§ 1.6.I49 - Regolamento 25 novembre 2002, n. 2086.
Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/11/2002
Numero:2086


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.I49 - Regolamento 25 novembre 2002, n. 2086.

Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

(G.U.C.E. 26 novembre 2002, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare gli articoli 53 e 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione ha previsto un intervallo di tempo tra la sua entrata in vigore e la sua applicazione, il 1o gennaio 2003, per assicurare agli operatori e alle amministrazioni interessate una transizione agevole tra le disposizioni precedenti, che erano state adottate con diversi regolamenti del Consiglio e della Commissione sulla designazione e la presentazione dei vini, e le nuove modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (2) Per dare agli Stati membri più tempo per aggiornare le rispettive legislazioni nazionali, dopo le varie consultazioni che si sono svolte tra le diverse autorità interessate e tra queste e gli ambienti professionali, e al fine di non perturbare gli operatori economici con misure che entrerebbero già in vigore il 1o gennaio 2003, ossia a metà della campagna in corso, da un lato, e per fornire ad alcuni paesi terzi le informazioni necessarie sulle disposizioni del suddetto regolamento, dall'altro, è necessario rimandare la data di applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002 all'inizio della prossima campagna.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

     a) all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, la data del «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data del (Omissis);

     b) all'articolo 49, secondo comma, la data del «1° gennaio 2003» è sostituita dalla data del (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.