§ 1.6.G72 - Regolamento 9 settembre 2002, n. 1602.
Regolamento (CE) n. 1602/2002 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/09/2002
Numero:1602


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.6.G72 - Regolamento 9 settembre 2002, n. 1602.

Regolamento (CE) n. 1602/2002 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione.

(G.U.C.E. 10 settembre 2002, n. L 242).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,      considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato a norma della presente direttiva non siano soggetti ad alcuna restrizione commerciale concernente le caratteristiche, i requisiti relativi ad analisi e controlli, l'etichettatura e la sigillatura se non a quelle stabilite nella suddetta direttiva.

     (2) In determinate circostanze gli Stati membri possono essere autorizzati a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale, a fini di semina o impianto, di determinati materiali forestali di moltiplicazione non idonei ad essere utilizzati nel loro territorio.

     (3) Tale autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente qualora sia legittimo ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche o genetiche, possa avere effetti nocivi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.

     (4) Affinché la Commissione possa decidere in piena conoscenza di causa, la domanda di autorizzazione deve essere corredata di prove e informazioni pertinenti, riguardanti tra l'altro la regione di provenienza o l'origine dei materiali forestali di moltiplicazione e i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica e della prassi silvicola. Le informazioni richieste devono essere specificate.

     (5) Per aiutare uno Stato membro a redigere la propria domanda, gli altri Stati membri dovrebbero fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie sulla regione di provenienza o l'origine e sugli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.

     (6) Una copia della domanda deve essere inviata contemporaneamente allo Stato membro in cui è situata la regione di provenienza o l'origine, per consentire a tale Stato membro di comunicare alla Commissione la propria posizione.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Se uno Stato membro desidera essere autorizzato a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE, esso ne fa domanda alla Commissione, spiegando i motivi per cui ritiene che sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La domanda è corredata di tutte le informazioni e della documentazione giustificative disponibili, secondo quanto prescritto nei paragrafi da 2 a 5.

     2. Alla domanda sono accluse mappe e indicazioni riguardanti la regione di provenienza o l'origine dei materiali in questione, unitamente alla documentazione comprovante le differenze dei rispettivi dati climatici ed ecologici, secondo quanto disposto nell'allegato.

     3. Sono acclusi altresì i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica o della prassi silvicola, i quali dimostrino perché i materiali non sono idonei ad essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, in cui viene chiesto di applicare il divieto. Gli esperimenti sono descritti in dettaglio, con riferimento alla preparazione, al procedimento di valutazione e all'analisi dei dati; detti esperimenti devono essere stati condotti in siti di tipo adatto e secondo i requisiti stabiliti nell'allegato V, punto 1, della direttiva 1999/105/CE. Si devono citare anche le persone che hanno condotto gli esperimenti, precisando se i risultati sono stati sottoposti ad una verifica qualificata o pubblicati.

     4. Quanto ai risultati della ricerca scientifica, saranno menzionati lo svolgimento della ricerca, le fonti d'informazione, il procedimento di valutazione e i dati ottenuti.

     5. Relativamente ai risultati ottenuti dalla prassi silvicola, devono essere fornite informazioni e documentazione sulla sopravvivenza, lo sviluppo e la crescita dei materiali forestali di moltiplicazione.

 

          Art. 2.

     A corredo della domanda volta a vietare la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «identificati alla fonte» o «selezionati», derivati da materiali di base ammessi del tipo «fonte di semi» o «soprassuolo», lo Stato membro richiedente fornisce un'attestazione della loro inidoneità in riferimento alla regione di provenienza.

 

          Art. 3.

     A corredo della domanda volta a vietare la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» o «controllati», derivati da materiali di base ammessi dei tipi arboreto da seme, genitori, clone o miscuglio di cloni, lo Stato membro richiedente fornisce un'attestazione della loro inidoneità in riferimento alle singole unità di ammissione.

     Oltre alle informazioni indicate all'articolo 10 della direttiva 1999/105/CE, vengono notificati, a richiesta, i seguenti dati:

     a) criteri di selezione utilizzati per i componenti dei materiali di base;

     b) composizione dei materiali di base;

     c) regione(i) di provenienza in cui sono stati selezionati i componenti originari.

 

          Art. 4.

     1. Allo scopo di aiutare lo Stato membro richiedente a redigere la domanda di cui all'articolo 1, gli altri Stati membri forniscono, a richiesta dello Stato membro richiedente, mappe e informazioni concernenti le condizioni climatiche ed ecologiche nella regione di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione per i quali viene chiesto il divieto di commercializzazione.

     2. Contemporaneamente all'inoltro della domanda di autorizzazione alla Commissione, una copia della medesima è trasmessa allo Stato membro in cui è situata la regione di provenienza o l'origine dei materiali di moltiplicazione di cui si intende vietare la commercializzazione.

     3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 dispone di tre mesi per esaminare la domanda e comunicare la propria posizione alla Commissione. La Commissione, su richiesta di tale Stato membro e qualora lo ritenga giustificato, può prorogare detto termine.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO

Informazioni che gli Stati membri devono comunicare

a corredo di una domanda presentata a norma dell'articolo 17,

paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE del Consiglio

 

     1. Informazioni sulle specie presenti nel territorio o parte di esso: indigene o introdotte.

     2. Mappe e indicazioni riguardanti la regione di provenienza o l'unità di ammissione dei materiali forestali di moltiplicazione oggetto della domanda.

     3. Delimitazione del territorio o della parte di esso, in cui si chiede di vietare la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto.

     4. Dati climatici della regione di provenienza o dell'unità di ammissione di cui al punto 2, nonché del territorio o della parte di esso di cui al punto 3:

     a) precipitazioni totali annue (mm);

     b) precipitazioni durante il periodo vegetativo (mm), con indicazione dei mesi in cui hanno luogo;

     c) temperatura:

     - media annuale °C,

     - media nel mese più freddo °C,

     - media nel mese più caldo °C;

     d) durata del periodo vegetativo (giorni con temperatura superiore a 5 °C o altra misura adatta).

     5. Dati ecologici della regione di provenienza o dell'unità di ammissione di cui al punto 2, nonché del territorio o della parte di esso di cui al punto 3:

     a) estensione altimetrica;

     b) principali formazioni geologiche;

     c) principali tipi di suolo.