§ 1.6.R2 – Regolamento 18 giugno 2004, n. 1132.
Regolamento (CE) n. 1132/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/86 e (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/06/2004
Numero:1132


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.R2 – Regolamento 18 giugno 2004, n. 1132.

Regolamento (CE) n. 1132/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/86 e (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda il prodotto tradizionale «kunserva».

(G.U.U.E. 19 giugno 2004, n. L 219).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodori devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione contiene la definizione del concentrato di pomodoro ammissibile all’aiuto alla produzione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elenca i prodotti che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione.

     (3) «Kunserva» è un prodotto maltese tradizionale e ben definito e i pomodori utilizzati per la preparazione di questo prodotto devono essere ammissibili all’aiuto alla produzione a decorrere dalla data dell’adesione di Malta all’Unione europea.

     (4) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CEE) n. 1764/86 e (CE) n. 1535/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue:

     1) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 8

     Ai fini del presente titolo, per “succo di pomodoro” e “concentrato di pomodoro” si intendono i prodotti definiti all'articolo 2, punti 11, 12 e 18 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione.»

     2) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 9

     1. Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti al succo di pomodoro ed al concentrato di pomodoro sono i seguenti:

     a) sale da tavola (cloruro di sodio);

     b) spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti, aromi naturali.

     Inoltre, nel caso del prodotto “kunserva”, è aggiunto zucchero in misura compresa tra l'8 % e il 25 %, in peso, del prodotto finito.

     2. Nella fabbricazione di succo di pomodoro e di concentrato di pomodoro può essere aggiunto come additivo l'acido citrico (E 330).

     Nella fabbricazione di succo di pomodoro con un residuo secco inferiore al 7 % può essere usato l'acido ascorbico (E 300). Tuttavia, il tenore di acido ascorbico non deve superare lo 0,03 %, in peso, del prodotto finito.

     Nella fabbricazione di concentrato di pomodoro in polvere può essere usato il biossido di silicio (551). Tuttavia, il tenore di biossido di silicio non deve superare l'1 %, in peso, del prodotto finito.

     3. La quantità di sale da tavola addizionato:

     a) non deve superare il 15 %, in peso, del residuo secco per il concentrato di pomodoro avente un residuo secco superiore al 20 %;

     b) non deve superare il 3 %, in peso, del peso netto per gli altri concentrati e per il succo di pomodoro;

     c) deve essere compresa tra il 2% e il 5 %, in peso, per la “kunserva.”

     Per determinare la quantità di sale da tavola addizionato, il tenore naturale di cloruri va considerato pari al 2 % del residuo secco.»

 

          Art. 2.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 è aggiunto il seguente punto 18:

     «18. “kunserva”: il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, estratto direttamente da pomodori freschi, contenente zucchero e sale addizionati, avente un tenore di sostanza secca compreso tra il 28 % e il 36 %, condizionato in contenitori ermeticamente chiusi etichettati con la dicitura “kunserva”, rientrante nel codice NC ex 2002 90.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.