sui prodotti siderurgici, le parti hanno deciso di istituire, sin dall'entrata in vigore dell'accordo, un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     (3) Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 190/98 del Consiglio, del 19 gennaio 1998, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e sostituirlo con un nuovo regolamento,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono subordinate, a norma del protocollo n. 2 dell'accordo interinale relativo ai prodotti siderurgici, alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.

     2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

     4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

     5. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 2.

     1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle autorità competenti degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

     2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità nazionali competenti elencate nell'allegato III è valido in tutta la Comunità.

     3. Per il documento di vigilanza è utilizzato un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato IV. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:

     a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

     b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);

     c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

     d) designazione precisa delle merci, compresi:

     - la denominazione commerciale,

     - il codice NC,

     - il paese di origine,

     - il paese di provenienza;

     e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

     f) il valore cif delle merci alla frontiera comunitaria, espresso in euro, per voce della nomenclatura combinata;

     g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard;

     h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

     i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

     j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

     "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità".

     L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, della fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, di un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

     4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

     - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

     - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

 

     Art. 3.

     1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento di vigilanza oppure che il valore totale o la quantità dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

     2. Le domande di documenti di vigilanza e i documenti stessi sono riservati, e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

     a) i particolari delle quantità e dei valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza nel corso del mese precedente;

     b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

     Le informazioni fornite dagli Stati membri, suddivise per prodotto, codice NC e paese, sono comunicate per via elettronica nella forma concordata.

     2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

 

          Art. 4 bis. [1]

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.

 

     Art. 5.

     Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Imprese E/2).

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 190/98 è abrogato.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato I

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo

 

     Tutto il codice NC 7208

     Tutto il codice NC 7209

     Tutto il codice NC 7210

     Tutto il codice NC 7211

     Tutto il codice NC 7212

 

 

Allegato II

 

     (Omissis)

 

 

Allegato III [2]

Elenco delle competenti autorità nazionali

 

     BELGIQUE/BELGIË

 

     Ministère des affaires économiques

     Administration des relations économiques

     Services Licences

     Rue Général Leman 60

     B-1040 Bruxelles

     Fax +32-2-230 83 22

 

     Ministerie van Economische Zaken

     Bestuur van de Economische Betrekkingen

     Dienst Vergunningen

     Generaal Lemanstraat 60

     B-1040 Brussel

     Fax: +32-2-230 83 22

 

     CESKÁ REPUBLIKA

 

     Ministerstvo prumyslu a obchodu

     Licencní správa

     Na Františku 32

     110 15 Praha 1

     Tel.: +420 2 2406 2206

     Fax: +420 2 2421 2133

 

     DANMARK

 

     Erhvervsfremme Styrelsen

     Søndergade 25

     DK-8600 Silkeborg

     Fax +45-35 46 64 01

 

     DEUTSCHLAND

 

     Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

     Frankfurter Straße, 29-35

     D-65760 Eschborn 1

     Fax +49-61 96 90 88 00

 

     EESTI

 

     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

     Kaubandusosakond

     Väliskaubanduspoliitika talitus

     Harju 11

     15072 Tallinn

     Tel: +372 6 256 342

     Fax: +372 6 313 660

     E-Mail: kantselei@mkm.ee

 

     Eesti Tolliamet

     Lõkke 5

     15175 Tallinn

     Tel.: +372 6 967 722

     Fax: +372 6 967 727

 

     GRECIA

 

     (Omissis)

 

     ESPAÑA

 

     Ministerio de Economía y Hacienda

     Dirección General de Comercio Exterior

     Paseo de la Castellana 162

     E-28046 Madrid

     Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31

 

     FRANCE

 

     Service des industries manufacturières

     DIGITIP

     12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL

     F-75572 Paris cedex 12

     Fax +33-1-53 44 91 93

 

     IRELAND

 

     Licensing Unit

     Department of Enterprise, Trade and Employment

     Kildare Street

     Dublin 2

     Ireland

     Fax: 353-1-631 28 26

 

     ITALIA

 

     Ministero del Commercio con l'Estero

     Direzione generale per la politica commerciale e per la gesione del

     regime degli scambi

     Viale America 341

     I-00144 Roma

     Fax +39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

 

     ΚΥΠΡΟΣ

 

     Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

     (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

     Υπηρεσία Εμπορίου

     Οδός Αραούζου Αρ. 6

     1421 Λευκωσία

     Tel.: +357-22-867100

     Fax: +357-22-375120

 

     LATVIJA

 

     Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

     Brıvıbas iela 55

     Rıga

     LV 1519

     Tel.: +371 7013101

     Fax: +371 7280882

 

     LIETUVA

 

     Lietuvos Respublikos ukio ministerija

     Uzsienio prekybos departamentas

     Gedimino pr. 38/2

     LT-2600 Vilnius

     Tel: +370 5 262 50 30

     Fax: +370 5 262 39 74

 

     LUXEMBOURG

 

     Ministère des affaires étrangères

     Office des licences

     BP 113

     L-2011 Luxembourg

     Téléfax +352-46 61 38

 

     MAGYAROSZÁG

 

     Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

     Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

     Engedélyezési Foosztály

     Margit körút 85.

     1024 Budapest

     Tel: +36-1 336-7300

     Fax: +36-1 336-7302

 

     MALTA

 

     Divizjoni gh- all–Kummerc

     Servizzi Kummerc˙jali

     Lascaris

     Valletta CMR02

     Tel: +356 25690214

     Fax: +356 25690299

 

     NEDERLAND

 

     Centrale Dienst voor In-en Uitvoer

     Postbus 30003, Engelse Kamp 2

     9700 RDGroningen

     Nederland

     Fax: 31-50 526 06 98

 

     ÖSTERREICH

 

     Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

     Aussenwirtschaftsadministration

     Landstrasser Hauptstraße 55-57

     A-1030 Wien

     Fax 43-1-715 83 47

 

     POLSKA

 

     Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

     Departament Administrowania Obrotem Towarami i Usługami

     Plac Trzech Krzyz˙y 3/5

     00–507 Warszawa

     Tel: +48 22 628 55 53 / +48 22 693 4021

     Fax: +48 22 693 40 22 / +48 22 693 55 53 / +48 22 693 5572

 

     PORTUGAL

 

     Ministério da Economia

     Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

     Av. da República, 79

     P-1000 Lisboa

     Fax: 351-1-793 22 10

 

     SLOVENIJA

 

     Ministrstvo za gospodarstvo

     Podrocje ekonomskih odnosov s tujino

     Kotnikova 5

     SI–1000 Ljubljana

     Tel: +386 1 478 3521

     Fax: +386 1 478 3611

 

     SLOVENSKO

 

     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

     Sekcia obchodnych vztahov a ochrany spotrebitela

     Mierová 19

     827 15 Bratislava

     Tel.: +421 2 4854 2161

     Fax: +421 2 4854 3116

 

     SUOMI/FINLAND

 

     Tullihallitus/Tullstyrelsen

     PL/PB 512

     FIN-00101 Helsinki/Helsingfors

     Telekopio/fax: +358 9 614 28 52

 

     SVERIGE

 

     Kommerskollegium

     Box 6803

     S-11386 Stockholm

     Fax 46-8-30 67 59

 

     UNITEDKINGDOM

 

     Department of Trade and Industry

     Import Licensing Branch

     Queensway House - West Precinct

     Billingham, Cleveland

     TS23 2NF

     United Kingdom

     Fax: 44-1642-533 557

 

 

Allegato IV

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[2] Allegato così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.