§ 20.1.70 - Regolamento 27 marzo 2003, n. 561.
Regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:27/03/2003
Numero:561


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.1.70 - Regolamento 27 marzo 2003, n. 561.

Regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talibani.

(G.U.U.E. 29 marzo 2003, n. L 82).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

     vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC,

     vista la posizione comune 2003/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l'altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

     (2) Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio.

     (3) Con la risoluzione 1452(2002) del 20 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza ha autorizzato alcune deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002).

     (4) Alla luce della risoluzione 1452(2002) occorre modificare le misure imposte dalla Comunità,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 881/2002 è inserito il seguente articolo:

     «Art. 2 bis.

     1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

     a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:

     i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

     ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

     iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

     iv) necessari per coprire spese straordinarie; e

     b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e

     c) i) per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al  riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure

     ii) per le decisioni di cui al norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.

     2. Qualsiasi persona che desideri beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.

     L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.

     L'autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

     3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

     4. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

     a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

     b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/2000, (CE) n. 467/2001 o il presente regolamento.

     Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.