§ 1.6.G01 - Regolamento 24 aprile 2002, n. 699.
Regolamento (CE) n. 699/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/04/2002
Numero:699


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G01 - Regolamento 24 aprile 2002, n. 699.

Regolamento (CE) n. 699/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

(G.U.C.E. 25 aprile 2002, n. L 109).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare l'articolo 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 363/2002, dispone di prorogare fino al 30 aprile 2002 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 30 aprile 2002. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

     (3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire l'adozione definitiva di tali misure.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, la data del 30 aprile 2002 è sostituita dalla data del 31 maggio 2002;

     2) all'articolo 3, la data del 30 aprile 2002 è sostituita dalla data del 31 maggio 2002;

     3) nella parte B dell'allegato, la data del 30 aprile 2002 è sostituita dalla data del 31 maggio 2002.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dal 1° maggio 2002.