§ 1.6.N18 – Regolamento 11 agosto 2003, n. 1433.
Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/08/2003
Numero:1433


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo d'applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Base di calcolo
Art. 4.  Periodo di riferimento
Art. 5.  Gestione
Art. 6.  Finanziamento dei fondi di esercizio
Art. 7.  Comunicazione dell'importo indicativo
Art. 8.  Contenuto dei programmi operativi
Art. 9.  Documentazione
Art. 10.  Programmi operativi parziali
Art. 11.  Termini per la presentazione dei programmi
Art. 12.  Controlli
Art. 13.  Decisione
Art. 14.  Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi
Art. 15.  Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno
Art. 16.  Modalità di esecuzione dei programmi operativi
Art. 17.  Importo approvato dell'aiuto
Art. 18.  Domande
Art. 19.  Versamento dell'aiuto
Art. 20.  Anticipi
Art. 21.  Versamenti parziali
Art. 22.  Relazioni delle organizzazioni di produttori
Art. 23.  Controlli
Art. 24.  Recupero e sanzioni
Art. 25.  Disposizioni degli Stati membri
Art. 26.  Comunicazioni degli Stati membri
Art. 27.  Abrogazione
Art. 28.  Disposizioni transitorie
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 1.6.N18 – Regolamento 11 agosto 2003, n. 1433.

Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario.

(G.U.U.E. 12 agosto 2003, n. L 203).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97. A fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere all'abrogazione e alla sostituzione del suddetto regolamento.

     (2) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/1996 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio, a determinate condizioni ed entro certi limiti. L'articolo 16 del menzionato regolamento fissa alcune norme relative all'attuazione dei programmi operativi. È necessario adottare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui sopra.

     (3) Per favorire la concentrazione dell'offerta ed agevolare l'attuazione di alcune misure nell'ambito dei programmi operativi, è opportuno che le organizzazioni di produttori siano in grado di affidare, in tutto o in parte, l'attuazione delle azioni previste dai rispettivi programmi operativi ad un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta. Tuttavia, è necessario adottare opportune disposizioni onde evitare abusi o duplicazioni degli aiuti.

     (4) Per facilitare il funzionamento del presente regime, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, i criteri di ammissibilità dei prodotti e la fase della commercializzazione in cui viene calcolato il valore della produzione commercializzata. Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che possono beneficiare di uno dei regimi di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione, è opportuno aggiungere al valore della produzione commercializzata gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Per ragioni di coerenza, i massimali degli aiuti devono essere calcolati in base al valore della produzione commercializzata su un periodo di dodici mesi. Per garantire la flessibilità del sistema per gli operatori, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di definire una gamma di possibilità per il calcolo del suddetto periodo di dodici mesi. È altresì opportuno permettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi, è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso di un programma.

     (5) Per garantire la corretta utilizzazione degli aiuti, è necessario regolamentare la gestione dei fondi di esercizio e il contributo finanziario che i membri sono tenuti a versare a tali fondi. È opportuno precisare, in particolare, che il contributo finanziario degli aderenti alle organizzazioni di produttori si basa sulla produzione commercializzata utilizzata per calcolare l'aiuto. Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori ad utilizzare i propri fondi e a stabilire contributi di entità diversa, a condizione che tutti i produttori contribuiscano al fondo d'esercizio e ne traggano profitto.

     (6) Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure ed i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno disporre che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

     (7) È necessario istituire una procedura annuale di modifica dei programmi operativi per l'anno successivo, che permetta di adeguarli a condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo d'esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Tutte le modifiche devono essere subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi da parte degli Stati membri, compresa la notifica obbligatoria alle autorità competenti, onde garantire che i programmi approvati siano coerenti con i loro obiettivi generali.

     (8) Ai fini della certezza del diritto e della sicurezza finanziaria, è opportuno elencare in modo esaustivo le operazioni e le spese che possono rientrare o meno nei programmi operativi. Per ragioni di trasparenza e per garantire un'applicazione agevole della normativa comunitaria, è opportuno che i criteri di ammissibilità di talune misure siano conformi, ove necessario, agli orientamenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003. È opportuno che determinate operazioni o spese siano autorizzate in via temporanea o entro certi limiti.

     (9) Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l'organizzazione durante la vita utile dell'investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all'organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà dell'aderente o dell'organizzazione.

     (10) Per la corretta gestione dell'aiuto, è opportuno che le organizzazioni di produttori si impegnino per iscritto, per conto proprio o dei loro aderenti, a non ricevere un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure che possono beneficiare dell'aiuto comunitario ai sensi del presente regolamento.

     (11) Per garantire l'efficace esecuzione dei programmi operativi, è opportuno che le decisioni delle competenti autorità in merito ai programmi operativi e agli importi approvati del relativo aiuto siano notificate alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esecuzione del programma.

     (12) Per evitare difficoltà di tesoreria, è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Onde evitare il recupero sistematico degli anticipi, il loro importo deve essere limitato al livello minimo dell'aiuto. Occorre prevedere la possibilità di svincolare gradualmente le cauzioni depositate in funzione dell'avanzamento del programma operativo e comunque nella misura massima dell'80 % dell'anticipo versato, mentre il rimanente 20 % dovrà rimanere vincolato fino alla liquidazione del saldo. In alternativa, si deve poter ricorrere al rimborso periodico nell'arco dell'anno delle spese già sostenute.

     (13) Per garantire la corretta applicazione del regime, occorre precisare le informazioni da fornire nella domanda di aiuto. Per far fronte a circostanze impreviste nell'attuazione dei programmi operativi, è possibile riportare all'esercizio successivo le domande di anticipi o di pagamenti relative ad operazioni che non è stato possibile realizzare entro i termini prescritti, per ragioni non imputabili all'organizzazione di produttori. È necessario che tutte le domande siano sottoposte a controlli amministrativi. Ai fini della corretta gestione finanziaria, è opportuno prevedere sanzioni qualora le domande vengono inoltrate in ritardo.

     (14) Il massimale dell'aiuto, cui sono soggette tutte le domande, corrisponde al livello stabilito all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/1996.

     (15) Occorre controllare le attività delle organizzazioni di produttori e la relativa efficienza. A tale scopo, si può ricorrere a relazioni periodiche e ad uno studio di valutazione.

     (16) Occorre stabilire rigorose procedure di controllo, con sanzioni dissuasive in caso di infrazione, in considerazione dell'elevato grado di responsabilità e di iniziativa conferito alle organizzazioni di produttori. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità delle infrazioni commesse. Ai fini della parità di trattamento, occorre stabilire la procedura da seguire qualora un'organizzazione di produttori abbia incluso per errore in un programma operativo approvato dallo Stato membro azioni non ammissibili; in tal caso gli Stati membri non devono essere tenuti a sospendere gli aiuti o a recuperare quelli indebitamente versati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

     (17) Le autorità preposte a verificare l'ammissibilità delle misure inerenti ad un programma operativo e la relativa esecuzione devono avere la facoltà di adottare provvedimenti nazionali complementari, atti a garantire la corretta applicazione del presente regime.

     (18) È necessario che il presente regolamento si applichi a tutti i programmi operativi che saranno attuati a partire dal 2004. I programmi già approvati e il cui periodo di esecuzione va oltre il 2004 devono essere modificati, a meno che, tenuto conto dello stato di avanzamento, tale modifica si riveli inopportuna.

     (19) Per garantire la corretta applicazione del presente regime, è opportuno che gli Stati membri comunichino le misure complementari e supplementari adottate nel quadro del presente regolamento. A fini statistici, di bilancio e di controllo, è opportuno che la Commissione disponga di un registro delle attività delle organizzazioni di produttori e dell'uso dei fondi di esercizio.

     (20) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione

     1. Il presente regolamento definisce le norme applicabili all'aiuto finanziario comunitario (in appresso «aiuto»), nonché ai fondi di esercizio e ai programmi operativi, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. Le organizzazioni di produttori possono beneficiare dell'aiuto alle condizioni di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle previste in appresso.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento, per «organizzazioni di produttori» si intendono le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. Ai fini del presente regolamento, le «associazioni di organizzazioni di produttori» riconosciute, operanti per conto dei loro aderenti nella gestione totale o parziale dei fondi di esercizio, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, sono assimilate alle organizzazioni di produttori.

 

CAPITOLO II

VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

 

          Art. 3. Base di calcolo

     1. Ai fini del presente regolamento, il valore della produzione commercializzata si basa sulla produzione degli aderenti alle organizzazioni di produttori, conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

     2. La produzione comprende l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di produttori nel corso dello stesso periodo di riferimento di cui all'articolo 4, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96.

     3. La produzione comprende quella degli aderenti che lasciano l'organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni onde evitare doppi conteggi.

     4. La produzione comprende il valore dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2200/96, stimato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'organizzazione di produttori.

     5. La produzione è commercializzata alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     Non si applicano tuttavia le condizioni previste dal primo trattino e, nel caso di quantitativi marginali di prodotti venduti freschi o consegnati all'industria di trasformazione dal produttore stesso, dal secondo trattino.

     6. La produzione è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori»:

     a) se del caso, come «prodotto imballato o preparato, non trasformato»;

     b) IVA esclusa;

     c) al netto delle spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori è significativa.

     Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della trasformazione, della consegna o del trasporto.

 

          Art. 4. Periodo di riferimento

     1. I massimali annui dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, sono calcolati su base annua in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi fissato dagli Stati membri.

     2. Il periodo di riferimento è:

     a) un periodo di 12 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del penultimo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° luglio dello stesso anno; oppure

     b) il valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quarto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° luglio dello stesso anno.

     3. Gli Stati membri possono definire periodi di riferimento diversi per organizzazioni di produttori diverse, in funzione delle differenze produttive, commerciali e contabili tra prodotti o gruppi di prodotti diversi.

     Il periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

     4. Qualora un prodotto si deprezzi per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore al 65 % del valore del prodotto in questione nel precedente periodo di riferimento.

     I motivi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.

     5. Qualora, a causa del loro riconoscimento recente, le organizzazioni di produttori non dispongano di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si considera che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

     6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.

 

CAPITOLO III

FONDI DI ESERCIZIO

 

          Art. 5. Gestione

     1. Il ricorso ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è consentito unicamente per transazioni attinenti:

     a) all'esecuzione del programma operativo;

     b) alla gestione del fondo di esercizio;

     c) alle compensazioni di ritiro, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di esercizio sia tale da consentire l'identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte dei revisori dei conti esterni.

     3. Le spese inerenti al fondo di esercizio possono essere effettuate da una filiale dell'organizzazione di produttori, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1432/2003.

 

          Art. 6. Finanziamento dei fondi di esercizio

     1. I contributi finanziari degli aderenti al fondo di esercizio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti commercializzati.

     2. Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori:

     a) ad utilizzare, in tutto o in parte, i fondi propri, costituiti grazie alle vendite di ortofrutticoli dei propri aderenti per le categorie di riconoscimento, ad eccezione dei fondi provenienti da altri finanziamenti pubblici;

     b) a riscuotere prelievi di diversa entità dai produttori aderenti.

     Nei casi in cui si applica la lettera a), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) tutti i produttori devono contribuire al fondo di esercizio;

     b) tutti i produttori devono avere la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio;

     c) tutti i produttori devono avere la possibilità di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo dei fondi dell'organizzazione di produttori e sui contributi finanziari ai fondi di esercizio.

 

          Art. 7. Comunicazione dell'importo indicativo

     Entro il 15 settembre di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano agli Stati membri l'importo indicativo dei fondi di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di modifica per approvazione.

     Il calcolo di detto importo si basa sui programmi operativi, sulle spese previste per i ritiri dal mercato e sul valore della produzione commercializzata.

 

CAPITOLO IV

PROGRAMMI OPERATIVI

 

          Art. 8. Contenuto dei programmi operativi

     1. I programmi operativi contengono:

     a) una descrizione della situazione di partenza, specialmente per quanto riguarda la produzione, la commercializzazione e le attrezzature;

     b) gli obiettivi perseguiti, tenuto conto delle prospettive di produzione e degli sbocchi di mercato;

     c) una descrizione dettagliata dei provvedimenti da adottare, indicante le singole azioni, e degli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi per ogni anno di esecuzione del programma;

     d) la durata del programma;

     e) gli aspetti finanziari, in particolare:

     i) il metodo di calcolo e l'entità dei contributi finanziari;

     ii) la procedura di finanziamento del fondo di esercizio;

     iii) le informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi;

     iv) il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di esecuzione del programma.

     2. I programmi operativi possono contenere elementi non contemplati nel paragrafo 1, in particolare quelli indicati all'allegato I.

     3. I programmi operativi non indicano le operazioni o le spese elencate all'allegato II, né quelle contemplate dalle misure adottate dagli Stati membri in forza dell'articolo 25.

 

          Art. 9. Documentazione

     I programmi operativi sono corredati da:

     a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;

     b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento;

     c) una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori e dei suoi aderenti di non aver beneficiato, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento pubblico o comunitario per misure e/o azioni che potrebbero beneficiare di un aiuto in forza del presente regolamento.

 

          Art. 10. Programmi operativi parziali

     1. Laddove si applichi l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri possono autorizzare le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a presentare un proprio programma operativo parziale, composto di azioni identificate ma non eseguite dalle organizzazioni di produttori aderenti nell'ambito dei propri programmi operativi.

     2. I programmi operativi parziali sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori aderenti.

     3. Gli Stati membri assicurano che:

     a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori aderenti, attinti ai fondi di esercizio delle stesse;

     b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori aderente;

     c) non vi sia alcun rischio di duplicazione degli aiuti.

 

          Art. 11. Termini per la presentazione dei programmi

     L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione.

     Tuttavia, gli Stati membri possono posporre tale termine.

     Le associazioni di produttori che chiedono il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, possono presentare nello stesso tempo i programmi operativi di cui al primo comma, per approvazione. L’approvazione di questi programmi è condizionata all’ottenimento del riconoscimento entro la data limite di cui all’articolo 13, paragrafo 2 [1].

 

          Art. 12. Controlli

     La competente autorità nazionale verifica con tutti i mezzi opportuni, compresi controlli in loco:

     a) l'esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) ed e);

     b) la conformità degli obiettivi del programma con il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96;

     c) l'ammissibilità delle operazioni e delle spese proposte, tenendo conto dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3;

     d) la coerenza economica e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione della relativa esecuzione.

 

          Art. 13. Decisione

     1. A seconda dei casi, la competente autorità nazionale:

     a) approva gli importi dei fondi e i programmi conformi alle disposizioni degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle del presente capitolo;

     b) approva i programmi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; oppure

     c) respinge i programmi.

     2. La competente autorità nazionale delibera in merito ai programmi e ai fondi entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

     Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

     Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sui programmi operativi e i fondi entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. [2]

 

          Art. 14. Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi

     1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi con applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     Gli Stati membri possono tuttavia differire la data di presentazione delle domande.

     2. Le domande di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.

     3. L'autorità competente decide in merito alle domande di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre, previo esame della documentazione giustificativa, e conformemente all'articolo 12. Sono considerate respinte le domande di modifica in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato.

     Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sulle richieste di modifica di un programma operativo entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. [3]

 

          Art. 15. Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno

     1. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi ritengono opportune.

     2. Nel corso dell'anno, la competente autorità nazionale può autorizzare le organizzazioni di produttori:

     a) ad eseguire solo parzialmente i programmi operativi;

     b) a cambiare il contenuto del programma operativo, compresa la durata che può essere estesa fino ad un massimo di cinque anni;

     c) a modificare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 20 % dell'importo inizialmente approvato, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati.

     3. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale.

     Detta approvazione è in ogni caso necessaria per qualsiasi aumento dell'importo del fondo di esercizio approvato per il finanziamento dei ritiri dal mercato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96.

     Il finanziamento dei programmi modificati è subordinato all'immediata comunicazione delle modifiche all'autorità competente da parte dell'organizzazione di produttori.

 

          Art. 16. Modalità di esecuzione dei programmi operativi

     1. I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annui che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

     2. L'esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     L'esecuzione dei programmi approvati oltre il 15 dicembre è rinviata di un anno.

     Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al primo e al secondo comma, l’esecuzione di un programma operativo approvato conformemente a queste disposizioni inizia al più tardi il 31 gennaio successivo alla sua approvazione. [4]

 

CAPITOLO V

AIUTO FINANZIARIO

 

          Art. 17. Importo approvato dell'aiuto [5]

     Una volta approvati i programmi, gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto finanziario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     Entro il 15 dicembre, gli Stati membri notificano alle organizzazioni di produttori l'importo dell'aiuto finanziario approvato.

     Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al secondo comma, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio [6].

     Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi [7].

 

          Art. 18. Domande

     1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

     2. Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti:

     a) il valore della produzione commercializzata;

     b) il contributo finanziario prelevato dagli aderenti e versato al fondo di esercizio;

     c) le spese effettuate a titolo del programma operativo;

     d) la quota del fondo di esercizio destinata al finanziamento dei ritiri dal mercato;

     e) l'entità delle compensazioni e/o delle integrazioni versate agli aderenti;

     f) il rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     3. Le domande possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

     a) le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;

     b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo;

     c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

     Si procede al pagamento dell'aiuto e allo svincolo della cauzione costituita in forza dell'articolo 20, paragrafo 3, soltanto a condizione che la prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b), sia presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.

     4. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo.

     In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente può accogliere domande inoltrate oltre il termine previsto al paragrafo 1 qualora siano stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 23 e il versamento sia stato effettuato entro i termini di cui all'articolo 19.

 

          Art. 19. Versamento dell'aiuto

     Gli Stati membri versano gli aiuti oggetto delle domande entro il 30 giugno dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.

     Essi hanno tuttavia la facoltà di rinviare tale pagamento fino al 15 ottobre.

 

          Art. 20. Anticipi

     1. Le organizzazioni di produttori possono chiedere il versamento anticipato di parte degli aiuti a fronte delle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre decorrente dal mese in cui viene inoltrata la domanda.

     2. Le domande di anticipi vanno inoltrate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

     L'importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare il 90 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

     3. Il versamento degli anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del suo importo, conformemente al regolamento n. 2220/85 della Commissione.

     Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6 e che i precedenti anticipi siano stati effettivamente spesi.

     4. Le richieste di svincolo delle cauzioni, corredate degli opportuni documenti giustificativi, possono essere presentate nel corso dell'anno.

     Le cauzioni sono svincolate fino all'80 % dell'importo degli anticipi.

     5. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2220/85 è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo, nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 9, lettere b) e c), del presente regolamento.

     Qualora detta esigenza non venga soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da decidere conformemente all'articolo 24.

     In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

 

          Art. 21. Versamenti parziali

     1. Le organizzazioni di produttori possono chiedere che venga loro corrisposta una parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo sostenute durante i tre mesi precedenti.

     Le domande vanno inoltrate in aprile, luglio e ottobre. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi.

     L'importo totale dei pagamenti a titolo delle domande di versamento parziale non può superare il 90 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato relativo al programma operativo, ovvero il 90 % delle spese effettive, se inferiori a detto importo.

     2. Le organizzazioni di produttori possono chiedere che venga loro corrisposta una parte dell'aiuto per i ritiri dal mercato.

     Le relative domande possono essere inoltrate congiuntamente alle domande di cui al paragrafo 1. Esse sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 22. Relazioni delle organizzazioni di produttori

     1. Unitamente alle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori inoltrano relazioni annuali relative all'esecuzione dei programmi operativi e alle operazioni di ritiro che possono fruire di finanziamenti nell'ambito di un fondo di esercizio.

     Dette relazioni riguardano:

     a) i programmi operativi eseguiti l'anno precedente e i ritiri dal mercato;

     b) le principali modifiche apportate ai programmi operativi;

     c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente chiesti.

     2. Nell'ultimo anno di esecuzione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 sono sostituite da relazioni finali.

     La relazione finale comprende una valutazione del programma operativo, elaborata eventualmente con l'assistenza di uno studio specializzato. Tale valutazione mostra in che misura gli obiettivi del programma sono stati raggiunti ed esplicita le modifiche di azioni e/o metodi che sono state prese in considerazione o verranno prese in considerazione in fase di elaborazione di successivi programmi operativi o di modifica di quelli esistenti.

 

          Art. 23. Controlli

     1. Gli Stati membri eseguono controlli in loco sulle organizzazioni di produttori, senza preavviso o con preavviso minimo, volti ad accertare il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto finanziario.

     Detti controlli verificano in particolare:

     a) l'esecuzione delle misure previste dai programmi operativi, in particolare quelle connesse ad investimenti;

     b) le spese effettivamente sostenute rispetto agli aiuti dichiarati.

     2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Tale campione deve rappresentare almeno il 20 % delle organizzazioni di produttori e il 30 % dell'importo totale degli aiuti.

     Qualora dai controlli emergano irregolarità di rilievo in una regione o in parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, le autorità competenti effettuano ulteriori controlli nel corso dell'anno e aumentano la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo.

     3. Le autorità competenti decidono quali organizzazioni di produttori sottoporre a controlli in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività degli aiuti.

     L'analisi dei rischi tiene conto:

     a) dell'importo dell'aiuto;

     b) dell'andamento dei programmi annuali rispetto all'anno precedente;

     c) delle risultanze dei controlli degli anni precedenti;

     d) di altri parametri definiti dagli Stati membri, in particolare se l'organizzazione di produttori partecipa ad un sistema di qualità ufficialmente riconosciuto dagli Stati membri o da organismi di certificazione indipendenti.

     4. Prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo all'ultimo anno del programma operativo, deve essere stato effettuato almeno un controllo per ogni organizzazione di produttori.

 

          Art. 24. Recupero e sanzioni

     1. Gli aiuti indebitamente corrisposti o richiesti ai sensi del paragrafo 3 sono rispettivamente recuperati o negati, e i relativi beneficiari/richiedenti sono passibili di sanzioni, qualora:

     a) il valore reale della produzione commercializzata sia inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto;

     b) il fondo di esercizio sia stato alimentato in modo non conforme al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, ovvero utilizzato a fini diversi da quelli contemplati all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento; oppure

     c) il programma operativo sia stato eseguito in modo non conforme ai requisiti per la sua approvazione da parte dello Stato membro, salvo il disposto degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, qualora nel quadro di un programma operativo approvato dallo Stato membro sia stata attuata una misura successivamente risultata non ammissibile, lo Stato membro può pagare l'aiuto corrispondente, oppure non procedere al recupero dell'aiuto già versato, ove questa sia la prassi corrente in casi analoghi finanziati attraverso fondi nazionali e purché non si tratti di negligenza da parte dell'organizzazione di produttori.

     3. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 1, il beneficiario/richiedente dell'aiuto è tenuto:

     a) se l'aiuto è già stato corrisposto:

     i) in caso di errore manifesto, a rimborsare l'aiuto indebitamente percepito, maggiorato degli interessi;

     ii) in caso di frode, a restituire una somma pari al doppio dell'aiuto indebitamente percepito, maggiorato degli interessi;

     iii) in tutti gli altri casi, a restituire una somma pari all'aiuto indebitamente percepito, maggiorato dello 50 %, più gli interessi;

     b) se la domanda di aiuto è stata presentata ma l'aiuto non è stato corrisposto:

     i) in caso di frode, a pagare l'aiuto indebitamente richiesto;

     ii) in tutti gli altri casi, escluso l'errore manifesto, a pagare il 50 % dell'aiuto indebitamente richiesto.

     4. Il tasso d'interesse di cui al paragrafo 3, lettera a), è calcolato:

     a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data della restituzione da parte del beneficiario;

     b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie «C», in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

     5. Gli importi degli aiuti recuperati ai sensi del paragrafo 3 sono versati agli organismi pagatori competenti e da questi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

     6. In caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, l'organizzazione di produttori è esclusa dal beneficio dell'aiuto per l'anno successivo a quello in cui è stata constatata la falsa dichiarazione.

 

          Art. 25. Disposizioni degli Stati membri

     Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 e dal presente regolamento per operazioni o spese sovvenzionabili.

 

          Art. 26. Comunicazioni degli Stati membri

     1. Entro il 15 novembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati finanziari e qualitativi in merito a organizzazioni di produttori, fondi di esercizio, programmi operativi, controlli e sanzioni, secondo quanto indicato nell'allegato III [8].

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure e le condizioni che stabiliscono in virtù del presente regolamento, con particolare riguardo a:

     a) metodi, procedure e informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii) e iii);

     b) stime dei fondi di esercizio di cui all'articolo 7;

     c) estremi delle domande di aiuto;

     d) condizioni previste per l'autorizzazione delle modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno conformemente all'articolo 15;

     e) disposizioni adottate, se del caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2;

     f) disposizioni adottate in forza dell'articolo 25.

 

CAPITOLO VII

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 27. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 609/2001 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 28. Disposizioni transitorie [9]

     I programmi operativi approvati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui esecuzione si protrae nel 2004 devono conformarsi al presente regolamento. Le organizzazioni di produttori inoltrano domanda per le necessarie modifiche entro il 15 ottobre 2003.

     Gli Stati membri possono autorizzare il proseguimento dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 29. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I [10]

Elementi facoltativi dei programmi operativi

 

     1. Spese di impianto nel caso delle colture perenni (piante perenni, arbusti e alberi).

     2. Spese specifiche relative a:

     a) produzione secondo metodi di coltura biologica, integrata o sperimentale (1);

     b) prodotti per la lotta biologica (2);

     c) misure ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi (3);

     d) miglioramento della qualità, compreso l’impiego di micelio e piante certificati nonché di sementi delle categorie “sementi di base” e “sementi certificate” di cui alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio.

     Onde procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono determinare rettifiche forfettarie standard debitamente giustificate per ogni categoria di costi specifici ammissibili di cui sopra.

     3. Spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo (4) mediante pagamento di una somma forfettaria pari al 2 % del fondo di esercizio approvato, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR (5). La percentuale del 2 % è costituita per l'1 % dall'aiuto comunitario e per l'1 % dal contributo dell'organizzazione di produttori.

     Nel caso di un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1432/2003, la suddetta somma forfettaria può essere moltiplicata per il numero di organizzazioni di produttori aderenti, fino ad un importo massimo di 1 250 000 EUR.

 

(1) La competente autorità nazionale è tenuta a stabilire i criteri di ammissibilità per operazioni sperimentali tenendo conto della novità del procedimento o dell'idea e dei rischi connessi.

(2) I prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale.

(3) La gestione ecologica degli imballaggi deve essere debitamente giustificata e conforme ai criteri di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(4) Comprese le spese amministrative e di personale, le spese per l'elaborazione di relazioni e studi di valutazione, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

(5) Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali: in questo caso essi devono definire le spese ammissibili.

 

     4. Spese per il personale (compresi gli oneri salariali, se a carico dell'organizzazione di produttori) connesse a misure intese:

     a) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;

     b) a migliorare la commercializzazione.

     L'attuazione delle misure suelencate comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri impiegati o aderenti, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.

     In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, somme forfettarie fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui sopra. La percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

     Per poter chiedere dette somme forfettarie, le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita.

     5. Investimenti in mezzi di trasporto dotati di impianti frigoriferi o attrezzati per il trasporto in atmosfera controllata.

     6. Spese di trasporto supplementari, rispetto ad analoghe spese per il trasporto su strada, qualora il trasporto ferroviario o marittimo rientri in una misura tesa alla protezione dell'ambiente: tali spese sono fissate dagli Stati membri in misura forfettaria per chilometro.

     7. Spese relative a riunioni e programmi di formazione connessi all'attuazione delle azioni previste dal programma operativo, comprese le diarie dei partecipanti ed eventualmente le spese di trasferta e di alloggio (se del caso, su base forfettaria).

     8. Promozione generica o promozione di marchi di qualità. Le indicazioni geografiche sono ammesse unicamente:

     a) se costituite da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; oppure

     b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), se sono secondarie rispetto al messaggio principale.

     Sul materiale promozionale deve figurare l'emblema della Comunità europea (unicamente per i mezzi visivi), accompagnato dalla dicitura «Campagna finanziata con il contributo della Comunità europea».

     9. Promozione di denominazioni e/o marchi commerciali di organizzazioni di produttori.

     10. Spese legali e amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dall'organizzazione di produttori.

     11. Materiale d'occasione, alle condizioni stabilite dalla norma n. 4 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione.

     12. Terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma, alle condizioni stabilite al punto 1.1, lettere a), b) e c) e al punto 1.2 della norma n. 5 del regolamento (CE) n. 1685/2000 (2).

 

(2) L'autorità nazionale competente può stabilire condizioni supplementari rispetto alla norma n. 5 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 per l'ammissione di questo tipo di spesa onde evitare speculazioni; tali condizioni possono comprendere il divieto di vendita dell'investimento o del terreno per un certo periodo minimo di tempo e la fissazione di una correlazione massima tra il valore del terreno e il valore dell'investimento.

 

     13. Locazione finanziaria (leasing) nei limiti del valore netto di mercato del bene e alle condizioni di cui al paragrafo 3 della norma n. 10 del regolamento (CE) n. 1685/2000.

     14. Oneri finanziari, alle condizioni stabilite dalla norma n. 3 del regolamento (CE) n. 1685/2000.

     15. Affitto quale alternativa all'acquisto, se economicamente giustificato con soddisfazione dello Stato membro.

     16. Acquisto di beni immobili alle condizioni stabilite ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della norma n. 6 del regolamento (CE) n. 1685/2000.

     17. Investimenti o azioni in aziende individuali, a condizione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma operativo. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure idonee a recuperare l'investimento o il suo valore residuo nel caso in cui il socio abbandoni l'organizzazione.

     18. Investimenti in azioni societarie, a condizione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

     19. Sostituzione di investimenti, purché il valore residuo degli investimenti sostituiti venga:

     a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; o

     b) detratto dal costo della sostituzione.

     Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo possono essere oggetto di riporto ad un ulteriore programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare quando il periodo di ammortamento fiscale sia superiore a cinque anni.

 

 

ALLEGATO II

Elenco di azioni e spese non sovvenzionabili

 

     1. Spese generali di produzione, segnatamente:

     - sementi, micelio e piante,

     - prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione,

     - spese di imballaggio, magazzinaggio e condizionamento, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi,

     - spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno),

     - spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

     2. Spese generali.

     3. Complementi di reddito o di prezzo.

     4. Spese di assicurazione, inclusi i premi individuali o collettivi e le spese per la creazione di fondi di assicurazione interni all'organizzazione di produttori.

     5. Rimborso (segnatamente sotto forma di rate annue) di prestiti contratti per un'azione realizzata interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma operativo.

     6. Acquisto di terreno non edificato.

     7. Pagamenti versati ai produttori, in occasione di riunioni e corsi di formazione, a compensazione della perdita di reddito.

     8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai soci dell'organizzazione al di fuori della Comunità.

     9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o le misure che giovano direttamente o indirettamente ad altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate proporzionalmente al loro uso nei settori o per i prodotti per i quali le organizzazioni di produttori sono riconosciute.

     10. Materiale d'occasione.

     11. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione.

     12. Noleggio come alternativa all'acquisto; le spese di funzionamento del bene noleggiato.

     13. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e spese di funzionamento.

     14. Promozione di singoli marchi commerciali o contenenti riferimenti geografici.

     15. Contratti di subappalto riguardanti azioni o spese indicate nel presente elenco.

     16. IVA e altre tasse o imposte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 della norma n. 7 del regolamento (CE) n. 1685/2000.

     17. Investimenti per la trasformazione di prodotti freschi (non sono considerate come trasformazione le operazioni effettuate dalle organizzazioni di produttori per la preparazione del prodotto in vista della sua commercializzazione, in particolare la pulizia, il taglio, la pelatura, l'essiccazione e il condizionamento).

 

 

ALLEGATO III

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

 

Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla

Commissione, secondo i modelli forniti dalla Commissione

 

     Parte 1: Organizzazioni di produttori

     1. Informazioni amministrative (in particolare il numero di riconoscimento, la natura giuridica, il numero dei soci, specificando se si tratta di persone fisiche o giuridiche).

     2. Informazioni relative alla produzione (compreso il calcolo del valore della produzione commercializzata e le informazioni sui prodotti chiave).

 

     Parte 2: Fondi di esercizio e programmi operativi

     1. Periodi di riferimento utilizzati.

     2. Stima degli aiuti.

     3. Domande di aiuto e versamenti realmente effettuati, compresa la percentuale del fondo di esercizio spesa per i ritiri.

     4. Principali categorie di spesa (comprese le modifiche significative realizzate durante l'anno).

 

     Parte 3: Controlli, recuperi e sanzioni

     1. Organizzazioni di produttori sottoposte a controlli.

     2. Autorità di controllo e ricapitolazione dei controlli e dei relativi risultati (nelle grandi linee).

     [3. Cifre aggiornate relative agli aiuti effettivamente versati, presentate entro il 15 novembre.] [11]


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2190/2004.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2190/2004. Paragrafo derogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 211/2006.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2190/2004. Paragrafo derogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 211/2006.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2190/2004. Paragrafo derogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 211/2006.

[5] Articolo derogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 211/2006.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1813/2004 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2190/2004.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2190/2004.

[8] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1813/2004.

[9] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1582/2003.

[10] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1813/2004 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 576/2006.

[11] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1813/2004.