§ 20.1.73 - Regolamento 28 aprile 2003, n. 742.
Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:28/04/2003
Numero:742


Sommario
Art. 1.      L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella


§ 20.1.73 - Regolamento 28 aprile 2003, n. 742.

Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio.

(G.U.U.E. 29 aprile 2003, n. L 106).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2003, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

     (2) I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

     1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

     «Ministerie van Financiën

     Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

     Postbus 20201

     2500 EE Den Haag

     Paesi bassi

     Tel. (31-70) 342 89 97

     Fax (31-70) 342 79 18».

     2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

     «- In relazione all'articolo 2a:

     Riksförsäkringsverket (RFV)

     S-103 51 Stockholm

     Tel. (46-8) 786 90 00

     Fax (46-8) 411 27 89

     - In relazione all'articolo 4:

     Rikspolisstyrelsen (RPS)

     Box 12256

     S-102 26 Stockholm

     Tel. (46-8) 401 90 00

     Fax (46-8) 401 99 00

     - In relazione all'articolo 5:

     Finansinspektionen

     Box 7831

     S-103 98 Stockholm

     Tel. (46-8) 787 80 00

     Fax (46-8) 24 13 35».

     3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:

     «- Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:

     Department of Trade and Industry

     Export Control and Non-Proliferation Directorate

     3-4, Abbey Orchard Street

     London SW1P 2JJ

     United Kingdom

     Tel. (44-207) 215 05 10

     Fax (44-207) 215 05 11

     - Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:

     HM Treasury

     International Financial Services Team

     1, Horse Guards Road

     London SW1A 2HQ

     United Kingdom

     Tel. (44-207) 270 55 50

     Fax (44-207) 270 43 65

     Bank of England

     Financial Sanctions Unit

     Threadneedle Street

     London EC2R 8AH

     United Kingdom

     Tel. (44-207) 601 4607

     Fax (44-207) 601 4309».

     4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Comunità europea» è sostituito dal testo seguente:

     «Commissione delle Comunità europee

     Direzione generale delle Relazioni esterne

     Direzione PESC

     Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

     CHAR 12/163

     B-1049 Bruxelles

     Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

     Fax (32-2) 296 75 63

     E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int».