§ 20.6.69 - Regolamento 19 gennaio 1998, n. 190.
Regolamento (CE) n. 190/98 del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:19/01/1998
Numero:190


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, [...]
Art. 2.      1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro [...]
Art. 3.      1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
Art. 5.      Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per [...]
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.69 - Regolamento 19 gennaio 1998, n. 190.

Regolamento (CE) n. 190/98 del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo).

(G.U.C.E. 27 gennaio 1998, n. L 20).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono subordinate, a norma del protocollo sul regime commerciale supplementare per alcuni prodotti siderurgici, alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.

     2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti della Comunità.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

     4. Non sarà necessario un documento di esportazione per i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia spediti verso la Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'immissione in libera pratica, nel quadro del regime di vigilanza preventiva in vigore, solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

     5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

     6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 2.

     1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

     2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato III è valido in tutta la Comunità.

     3. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato IV. La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

     b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

     c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

     d) descrizione precisa delle merci, compresi:

     - la denominazione commerciale;

     - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);

     - il paese di origine;

     - il paese di spedizione;

     e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

     f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

     g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, ricorrendo ai criteri indicati nella comunicazione 91/C 180/04 della Commissione;

     h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

     i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

     j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità.» L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto e la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta, ad esempio qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

     4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni adottate nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

     - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;

     - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

     5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

     6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

     7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

 

     Art. 3.

     1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

     2. Le domande di documenti di vigilanza, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) con la massima regolarità tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i dati sui quantitativi e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;

     b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese i dati sulle importazioni avvenute nel corso del mese in questione a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

     2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie a frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

 

     Art. 5.

     Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO

Tutta la voce NC 7208

Tutta la voce NC 7209

Tutta la voce NC 7210

Tutta la voce NC 7211

Tutta la voce NC 7212

Tutta la voce NC 7303

Tutta la voce NC 7304

Tutta la voce NC 7305

Tutta la voce NC 7306

 

ALLEGATO II

(Omissis)

ALLEGATO III [1]

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA' NAZIONALI

BELGIQUE/BELGIE

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales

internationales - Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: [32 2] 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst

Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax [32-2] 230 83 22

 

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

S¢ndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax [45] 87 20 40 77

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt fur Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 5171

D-65762 Eschborn 1

Fax: [49] [61 96] 40 42 12

 

ESPANA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: [34 1] 563 18 23/349 38 31

 

FRANCE

SERIBE

3-5, rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: [33 1] 43 19 43 69

 

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: [353 1] 676 61 54

 

ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime

degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Telefax: [39-6] 59 93 22 35/59 93 26 36

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: [352] 46 61 38

 

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30.003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: [31-50] 526 06 98

 

OESTERREICH

Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Fax: [43-1] 715 83 47

 

PORTUGAL

Direccao-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: [351-1] 793 22 10

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358-9 614 2852

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: [46-8] 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax [44 1642] 533 557

ALLEGATO IV

(Omissis)

 

_____________________

    (1) Si omette la dicitura in lingua greca.

 

 


(1) Si omette la dicitura in lingua greca.

 

 

 


[1] Si omette la dicitura in lingua greca.