§ 1.6.N32 – Regolamento 16 dicembre 2003, n. 2198.
Regolamento (CE) n. 2198/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 464/1999 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/12/2003
Numero:2198


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 464/1999 è modificato come segue:
Art. 2.     


§ 1.6.N32 – Regolamento 16 dicembre 2003, n. 2198.

Regolamento (CE) n. 2198/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 464/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche.

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione ha definito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche.

     (2) Per rendere più rigoroso il sistema del prezzo minimo, occorre escludere esplicitamente il contenuto di rifiuti dal calcolo del prezzo pagato dal trasformatore.

     (3) È opportuno migliorare i meccanismi di controllo per quanto concerne il regime di aiuto per la produzione delle prugne secche, definendo esattamente le modalità dei controlli della materia prima che gli Stati membri debbono effettuare.

     (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 464/1999.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 464/1999 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     Per avere diritto al pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96, le prugne secche debbono soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato I, parte B, ed essere ottenute a partire da prugne essiccate rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato I, parte A, e per le quali è stato pagato interamente il prezzo minimo sulla base dei quantitativi consegnati senza rifiuti.»;

     2) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare mediante il controllo della contabilità di magazzino, per assicurare la coerenza fra i volumi globali commercializzati o conservati in magazzino dai singoli trasformatori da un lato e i volumi che hanno beneficiato dell'aiuto dall'altro.»;

     3) all'allegato I, parte B, capitolo I, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le partite di prugne secche debbono essere approvate dal trasformatore al momento in cui esse arrivano nei suoi locali, alla presenza di un rappresentante dell'organizzazione di produttori e, a meno che siano destinate ad usi industriali, debbono essere calibrate.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.