§ 1.6.H36 - Regolamento 14 agosto 2001, n. 1655.
Regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/08/2001
Numero:1655


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H36 - Regolamento 14 agosto 2001, n. 1655.

Regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

(G.U.C.E. 15 agosto 2001, n. L 220).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 46,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede alla sezione A, punto 3, la possibilità di derogare al tenore massimo totale di anidride solforosa qualora le condizioni climatiche lo richiedano.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1609/2001, fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa.

     (3) Con lettera del 21 maggio 2001, il governo tedesco ha chiesto di poter autorizzare, per i vini del raccolto 2000 prodotti sul territorio tedesco, un aumento di non oltre 40 milligrammi per litro dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro, a causa di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. È opportuno soddisfare tale richiesta.

     (4) Tale misura temporanea è la sola opzione disponibile per evitare che il raccolto 2000 sia deteriorato e per consentire che esso sia utilizzato per i vini prodotti sul territorio tedesco.

     (5) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000 al fine di derogare al tenore massimo totale di anidride solforosa per i vini del raccolto 2000 prodotti sul territorio tedesco.

     (6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     2) È inserito l'allegato XII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)