§ 1.6.U74 – Regolamento 17 dicembre 2004, n. 2169.
Regolamento (CE) n. 2169/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/12/2004
Numero:2169


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.U74 – Regolamento 17 dicembre 2004, n. 2169.

Regolamento (CE) n. 2169/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei  prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.U.E. 18 dicembre 2004, n. L 371).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l’articolo 6 quater, paragrafo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, le clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30 % del quantitativo inizialmente previsto nel contratto. Tuttavia, per i fichi secchi destinati alla produzione di pasta di fichi tale percentuale può raggiungere il 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto tra il produttore e il trasformatore. Tale deroga è prevista solamente fino alla campagna 2003/2004.

     (2) Poiché i motivi che hanno giustificato l’adozione della deroga suddetta persistono, in quanto la produzione e l’esportazione continuano per tutta la durata della campagna, è necessario rendere tale deroga permanente.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1535/2003.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.