§ 1.6.N20 - Regolamento 3 dicembre 2003, n. 2125.
Regolamento (CE) n. 2125/2003 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 per quanto riguarda la decisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/12/2003
Numero:2125


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N20 - Regolamento 3 dicembre 2003, n. 2125.

Regolamento (CE) n. 2125/2003 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 per quanto riguarda la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e i fondi di esercizio

(G.U.U.E. 4 dicembre 2003, n. L 319).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2003, fissano la data finale alla quale l'autorità nazionale prende una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio presentati dalle organizzazioni di produttori oppure sulle domande di modifica dei programmi operativi in corso per gli anni successivi. Tale data finale è il 15 dicembre dell'anno della presentazione dei programmi operativi o delle domande di modifica dei programmi operativi in corso.

     (2) L'articolo 28 di tale regolamento, recante disposizioni transitorie, così come è stato rettificato dal regolamento (CE) n. 1582/2003, prevede che le organizzazioni di produttori inoltrino domanda per le necessarie modifiche ai programmi operativi in modo da renderli conformi a tale regolamento entro il 15 ottobre 2003, anziché il 15 settembre come inizialmente previsto. Pertanto, le autorità nazionali competenti dispongono soltanto di due mesi per effettuare le verifiche di cui all'articolo 12 del regolamento in parola prima di prendere le decisioni previste agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento.

     (3) Al fine di non indebolire in misura significativa l'efficacia delle verifiche citate in precedenza e per consentire alle autorità nazionali competenti di compiere il proprio dovere di istruzione dei programmi entro termini ragionevoli, è opportuno - limitatamente al 2003 - derogare alla data finale del 15 dicembre e consentire agli Stati membri di prendere le decisioni previste agli articoli 13 e 14 del suddetto regolamento entro il 31 gennaio 2004. Gli Stati membri possono prendere disposizioni per consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     (4) Tenuto conto della situazione d'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Limitatamente al 2003 e in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003, gli Stati membri possono prendere una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio oppure sulle domande di modifica di un programma operativo entro il 15 marzo 2004 [1].

     2. La decisione di approvazione può prevedere l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 466/2004.